Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6355 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. ORILLA Lorenzo – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29237/2015 proposto da:

M.L., + ALTRI OMESSI

– ricorrenti –

contro

MINISTERO ECONOMIA FINANZE, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

RONZA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto N. 870/2014della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositato il 02/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso depositato il 17 luglio 2014 presso la Corte d’appello di Catanzaro i ricorrenti chiedevano la condanna del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’equa riparazione per l’ulteriore frazione di irragionevole durata di un giudizio in materia di lavoro svoltosi davanti al TAR Basilicata, promosso nel 1998 e conclusosi il 6 giugno 2013. I ricorrenti premettevano di essere già stati indennizzati, in seguito a domanda avanzata nelle more della definizione del giudizio presupposto, della durata dello stesso fino al dicembre 2009 quanto a T.F. e fino al dicembre 2012 per tutti i restanti.

2. Con decreto del 3 dicembre 2014 il consigliere delegato della Corte d’Appello di Catanzaro rigettava tutte le domande.

Proponevano opposizione i ricorrenti, e la Corte d’Appello di Catanzaro, con decreto del 2 maggio 2015, accoglieva la stessa per la sola posizione di T.F., liquidando allo stesso la somma di Euro 1.500,00 mentre dichiarava infondate le restanti doglianze.

Per la cassazione di questo decreto i ricorrenti hanno proposto ricorso sulla base di tre motivi, mentre l’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze ha presentato controricorso. I ricorrenti hanno presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

3. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, commi 1, e 2, nonchè l’illegittima esclusione dell’equa riparazione in ipotesi non prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2-quinquies. Si sostiene l’errore della Corte di Catanzaro nell’aver escluso la rilevanza ai fini dell’equa riparazione dell’ulteriore durata del giudizio svoltosi davanti al TAR Basilicata rispetto a quella già compensata col precedente decreto del 18 dicembre 2012, limitandosi la L. n. 89 del 2001, art. 2-bis, comma 1, a disciplinare la misura dell’indennizzo.

Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 99 e 112 c.p.c.. Si sostiene che la Corte di Catanzaro sarebbe incorsa in ultrapetizione affermando che per conseguire il beneficio dell’equa riparazione occorre riscontrare una frazione di durata ultrasemestrale.

4. I primi due motivi di ricorso, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono infondati.

In via pregiudiziale, la denuncia di violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., formulata in particolare col secondo motivo di ricorso, non tiene conto che l’opposizione al collegio della L. n. 89 del 2001, ex art. 5 ter, non è un mezzo d’impugnazione sulla legittimità del decreto monocratico, limitato dai motivi di censura, bensì è lo strumento processuale che attua il contraddittorio sulla fondatezza della domanda indennitaria, senza limitazione di temi (Cass. Sez. 6 2, Sentenza n. 20463 del 12/10/2015).

Peraltro, della L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2-bis, comma 1 (introdotto dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 13 del 2012, e poi modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208), stabilisce che il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a Euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

Questa Corte ha già affermato che lo stesso art. 2-bis, nonchè della L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 bis, nella parte in cui afferma che si considera rispettato il termine ragionevole se il processo non eccede la durata di tre anni in primo grado di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità, hanno recepito le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte E.D.U. e della Corte di Cassazione, e perciò non si pongono in contrasto con l’art,. 6, par. 1, della CEDU (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 22772 del 27/10/2014).

L’art. 2-bis, comma 1, in particolare, nel postulare la non indennizzabilità a titolo di equa riparazione della frazione di anno non superiore a sei mesi, che pur abbia travalicato il termine ragionevole di durata del processo, ha così recepito il principio “de minimis non curar praetor” elaborato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, principio che induce a ritenere non significativa la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità, in maniera da stabilire un criterio oggettivo per l’apprezzamento giudiziale della relativa violazione e delle sue conseguenze, come da questa Corte già affermato nella vigenza della precedente disciplina (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 633 del 14/01/2014; Cass. Sez. 6-2, Sentenza n. 14777 del 12/06/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5317 del 04/03/2013). Adeguandosi a tale corretta interpretazione, la Corte d’Appello di Catanzaro ha perciò negato l’indennizzo per l’ulteriore durata inferiore a sei mesi del giudizio presupposto davanti al TAR Basilicata.

5. Il terzo motivo del ricorso deduce invece la violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per l’omessa compensazione totale o parziale delle spese, stante la reciproca soccombenza ovvero la novità della questione, nonchè la violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, per omessa motivazione sui valori dei compensi applicati e/o sulla deroga dai valori medi dei parametri generali.

Il terzo motivo è parimenti del tutto infondato.

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con un’espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione (Cass. Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005).

La Corte d’Appello di Catanzaro ha poi condannato i 179 ricorrenti soccombenti a rimborsare alla comtroparte le spese di lite, pari a complessivi Euro 9.800,00 (ovvero poco più di 50 Euro per ciascuno), mentre l’unico ricorrente vittorioso, T.F., si è visto riconoscere il rimborso di 600,00 Euro di compensi. Non può comunque andare soggetta al sindacato di legittimità la liquidazione delle spese del giudizio operata, in applicazione del criterio di soccombenza, dal giudice di merito nell’ambito dei minimi e massimi e secondo i criteri fissati del D.M. n. 55 del 2014, artt. 4 e 8.

6. Il ricorso va quindi rigettato e le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo soccombenza nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Essendo il procedimento in esame esente dal pagamento del contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro per 1500,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di cassazione, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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