Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6356 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 05/03/2020), n.6356

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26958-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– ricorrente –

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA MERCEDE

11, presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO;

-controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMANUELE DE ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE

MATANO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO;

– resistente –

avverso la sentenza n. 188/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCHESE

GABRIELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Messina, con sentenza n. 188 del 2018, ha rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva accolto l’opposizione di B.A. avente ad oggetto un avviso di addebito INPS emesso in pendenza del giudizio di opposizione del verbale di accertamento dell’Agenzia delle Entrate dal quale erano scaturite le pretese contributive;

a fondamento del decisum, la Corte di appello ha richiamato l’orientamento di questa Corte (Cass. n. 8379 del 2014 e Cass. 4032 del 2016) secondo cui “l’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali è subordinata, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, all’emissione di un provvedimento esecutivo del giudice ove l’accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all’autorità giudiziaria”;

avverso la pronuncia, ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, articolato in un unico motivo;

ha resistito, con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, B.A.;

è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con un unico motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta dal ricorrente principale violazione e falsa applicazione del D.L. 31 maggio 2010, n. 125(recte n. 78), art. 30, comma 14, convertito, con modificazioni, nella L. 30 luglio 2010, n. 122, e del D.Lgs n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, per essersi la sentenza impugnata limitata a ritenere l’insussistenza del potere di iscrizione a ruolo del credito in ragione dell’impugnazione, a monte, dell’accertamento dell’Agenzia delle entrate, senza procedere, comunque, all’esame, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria dell’INPS, così ponendosi in contrasto con il diverso orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 14149 del 2012 e successive);

il Collegio ritiene il ricorso meritevole di accoglimento;

questa Corte ha ripetutamente affermato (ex plurimis: Cass. n. 5763 del 2002; n. 13982 del 2007; n. 12333 del 2015; n. 11515 del 2017; n. 18262 del 2017) che in tema di riscossione di contributi e premi l’opposizione avverso la cartella esattoriale (id est: avverso l’avviso di addebito) dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione sui diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio, con la conseguenza che la ritenuta illegittimità del procedimento di iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’accertamento nel merito della fondatezza dell’obbligo di pagamento dei premi e/o contributi;

ricorrono, infatti, gli stessi principi che governano il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, per il quale si è ritenuto (per tutte: Cass. n. 12311 del 1997) che l’opposizione dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (artt. 633 e 644 c.p.c. e ss.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 c.p.c.) sicchè il giudice dell’opposizione è investito del potere-dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione ancorchè il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del medesimo decreto;

nella fattispecie che occupa, l’Istituto previdenziale, attore in senso sostanziale, ha proposto la propria domanda con il provvedimento che è stato oggetto dell’opposizione (v. nei medesimi termini, in motivazione, Cass., sez. VI, n. 27274 del 2018 e, sempre in motivazione, Cass. n. 13982 del 2007, p. 9.);

pertanto, la costituzione dell’INPS nel successivo giudizio di opposizione, con richiesta di rigetto dell’opposizione medesima (implicante, in via implicita, la domanda di conferma della pretesa oggetto dell’avviso di addebito), ribadita con atto di appello, imponeva al giudice di esaminare nel merito la fondatezza della pretesa dell’INPS;

il ricorso principale va, dunque, accolto, restando assorbito quello incidentale condizionato (che riguarda il merito della pretesa, ed in particolare l’eccezione di prescrizione dei contributi richiesti);

la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’Appello di Catania che dovrà procedere ad un nuovo esame della controversia alla stregua dei principi che precedono;

al Giudice del rinvio si rimette, altresì, la disciplina delle spese del presente grado.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato; cassa la sentenza impugnata e rinvia – anche per le spese – alla Corte d’appello di Catania.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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