Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6356 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 30/11/2016, dep.10/03/2017),  n. 6356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18814/2015 proposto da:

B&P E ASSOCIATI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, in persona del

liquidatore e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE MAZZINI 13, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO

SCHETTINO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

COMSERVICE S.R.L., C.F. e P.I. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CIRC.NE TRIONFALE 145, presso lo

studio dell’avvocato FABRIZIO PETRARCHINI, che la rappresenta e

difende giusta procura allegata in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2858/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa l’8/01/2015 e depositata il 11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

30/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ELISA PICARONI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 13 ottobre 2016, la seguente relazione ex art. 380-bis c.p.c.:

“La Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata in data 11 maggio 2015 e notificata in data 21 maggio 2015, ha accolto l’appello proposto da Comservice s.r.l. avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 16012 del 2012, e per l’effetto ha respinto la domanda di pagamento proposta da B&P e Associati s.r.l. in liquidazione.

Per la cassazione della sentenza B&P e Associati srl in liquidazione ha proposto ricorso, notificato in data 16 luglio 2015, sulla base di un motivo. La Comservice srl resiste con controricorso.

Il ricorso risulta improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Il ricorrente, che ha dichiarato in ricorso che la sentenza di appello è stata notificata mediante PEC, non ha prodotto la copia autentica della sentenza con la relata di notifica (come attestato dalla cancelleria di questa Corte in data 2 agosto 2016).

Il ricorso neppure risulta notificato entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza, ciò che assicurerebbe comunque lo scopo cui tende la prescrizione normativa, di consentire al giudice dell’impugnazione, sin dal momento del deposito del ricorso, di accertarne la tempestività in relazione al termine di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2 (Cass., sez. 6-3, sent. n. 17066 del 2013), posto che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 11 maggio 2015, mentre la notifica del ricorso è avvenuta il successivo 16 luglio.

Il ricorso può essere avviato alla trattazione in camera di consiglio, per esservi dichiarato improcedibile”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide la relazione;

che alla declaratoria di improcedibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente alle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo;

che, trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.700,00, di cui Ero 200,00 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, il 30 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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