Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6358 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 18/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6358

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8502-2018 proposto da:

B.E., Q.N., in proprio e nella qualità di soci e

legali rappresentati pro tempore della FRIULMEC SNC, Impresa

estinta, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEL BANCO DI SANTO

SPIRITO 3, presso lo studio dell’avvocato GIORGIO CLEMENTI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA PILOT;

– ricorrenti –

E contro

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI – DIREZIONE

TERRITORIALE DEL LAVORO DI VICENZA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 628/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 13/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RIVERSO

ROBERTO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Venezia, sezione seconda civile, ha accolto l’appello di B.E. e Q.N. dichiarando anzitutto la nullità, pregiudiziale ed assorbente, della sentenza di primo grado dovuta alla mancata lettura del dispositivo in violazione della L. n. 689 del 1981, art. 23. Nel merito la Corte ha sostenuto che non esistesse la responsabilità degli appellanti in relazione alle violazioni contestate e che, tuttavia, sussistessero “giusti motivi” per dichiarare compensate tra le parti tutte le spese di lite del doppio grado, per le perplessità ed opinabilità delle questioni trattate e poichè dell’esistenza del rapporto di lavoro contestato non era stata acquisita la prova certa. Hanno proposto ricorso per cassazione B.E. e Q.N. con un motivo col quale hanno impugnato la statuizione sulle spese. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza sono rimasti intimati.

E’ stata comunicata la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.- Con l’unico motivo di ricorso la sentenza è stata impugnata per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per aver disposto l’integrale compensazione delle spese processuali in violazione del principio di soccombenza ed in mancanza delle ragioni richieste dalla legge.

2.- Il motivo è fondato poichè nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio era stato depositato il 26.9.2011 e quindi, per la disciplina della compensazione delle spese processuali prevista dall’art. 92 c.p.c. andavo fatto riferimento ratione temporis al nuovo regime introdotto dalla L. n. 69 del 2009 (a decorrere dal 4.7.2009) il quale prevedeva che il potere di disporre la compensazione fosse subordinato all’esistenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

3.- Alla stregua della premessa, va in primo luogo rilevato come l’esito del giudizio d’appello fosse stato totalmente vittorioso per gli attuali ricorrenti sicchè non ricorreva anzitutto una ipotesi di reciproca soccombenza. In secondo luogo va rilevato che la motivazione adottata dal giudice d’appello per disporre la compensazione delle spese risulti, per un verso, generica e stereotipata laddove enuncia a fondamento del potere esercitato l’esistenza di “perplessità ed opinabilità nelle questioni trattate”. Mentre per altro verso appare illogica e contra legem laddove rileva che dell’esistenza del rapporto di lavoro contestato non fosse stata acquisita la prova certa, dato che la prova del rapporto doveva essere fornita in giudizio dalla PA appellata.

4.- In ogni caso “i giusti motivi” indicati dalla sentenza non soddisfano la formula della normativa da applicare alla fattispecie la quale, come già detto, richiedeva invece la ricorrenza di “gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.

5. Le considerazioni svolte impongono dunque di accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata e rinviare la causa al nuovo giudice indicato in dispositivo il quale provvederà alla corretta liquidazione delle spese processuali dei giudizi di merito in applicazione della regola iuris vigente ratione temporis. Il giudice di rinvio provvederà inoltre sulle spese processuali del giudizio di legittimità.

6.- Non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’Appello di Venezia in diversa composizione. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si da atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello se dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 18 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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