Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6356 del 25/02/2022
Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 25/02/2022), n.6356
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 16112-2020 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190,
presso lo studio dell’avvocato ANNA MARIA ROSARIA URSINO, che la
rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI
145, presso lo studio dell’avvocato PAOLO GARAU, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
contro
UNIPOL BANCA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 7994/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA,
depositata il 19/12/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO
MAURO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
1. – Poste Italiane S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di Unipol Sai Assicurazioni S.p.A., contro la sentenza del 19 dicembre 2019 con cui la Corte d’appello di Roma, provvedendo in riforma della impugnata sentenza resa tra le parti dal locale Tribunale, ha condannato l’odierna ricorrente al pagamento, in favore dell’assicuratore, della complessiva somma di Euro 113.373,76, oltre accessori e spese, a titolo di responsabilità per il pagamento a persona non legittimata di un assegno di traenza che per conto dell’assicuratore era stato inviato a tale R.V..
2. – Per quanto rileva la sentenza impugnata ha così motivato: “Ove si consideri che la banca trattaria non possiede lo specimen di firma del beneficiario, è evidente che la banca negoziatrice non può reperire presso la banca trattaria alcuna informazione utile sulla conformità della firma, e, a fortiori, sulla vera identità del presentatore all’incasso -con l’effettivo beneficiario del titolo, qualora il primo si presenti con le medesime generalità del soggetto indicato nel modulo di -assegno, come è pacificamente avvenuto nel caso in esame. Nella specie, Poste Italiane ha dedotto di aver verificato l’integrità del titolo esibito in originale e l’assenza di alterazioni apparenti ed ha altresì dedotto di avere identificato il presentatore del titolo mediante idoneo documento, poiché l’assegno non fu pagato contestualmente alla presentazione per -l’incasso, ma solo dopo l’apertura di un libretto di risparmio nominativo su cui furono depositate le somme; in particolare, l’identificazione avvenne con un documento di identità e con il codice fiscale. Tali circostanze non si reputano tuttavia idonee ad esonerare le Poste dalla responsabilità dedotta in giudizio, non solo perché il codice fiscale non costituisce documento di identificazione, in quanto privo della fotografia, ma soprattutto perché non risulta allegato né dimostrato che il soggetto che aveva presentato l’assegno all’incasso era un cliente abituale e che l’incasso dell’assegno era collegato ad un flusso di introiti e ad un’attività economica accertata, essendosi Poste Italiane limitata ad affermare’ che il presentatore per l’incasso aveva provveduto ad aprire un libretto nominativo al risparmio per depositarvi la somma, che poi aveva incassato. In realtà Poste, in relazione alle circostanze del caso concreto ed in particolare, alla presentazione per l’incasso di un assegno “di traenza”, con le particolari caratteristiche sopradescritte, anche se di importo esiguo, da parte di un soggetto con il quale non aveva un rapporto di clientela abituale, avrebbe dovuto effettuare specifici controlli presso i distinti Comuni di residenza e di nascita indicati nel documento esibito, ovvero presso l’Ufficio delle Entrate che aveva apparentemente rilasciato il codice fiscale, al fine di accertare l’autenticità di quanto esibito dal presentatore all’incasso. Più semplicemente avrebbe dovuto pretendere l’esibizione di un secondo documento di identità da parte del presentatore del titolo. Infine, non vale eccepire da parte di Poste un concorso di colpa per non essersi l’appellante giovato del servizio di posta assicurata, in quanto l’assegno di traenza non è equiparabile a preziosi o al denaro di cui è richiesto, secondo le norme in materia postale, la trasmissioné a mezzo di plico assicurato. La Corte di cassazione ha poi da tempo affermato che la spedizione del titolo di credito con plico non raccomandato o assicurato non ha alcun nesso causale col danno generato dal pagamento ad un soggetto non legittimato per effetto della falsificazione del titolo o della mancata identificazione dei presentatore…; anche perché la disciplina del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni…sul divieto di includere nelle corrispondenze ordinarie denaro, oggetti preziosi e carte di valore, riguardo solo i rapporti tra l’ente postale e chi effettua la spedizione, non anche il soggetto danneggiato, che ha fornito la provvista e che ha effettuato il doppio pagamento”.
3. – Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. resiste con controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
4. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, in riferimento all’art. 1218 c.c., art. 1176 c.c., comma 2, art. 1992 c.c., L. n. 445 del 2000, omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto la responsabilità della banca nell’identificazione del soggetto, sedicente R.V., che aveva incassato l’assegno, nonostante Poste Italiane S.p.A. avesse correttamente provveduto all’identificazione del medesimo, sulla base di un documento valido nonché del codice fiscale, senza che il titolo o il documento presentassero elementi tali da far sospettare che il portatore non fosse in effetti il reale beneficiario del titolo medesimo.
Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 156 del 1973, art. 83 e del D.M. 26 febbraio 2004 in riferimento all’art. 1227 c.c.,, comma 1, e all’art. 43 della legge assegni, omesso esame di un fatto decisivo che ha formato oggetto di discussione tra le parti, censurando la sentenza impugnata per aver escluso il concorso di colpa di Unipol Sai Assicurazioni S.p.A. nell’invio del titolo per posta ordinaria.
RITENUTO CHE:
5. – Il ricorso è manifestamente fondato.
5.1. – Il primo motivo è manifestamente fondato in applicazione del principio che segue: “Nel caso di pagamento di assegno di traenza non trasferibile in favore di soggetto non legittimato, va esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente, ed in particolare la normativa antiriciclaggio del D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 19, comma 1, lett. a), stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita” (Cass. 12 febbraio 2021, n. 3649).
5.2. – Il secondo mezzo è manifestamente fondato in applicazione del principio che segue: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d’intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l’affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l’esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl’interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell’evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell’identificazione del presentatore” (Cass., Sez. Un., 26 maggio 2020, n. 9769).
6. – Il ricorso è accolto, la sentenza impugnata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022