Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6358 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 17/02/2022, dep. 25/02/2022), n.6358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. DONNGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26014-2020 proposto da:

D.L.S., quale difensore di se stesso elettivamente

domiciliato presso il proprio studio in ROMA, VIA MAGNAGRECIA 13;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA

190, presso l’AREA LEGALE TERRITORIALE CENTRO DI POSTE ITALIANE,

rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA SANDULLI giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 15680/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 23/17/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/02/2022 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

Lette le memorie delle parti.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. D.L.S. propone ricorso per la revocazione dell’ordinanza n. 15680/2020 con cui questa Corte ha rigettato il ricorso da lui proposto, nei confronti di Poste Italiane S.p.A., per la cassazione della sentenza n. 8086/2018 della Corte di Appello di Roma.

1.1. Per ciò che in questa sede rileva, la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso, con cui era stata denunciata la violazione degli artt. 1223,1226,1227 e 2056 c.c. e dell’art. 112c.p.c. e art. 115 c.p.c., comma 2, per avere la Corte di Appello confermato la sentenza di prime cure che aveva liquidato i danni da lui subiti – consistenti nell’aver dovuto sostenere i costi di un viaggio in Sardegna per recapitare personalmente degli atti processuali in precedenza spediti (per mezzo del servizio di Poste Italiane S.p.A. “posta celere uno plus ordinaria”), ma arrivati con ritardo a destinazione – esclusivamente nella misura di quanto da lui provato in giudizio, ovverosia dei costi dei biglietti aerei, erroneamente non provvedendo a liquidare in via equitativa le altre spese affrontate afferenti a fatti notori, ovverosia al vitto, all’alloggio, al trasporto in taxi, all’indennità oraria di trasferta, nonché alla perdita di clientela scaturente dal fatto che, dovendosi recare in Sardegna, erano saltati alcuni appuntamenti con clienti che avevano poi preferito rivolgersi ad altro professionista.

1.2. La Corte di Cassazione ha affermato che il ricorso ad un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., comma 2 attiene all’esercizio dei poteri discrezionali riservati al giudice di merito e, pertanto, le censure ad esso afferenti sono inammissibili nel giudizio di legittimità (pagg. 4-5 ordinanza impugnata).

Ha inoltre affermato che la liquidazione in via equitativa dei danni presuppone che di essi sia stata data prova quanto all’an; ciò che non avvenne poiché il ricorrente si limitò esclusivamente ad allegarne l’esistenza nell’atto di appello ma senza meglio dettagliarli (pagg. 7-8 ordinanza impugnata).

2. Col ricorso per revocazione viene lamentato il fatto che il relatore, nella proposta ex art. 380 bis c.p.c., abbia citato, a sostegno della manifesta infondatezza del ricorso, il principio di diritto espresso da Cass. n. 20889/2017, il quale, ad avviso del ricorrente, sarebbe inapplicabile al caso in specie poiché egli, in quanto avvocato “non è affatto obbligato, né in dovere di indicare, con violazione del segreto professionale, la natura del danno e fornirne la prova, che peraltro è in re ipsa” (pag. 4 ricorso per revocazione).

L’ordinanza impugnata sarebbe incorsa in un “grave ed evidente errore nella applicazione ed interpretazione della legge” (pag. 7 ricorso) stante la mancata applicazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2: afferma il ricorrente che i parametri da utilizzare per la liquidazione dei danni da lui subiti in quanto avvocato, ed allegati nell’atto introduttivo del giudizio di appello, sarebbero noti a qualsiasi magistrato e, pertanto rientrerebbero nella nozione di fatti notori, dei quali non è necessaria la prova.

3. Resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A..

4. La causa è stata chiamata all’adunanza camerale del 17 febbraio 2022, per la quale entrambe le parti hanno depositato memorie.

5. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

5.1. In primo luogo, esso non contiene una ricostruzione della vicenda processuale, con conseguente impossibilità di comprendere il senso delle censure in esso contenute.

E’ pertanto inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 3), visto il rinvio che l’art. 391 bis c.p.c. effettua nei confronti delle disposizioni in tema di ricorso per cassazione, tra le quali rientra, per l’appunto, anche l’art. 366 c.p.c..

A tal proposito giova ricordare che, come già dalle Sezioni Unite di questa Corte, “la domanda di revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e la esposizione dei fatti di causa rilevanti, richiesta dall’art. 366 c.p.c., n. 3” (Cass. Sez. Un., sent. n. 13863/2015).

5.2. Il ricorso e’, inoltre, inammissibile poiché in esso non è indicato alcun errore di fatto in cui sarebbe incorsa questa Corte nel pronunciare l’ordinanza impugnata. Al contrario, in esso vengono reiterate delle censure in diritto – tra l’altro, inammissibilmente rivolte anche contro la proposta ex art. 380 bis c.p.c. – già smentite in quella sede.

Non viene infatti individuata alcuna svista percettiva che abbia inficiato la correttezza della decisione gravata; al contrario, il ricorrente contrappone all’ordinanza la propria interpretazione di fatto notorio affermando che dovrebbero rientrare in tale nozione, con conseguente relevatio ab onere probandi, e quindi liquidabili equitativamente, gli esborsi ulteriori rispetto al pagamento del viaggio aereo da lui sostenuti, esclusivamente allegati ma mai provati in giudizio.

In merito a tali censure, questo Collegio ritiene di dare seguito al consolidato orientamento di questa Corte alla stregua del quale “l’errore di fatto che giustifica la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione, oltre ad avere i caratteri precisati dall’art. 395 c.p.c., n. 4, deve riguardare fatti sottoposti al diretto accertamento della Suprema Corte, la cui sentenza non può incorrere invece in censure per pretesi errori in iudicando, ancorché i principi dalla stessa affermati e le argomentazioni logiche e giuridiche da essa svolte appaiano opinabili in sede teorica e dottrinale” (Cass., Sez. Un., sent. n. 441/2000; Cass. sez. 6 – 3, ord. n. 3494/2013).

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

7. Poiché il ricorso è dichiarato inammissibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al rimborso in favore dei controricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 2.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

 

 

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