Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6355 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 25/02/2022), n.6355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17205-2020 proposto da:

B.M.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato VALERIA PERINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto n. 2085/2020 del TRIBUNALE di BOLOGNA, depositato

il 20/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – B.M.B. ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero dell’Interno, contro il decreto del 20 marzo 2020 con cui il Tribunale di Bologna ha respinto la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata, limitatasi al deposito di una memoria di costituzione per l’eventualità della discussione orale.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – I motivi sono i seguenti

1) Violazione di legge, in relazione all’art. 116 c.p.c. e in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto il primo Giudice avrebbe valutato le dichiarazioni del ricorrente generiche e poco credibili sopravvalutando presunte incongruenze senza attenersi alla normativa sui richiedenti asilo che prescrive precisi parametri ai quali attenersi nella valutazione delle prove/dichiarazioni;

2) Violazione di legge processuale ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1 e 14 ovvero in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non avere il Giudice di prime cure riconosciuto il diritto del richiedente allo status di rifugiato o alla protezione sussidiaria ovvero, in subordine, un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

RITENUTO CHE:

4. – Il ricorso è inammissibile.

4.1. – E’ inammissibile il primo mezzo.

Secondo l’indirizzo prevalentemente accolto dalla giurisprudenza di questa Corte e condiviso dal collegio, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340). Come è stato ribadito, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri, meramente indicativi, forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il fatto storico non valutato, il dato testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il come e il quando tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua decisività per la definizione della vertenza (Cass. 2 luglio 2020, n. 13578). Val quanto dire che, in caso di giudizio di non credibilità del richiedente, delle due l’una: o la motivazione è sotto la soglia del “minimo costituzionale”, o la motivazione c’e’, e allora non resta se non lamentare che il giudice di merito, nel formulare il giudizio di non credibilità, ha omesso di considerare un fatto, che era stato allegato e discusso, potenzialmente decisivo, per il fine della conferma della credibilità.

I criteri di giudizio elencati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, sono insomma indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – che l’inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (Cass. 16 dicembre 2020, n. 28782).

Nel caso in esame la motivazione di non credibilità, alla pagina 4 del decreto, è senz’altro eccedente la soglia indicata, mentre il motivo di ricorso non indica alcuno specifico fatto storico che il giudice di merito non avrebbe considerato, ma sollecita una nuova valutazione, per l’appunto inammissibile, di quegli stessi elementi già esaminati nella decisione impugnata.

4.2. – E’ inammissibile il secondo mezzo.

Si tratta di una censura che riunisce e sovrappone considerazioni concernenti indistintamente le diverse forme di protezione, volte a ribaltare la valutazione di merito compiuta dal Tribunale (in particolare adducendo una situazione della zona di provenienza peraltro non riconducibile, neppure sul piano dell’allegazione, al conflitto armato di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)), senza alcunché che metta in discussione significato e portata applicativa delle disposizioni richiamate in rubrica, ma unicamente l’applicazione concreta che di esse il decreto impugnato ha fatto.

5. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, ove dovuto, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

 

 

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