Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6358 del 08/03/2021
Cassazione civile sez. II, 08/03/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 08/03/2021), n.6358
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANNA Felice – Presidente –
Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –
Dott. ABETE Luigi – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23691-2019 proposto da:
S.E., rappresentato e difeso dall’avvocato LONOCE NICOLA,
giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL
RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 373/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,
depositata il 21/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
1. S.E., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 373/2019, pubblicata il 21 febbraio 2019, che ha rigettato l’appello avverso l’ordinanza del Tribunale di Catanzaro in data 25 luglio 2017, con la quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria.
2. La Corte d’appello ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente, ha escluso i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); ha evidenziato l’assenza di rischio per l’incolumità del richiedente in caso di rimpatrio, attesa la situazione del Paese d’origine; ha, infine, escluso la condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, necessaria ai fini del riconoscimento della protezione per ragioni umanitarie.
3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione per l’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, commi 9, 10, 11, e si contesta il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente, che la Corte d’appello avrebbe formulato senza esaminare fonti di informazione aggiornate.
2. Con il secondo motivo è denunciata violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 sull’assunto che la Corte d’appello non avrebbe considerato, ai fini del giudizio di vulnerabilità, la tutela dei valori sanciti dagli artt. 2 e 32 Cost., dovendosi considerare il concetto di salute come comprensivo della condizione di benessere psico-fisico della persona, non solo dell’assenza di malattie o infermità.
3. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
Al giudizio in oggetto non è applicabile ratione temporis la disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis. Ai sensi del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 21, comma 1, conv. con modif. dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, l’art. 35-bis si applica alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
4. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente contesta l’assenza di valutazione del profilo della tutela della salute, nell’ambito della verifica relativa alla condizione di vulnerabilità, ma non allega fatti nè chiarisce il contesto all’interno del quale si sarebbe dovuta collocare tale valutazione.
5. Il ricorso è rigettato e non v’è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di attività difensiva dell’intimata Amministrazione. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021