Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6355 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 28/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3881/2005 proposto da:

R.G., COOP LATTE TIPICO 1 SCARL in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA F.

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato MANZI Andrea, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato SALVALAGGIO CATIA;

– ricorrenti –

contro

REGIONE LOMBARDIA, in persona del legale rappresentante pro tempore

elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO MESSICO 7, presso lo studio

dell’avvocato TEDESCHINI Federico, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati VIVONE PIO DARIO, MORETTI MARIA EMILIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 242/2004 del TRIBUNALE di CREMA, depositata il

22/06/2004;

udito l’Avvocato COGLITORE, con delega dell’Avvocato MANZI Andrea,

difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato CONTICIANI Paola, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato TEDESCHINI Federico, difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cooperativa Latte Tipico 1 e R.G. proponevano al Tribunale di Crema opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento, con cui la Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia aveva comminato ai ricorrenti sanzioni amministrative per la violazione dell’obbligo di effettuare la trattenuta o di acquisire forme idonee di garanzia nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne in eccesso sulle quote loro assegnate così come previsto dalla L. n. 468 del 1992, art, 5, comma 3, e art. 4, dal D.M. 25 ottobre 1995, e dalla L. n. 79 del 2000, art. 1, comma 5, nonchè per la violazione dell’obbligo di corretta contabilità ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. n. 569 del 1993, art. 24 e art. 7, comma 1, lett. E), del regolamento CEE 536/1993.

Si costituiva in giudizio la Regione Lombardia chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza dep. il 22 giugno 2004 il Tribunale rigettava l’opposizione proposta dai ricorrenti.

Secondo il primo giudice sussistevano le contestate violazioni, dal momento che la Cooperativa rivestiva pacificamente il ruolo di primo acquirente sulla quale incombevano gli obblighi di corretta contabilizzazione di cui all’art 7 par. 1 lett. E) regolamento CEE 536/1993.

Era quindi emerso che la trattenuta nei confronti dei produttori che avevano effettuato consegne di latte in eccesso veniva operata contabilizzandone solo formalmente l’importo: ciò non costituiva prestazione di idonea garanzia immediatamente esigibile sotto il profilo finanziario.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione la Cooperativa Latte Tipico 1 e R.G. affidato a tre motivi.

La Regione Lombardia ha resistito con controricorso illustrato da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla resistente che ne ha dedotto la tardività perchè notificato oltre il termine breve, sulla premessa che la sentenza era stata notificata presso la sede della Cooperativa Latte Tipico 1 presso la quale i procuratori costituiti in primo grado avevano eletto domicilio.

Al riguardo deve peraltro escludersi che la notificazione della sentenza impugnata sia idonea a fare decorrere il termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., entro il quale deve essere proposta l’impugnazione posto che,secondo quanto risulta dalla relata, la notificazione è stata effettuata agli opponenti e non ai procuratori costituiti nel giudizio di merito ai quali doveva essere notificata, seppure nel domicilio eletto presso la predetta società.

L’impugnazione, proposta nel termine nel termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., è tempestiva.

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo omessa e/o insufficiente motivazione, censurano la sentenza impugnata laddove, nel ritenere la violazione dell’obbligo di corretta contabilizzazione, si era limitata ad affermare che la Cooperativa rivestiva la qualità di primo acquirente riconosciuto con conseguentemente assoggettamento ai predetti obblighi senza peraltro: non si ricavava da alcuna parte della sentenza in che cosa sarebbe consistita la violazione e perchè non potessero accogliersi le ragioni dedotte con l’opposizione.

Il motivo è fondato La sentenza si è limitata ad affermare che la Cooperativa non aveva adempiuto agli obblighi di corretta contabilizzazione di cui all’art. all’art. 7 par. 1 lett. E) regolamento CEE 536/1993 ai quali era tenuta quale primo acquirente, senza indicare alcun elemento da cui possa ricavarsi il contenuto dell’obbligo che sarebbe stato violato tenuto conto che nella decisione gravata non vi è alcun riferimento nè alla contestazione del fatto addebitato nè ai motivi dedotti con l’opposizione.

Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione della L. n. 468 del 1992, art. 5, censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto violato l’obbligo della trattenuta nei confronti dei produttori, che avevano effettuato consegne di latte in eccedenza rispetto alle quote latte consentite, poichè la Cooperativa esponente aveva effettuato una contabilizzazione soltanto formale dell’importo. I ricorrenti assumono che la Cooperativa Latte Tipico aveva sempre regolarmente trattenuto gli importi, relativi alle quantità di latte conferito dai produttori oltre la quota di riferimento di ciascun conferente; il fatto poi che la Cooperativa stessa avesse anticipato ai produttori somme del medesimo importo di quelle trattenute, non aveva alcuna rilevanza, non essendovi alcuna norma di legge che imponga di conservare in un determinato fondo le somme trattenute a titolo di prelievo supplementare, e considerato altresì che le somme anticipate costituivano fondi propri della cooperativa stessa, trattandosi di mutui concessi ai produttori aventi quale termine finale il momento in cui avrebbe dovuto essere effettuato il versamento del prelievo supplementare.

Con il terzo motivo i ricorrenti, deducendo vizio di motivazione, assumono che il Tribunale di Crema non si era minimamente pronunciato sull’ultima parte del terzo motivo del ricorso in primo grado laddove gli esponenti avevano assunto che i produttori, a seguito della richiesta della Cooperativa del rilascio di una garanzia fideiussoria, avevano richiesto ex art. 700 c.p.c., l’inibizione della richiesta di fideiussione o garanzie equivalenti, nonchè di effettuare trattenute, e che il Tribunale di Verona aveva accolto il ricorso, cosicchè la Cooperativa era stata costretta a restituire le somme eventualmente trattenute, essendo state ritenute inefficaci le dichiarazioni di impegno già ottenute, dovendo pertanto desistere da ogni richiesta di rilascio di garanzia la sentenza non si era minimamente pronunciata sulla richiesta subordinata di riduzione delle sanzioni.

Va esaminato innanzitutto il secondo motivo che ha priorità logico giuridica. Occorre ricordare che, in relazione alla questione relativa alla trattenuta, da parte degli acquirenti, del prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza del 12.12.2006 n. 26434 hanno affermato, alla luce della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 29.4.1999, che l’art. 2, n. 2, del regolamento del Consiglio CEE n. 3950 del 1992 deve essere interpretato nel senso che, pur avendo gli acquirenti la facoltà di trattenere il prelievo supplementare sul prezzo del latte e dei prodotti lattiero-caseari, tuttavia tale disposizione non impone alcun obbligo agli acquirenti medesimi; pertanto la L. 26 novembre 1992, n. 468, artt. 5 e 11, ove traducono detta facoltà in un obbligo e ne sanzionano l’inosservanza con l’applicazione di una pena pecuniaria, non sono compatibili con la predetta norma comunitaria nella richiamata interpretazione vincolante resa dalla Corte di Giustizia CEE, e devono quindi essere disapplicati. Tale recente orientamento, cui questa Corte ritiene di dover accedere, comporta la fondatezza del secondo motivo di ricorso, e ciò anche qualora si volesse ritenere che in esso non sia contenuta specificatamente una censura in ordine alla sussistenza o meno di un obbligo di trattenuta da parte degli acquirenti del prelievo supplementare sul prezzo del latte; invero nel giudizio di cassazione la verifica della compatibilità del diritto interno con quello comunitario, come nella fattispecie, non è condizionata alla deduzione di uno specifico motivo, e le relative questioni possono essere conosciute anche d’ufficio se sussiste un contrasto diretto ed immediato tra normativa comunitaria e diritto dello Stato rilevante ai fini della decisione della controversia (Cass. 5.12.2003 n. 18642).

Il terzo motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo.

La sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio,anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

PQM

Accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso assorbito il terzo cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese della presente fase, al Tribunale di Crema in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA