Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6354 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. VI, 25/02/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 25/02/2022), n.6354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11732-2019 proposto da:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli

avvocati ANTONINO GITTO, ALBERTO GIACONIA;

– ricorrente –

COTECO – COMPAGNIA TECNICA COSTRUZIONI SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIOVANNI SARDELLA;

controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1997/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 16/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 18/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. – Banca del Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ricorre per due mezzi, nei confronti di CO.TE.CO. Compagnia Tecnica Costruzioni S.r.l., contro la sentenza del 25 settembre 2018 con cui la Corte d’appello di Catania, provvedendo in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’odierna ricorrente avverso sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Siracusa, ha condannato la Banca al pagamento, in favore di CO.TE.CO. Compagnia Tecnica Costruzioni S.r.l., della complessiva somma di Euro 374.359,57, con accessori e spese, a titolo di restituzione degli importi non dovuti, corrisposti in forza di un conto corrente di corrispondenza con l’apertura di credito nonché di un’ulteriore conto corrente utilizzato come conto anticipi, in ragione della nullità di clausole di detti contratti.

2. – CO.TE.CO. Compagnia Tecnica Costruzioni S.r.l. resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. – Il primo mezzo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per vizio di ultrapetizione, censurando la sentenza impugnata per aver disatteso il motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento alla società correntista di somme per effetto della esclusione dell’antergazione degli addebiti e posticipazione degli accrediti ai fini delle valute.

Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sul motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento degli interessi attivi a credito della società correntista.

Ritenuto che:

– Il ricorso è manifestamente fondato.

4.1. – E’ manifestamente fondato il primo motivo.

Con l’atto d’appello l’odierna ricorrente, deducendo violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, aveva lamentato che “nonostante la CO.TE.CO. S.r.l. non avesse formulato alcuna domanda sul punto (v. atto di citazione), il Tribunale ha statuito in punto di valute, disponendo l’esclusione della valuta anticipata per gli addebiti e della valuta postergata per gli accrediti”. A ciò la Corte territoriale ha replicato essere il motivo “infondato atteso che la società nell’atto di citazione ha genericamente chiesto la condanna della Banca al “rimborso… di tutte le somme, maggiori o minori, dalla stessa illecitamente addebitate nel corso dei rapporti di conto corrente in oggetto…” con ciò includendo ogni somma indebitamente versata alla banca anche per il titolo sopra indicato”. Ora, siffatta affermazione è errata, per l’ovvia considerazione che le domande si identificano, oltre che per le personae, non solo per il petitum, ma anche per la causa petendi (ex multissimis Cass. 22 marzo 2007, n. 6945, a mero titolo di esempio), di guisa che una domanda può considerarsi proposta solo a fronte della prospettazione almeno dei fatti, e poi degli elementi di diritto, costituenti le ragioni di essa: e, naturalmente, il giudice di merito non poteva di conseguenza reputare proposta la domanda volta ad escludere dal calcolo di quanto dovuto dal correntista alla banca gli importi maturati per antergazione e postergazione delle valute, senza che la correntista vi avesse fatto alcun riferimento, e per la sola circostanza che la stessa avesse richiesto la ripetizione di “quanto indebitamente versato alla banca”.

4.2. – E’ manifestamente fondato il secondo motivo.

Con l’atto d’appello la banca aveva lamentato che il Tribunale avesse riconosciuto interessi attivi a credito del correntista: su tale censura la sentenza impugnata tace del tutto, omettendo radicalmente di pronunciare.

5. – L’appello incidentale in punto di compensazione delle spese di lite è assorbito.

6. – La sentenza è cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, che si atterrà a quanto dianzi indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

accoglie il ricorso principale, assorbito l’incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

 

 

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