Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6357 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.10/03/2017),  n. 6357

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17484/2015 proposto da:

A.R., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour,

presso la Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE OLIVIERI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

e contro

PROVINCIA TERAMO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 380/2015, della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

emessa e depositata l’11/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/01/2017 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA

PICARONI.

Fatto

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Il Tribunale di Teramo, con la sentenza n. 986 del 2013, ha rigettato l’opposizione proposta da A.R. avverso l’ordinanza-ingiunzione n. 18723 del 2012, emessa dalla Provincia di Teramo per il pagamento dell’importo di euro 302,84 a titolo di sanzione per la violazione del Regolamento Faunistico-Venatorio.

2. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza depositata in data 11 marzo 2015, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da A.R. avverso la predetta sentenza, ed ha condannato l’appellante alle spese, liquidate in complessivi Euro 3.950,00, oltre accessori di legge.

3. Per la cassazione della sentenza, relativamente alla statuizione sulle spese di lite, A.R. ha proposto ricorso, notificato a mezzo posta in data 2 luglio 2015, sulla base di un motivo, con il quale è denunciata violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55 del 2014. La Provincia di Teramo non ha svolto difese.

4. Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, e il Collegio condivide la proposta.

4.1. La liquidazione delle spese di lite nella misura di Euro 3.950,00 viola i parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 (in vigore dal 3 aprile 2014, e dunque applicabile alla liquidazione in esame).

Avuto riguardo al valore della controversia, commisurata all’entità della sanzione opposta pari ad Euro 302,84, lo scaglione di riferimento per i giudizi dinanzi alla corte d’appello quantifica l’importo per onorario in complessivi Euro 640,00, con possibilità di aumento fino all’80%, del medesimo D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4.

5. All’accoglimento del ricorso segue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte d’appello per il rinnovo della statuizione sulle spese.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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