Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6355 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6355

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27421-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

P.G. in proprio e nella qualità di titolare dello STUDIO

LEGALE P. E ASSOCIATI, elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

da se medesimo;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 953/9/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA

ROSARIA MARIA.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 953/9/2018, depositata il 15.2.2018, la CTR del Lazio rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate nei confronti di P.G. avverso la sentenza di primo grado della CTP di Frosinone che aveva accolto il ricorso del contribuente sul silenzio rifiuto della istanza di rimborso Irap per gli anni dal 2009 al 2012.

Avverso la pronuncia della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.

Parte intimata resiste con controricorso.

Con il motivo di ricorso l’ufficio deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, in quanto la CTR non aveva tenuto conto dell’elemento consistente nella partecipazione del contribuente ad uno studio professionale.

La censura è fondata.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, “In tema d’IRAP, l’esercizio della professione in forma associata costituisce presupposto per l’applicazione dell’imposta, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza dell’autonoma organizzazione, da considerarsi implicita, salva la possibilità per il contribuente di fornire la prova contraria, avente ad oggetto non l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’esercizio in forma associata, bensì l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa.” (Cass. ord. n. 18920/16, Cass. sez. un. 7371/16, ord. n. 24088/16, 21164/16).

Nella specie, già nel ricorso introduttivo del primo grado, il contribuente si è espressamente dichiarato titolare di uno studio legale associato.

Spettava al contribuente dimostrare lo svolgimento di attività del tutto estranea a quella dello studio associato, funzionalmente scollegata da essa, non interferente in alcun modo con la medesima e neppure dalla stessa direttamente o indirettamente agevolata e se lo stesso beneficiasse dell’apparato organizzativo dell’associazione.

La CTR non ha esaminato tali circostanze; a tanto provvederà il giudice di rinvio.

Va, conseguentemente accolto il ricorso e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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