Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6354 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO CO.GE.R.I, (OMISSIS), in persona del Presidente del

C.d.A. Dott. B.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA CARLO MIRABELLO 26, presso lo studio dell’avvocato IANNUCCILLI

PASQUALE, che lo rappresenta e difende giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MEC DAB SRL, (OMISSIS), in persona del suo amministratore unico

sig. D.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUCREZIO CARO 67, presso lo studio dell’avvocato SALIS LUCIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato PICONE GIUSEPPE, giusta procura

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2035/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 2^

Sezione Civile, emessa il 22/06/2005, depositata il 29/06/2005;

R.G.N. 1272/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito l’Avvocato GIUSEPPE PICONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto le opposizioni, poi riunite, ad alcuni decreti ingiuntivi emessi a richiesta della MEC DAB S.r.l. nei confronti del Consorzio Co.GE.RI. per il pagamento di una penale commisurata a giorni, in attesa della corresponsione dell’indennità d’espropriazione, derivante da una transazione stipulata tra le parti nel 1995, che l’opponente chiedeva dichiararsi nulla o, in subordine, ridotta in via equitativa, ritenendola esosa ed al limite di una gravatoria usuraria.

Il Tribunale rigettava le opposizioni assumendo che la questione della nullità della clausola penale non poteva formare oggetto di ulteriore esame, perchè già trattata in pregressi procedimenti definiti con sentenze passate in giudicato.

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, respingeva l’appello del Consorzio, rilevando che l’accertamento contenuto nelle precedenti sentenze tra le stesse parti passate in giudicato atteneva non solo alla debenza delle somme maturate nei singoli periodi quindicinali considerati, ma anche all’esistenza di tutti gli elementi necessari per la sussistenza dell’obbligazione, compresa la congruità dell’ammontare della clausola penale pattuita.

Richiamata la giurisprudenza di questa S.C., la Corte d’Appello riteneva che l’effetto preclusivo del giudicato potesse essere ritenuto operante anche nei rapporti di durata, considerato che, come nella specie, non appariva intervenuta alcuna situazione di fatto o di diritto che avesse mutato il contenuto materiale del rapporto; nè poteva costituire fatto nuovo la querela penale sporta nei confronti della società odierna resistente, atteso che in essa il Consorzio si era limitato ad esporre la cronologia dei fatti con l’indicazione, tra l’altro, delle ingiunzioni ricevute.

Propone ricorso per cassazione il Consorzio con due motivi. Resiste la società con controricorso.

Col primo motivo, denunziando violazione degli artt. 1283 e 1384 c.c. violazione dei criteri del giudicato ed insufficiente motivazione su punto decisivo, lamenta che gli orientamento giurisprudenziali citati dai giudici di appello non sarebbero applicabili al caso in esame, perchè il fatto sopravenuto, idoneo a modificare il contenuto del rapporto sarebbe rappresentato dal comportamento del creditore (non valutabile all’epoca dell’emissione dei primi decreti ingiuntivi) che – azionando dodici decreti ingiuntivi con segmentazione dei rapporti processuali implicante abuso dei mezzi giudiziari adottati – ha comportato che la penale assumesse connotazioni di vessatorietà; con conseguente vizio motivazionale anche in relazione ai recenti orientamenti di questa S.C. in tema di rigidi presupposti dell’anatocismo.

Col secondo motivo, il ricorrente lamenta ulteriore violazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 34 c.p.c., non avendo la Corte d’Appello considerato che, in caso di accoglimento come di rigetto della domanda, l’autorità del giudicato investe solo l’accertamento relativo alla coppia pretesa-obbligo azionato, ovvero al singolo rateo di prestazione periodica per cui è richiesta tutela diretta, mentre non interesserebbe la declaratoria di esistenza o validità del rapporto fondamentale o del diritto che pure in modo esplicito o implicito il giudice abbia formulato per emettere la pronuncia definitiva.

Le censure – che possono trattarsi congiuntamente, essendo entrambe rivolte a censurare, sia pure sotto diversi profili, la ritenuta efficacia del giudicato – non colgono nel segno. Infatti, la Corte d’Appello, come emerge chiaramente dal testo della motivazione della sentenza impugnata, ha respinto la censura proposta dal Consorzio in appello richiamando la giurisprudenza di questa S.C., secondo cui, in tema di giudicato, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento già compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. n. 8658/01;

10280/00; 6041/00).

Aggiungevano i giudici di appello che, sempre secondo questa S.C., in ordine ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, sui quali il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro, l’autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni tendenti ad una nuova decisione di quelle già risolte con provvedimento definitivo, il quale pertanto esplica la propria efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione, con l’unico limite di una sopravvenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento (Cass. n. 15931/04; 16959 e 19426/03). Al riguardo, questa Corte ha anche precisato che, se l’accertamento dell’esistenza, validità e natura giuridica di un contratto, fonte di un rapporto obbligatorio, costituisce il presupposto logico – giuridico di un diritto derivatone, il giudicato si estende al predetto accertamento e, pertanto, spiega effetto in ogni altro giudizio, tra le stesse parti, nel quale il medesimo contratto è posto a fondamento di ulteriori diritti, inerenti al medesimo rapporto (Cass. n. 8723/09; 6628/06).

Questi principi vanno riaffermati, tenuto conto che il vincolo derivante dal giudicato, partecipando della natura dei comandi giuridici, non costituisce patrimonio esclusivo delle parti, ma, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio “ne bis in idem”, corrisponde ad un preciso interesse pubblico, sotteso alla funzione primaria del processo, e consistente nell’eliminazione dell’incertezza delle situazioni giuridiche, attraverso la stabilità della decisione;

pertanto, l’esistenza del giudicato esterno è, al pari di quella del giudicato interno, rilevabile d’ufficio e la relativa preclusione opera, in riferimento ai rapporti di durata, anche nel caso in cui il giudicato si sia formato in relazione ad un diverso periodo, qualora esso abbia ad oggetto il medesimo fatto costitutivo dell’intero rapporto giuridico in relazione alla stessa questione giuridica (Cass. n. 8379/09).

Nè nella fattispecie può fondatamente invocarsi che il fatto sopravvenuto, ostativo all’efficacia preclusiva del giudicato nei rapporti di durata, sia rappresentato dal comportamento extraprocessuale del creditore, perchè il susseguirsi delle ingiunzioni per il recupero della penale e dei relativi interessi non è altro che il risultato del protrarsi dell’inadempimento del Consorzio. Il peso economico derivante dalla penale, come rilevato dalla società in controricorso, era prevedibile all’atto della conclusione della transazione, così come la congruità della penale, secondo quanto osservato dalla Corte d’Appello, ha formato oggetto dell’accertamento contenuto nelle sentenze passate in giudicato.

Del resto, questa Corte (Cass, Sez. 1^, 22 marzo 2010 n. 6872;

nonchè nello stesso senso Cass. n. 6810/10), in relazione ad analoga controversia tra le medesime parti, ha osservato “che non ha pregio l’obiezione del ricorrente secondo cui controparte avrebbe inteso avvalersi della facoltà di frazionare la propria pretesa in più giudizi diversi, i quali dunque non avrebbero identità di oggetto. A parte il rilievo che la possibilità stessa di operare legittimamente un siffatto frazionamento dell’azione giudiziaria è stata di recente esclusa dalle sezioni unite di questa corte (Sez. Un. 15 novembre 2007 n. 23726), l’ipotesi rappresentata non ricorre nella specie in quanto la pretesa azionata dalla Mec Dab non rappresenta frazione o rateo del medesimo credito, bensì credito, maturato sulla base del medesimo titolo, ma autonomo rispetto alle precedenti richieste monitorie. La vicenda processuale è incontroversa: le precedenti decisioni ebbero ad oggetto crediti maturati in favore della Mec Dab in forza del medesimo titolo, rappresentato dalla controversa clausola penale, che in quelle sedi venne fatta segno di contestazione con eccezione d’incongruità per manifesta eccessività, che venne respinta nel merito. Il logico corollario comporta che il giudicato che si è formato su quelle pretese si è esteso al titolo fondante il credito oggetto del presente giudizio, contestato nella debenza sulla base della medesima eccezione, che non perciò può più essere ridiscusso, in quanto il relativo accertamento ha investito un punto pregiudiziale alla definizione della precedente lite”. Per quanto innanzi esposto, non sono emersi elementi che inducano a discostarsi da tale indirizzo.

Non inerita di essere accolto neanche il secondo motivo, non essendo emersi elementi idonei a indurre il Collegio a discostarsi dagli orientamenti sopra descritti, essendo ormai consolidato il principio secondo cui le decisioni giudiziarie definitive acquistano efficacia di giudicato tanto in ordine all’oggetto che ai soggetti del rapporto giuridico; impedendo che lo stesso possa essere nuovamente posto in discussione in altro successivo giudizio, l’efficacia di detto giudicato si estende agli accertamenti che costituiscono i necessari e inscindibili antecedenti o presupposti logico-giuridici della pronunzia d’ingiunzione (Cass. n. 18791/09).

Ne deriva il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.700, di cui Euro 2.500= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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