Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6358 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24614/2015 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PLOTINO 5, presso

lo studio dell’avvocato ASSUNTA CICCARELLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato RAFFAELE MICILLO, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato ANNA LAURA TOCCO, giusta procura in calce al ricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3387/2014, emessa il 16/07/2014 della CORTE

D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Corte d’appello di Napoli, con sentenza depositata il 25 luglio 2014, ha rigettato l’appello proposto da R.A. avverso la sentenza del Tribunale di Napoli n. 6240 del 2006, che l’aveva condannata ad arretrare il proprio fabbricato, sito in Comune di (OMISSIS), fino alla distanza di metri 20 dal confine con la proprietà di C.M..

2. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso R.A., sulla base di un motivo.

Resiste con controricorso C.M..

3. Il ricorso è inammissibile per violazione del principio di autosufficienza, poichè l’esposizione dei fatti processuali non risponde al requisito della specificità che deve caratterizzare ogni impugnazione, con la conseguenza che dall’esame del ricorso non è possibile cogliere le ragioni di doglianza (ex plurimis, Cass. 07/10/2013, n. 22792).

4. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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