Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6354 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6354

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22743-2014 proposto da:

INDUSTRIA CARTARIA PIERETTI SPA, in persona del presidente del c.d.a.

legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO RIDOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCANTONIO GANIBARDELLA giusta

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

SCALA SPA IN AMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei Commissari

Straordinari, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO

CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato ROCCO SATRIANO, che

la rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5524/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16/07/2014, depositata l’11/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRISTIANO MAGDA;

udito l’Avvocato Giovannelli Daniele (delega avvocato Gambardella)

difensore della ricorrente che si riporta agli scritti e chiede la

fissazione in p.u.;

udito l’Avvocato Rocco Satriano difensore della controricorrente che

si riporta al controricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1. – Industria Cartaria Pieretti s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 11.9.2014, che ha respinto il suo appello, avverso la sentenza del Tribunale di Roma, con cui vennero dichiarati inefficaci taluni pagamenti effettuati nei confronti della ricorrente dalla Scala s.p.a., successivamente sottoposta ad amministrazione straordinaria.

Scala s.p.a., in amministrazione straordinaria, resiste con controricorso.

Comunicata alle parti la relazione del consigliere designato, ex art. 380 – bis c.p.c., la ricorrente ha depositato memoria.

2. – Con il primo motivo la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., avendo il giudice di merito erroneamente ritenuto assolto l’onere di provare la scientia decoctionis dell’accipiens, violando il divieto di doppia presunzione e senza valutare complessivamente tutti gli elementi indiziari acquisiti.

Con il secondo motivo assume la nullità della sentenza della corte d’appello per violazione dell’art. 115 c.p.c., avendo escluso la precisa rilevanza di due fatti storici, nel formulare il giudizio complessivo sugli indizi acquisiti nel corso dell’istruttoria.

3. – I motivi, da esaminare congiuntamente stante la stretta connessione, sono infondati.

Pur denunciando la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., in realtà, Industria Cartaria Pieretti s.p.a. intende sottoporre allo scrutinio della Corte la motivazione con la quale è stata ritenuta dimostrata la scientia decoctionis dell’istituto di credito; ma com’è noto, l’elemento soggettivo dell’azione revocatoria proposta ex art. 67 l.fall., è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. 19 febbraio 2015, n. 3336; Cass. 18 aprile 2011, n. 8827).

3.1. – Va aggiunto che in tema di prova civile il divieto della doppia presunzione, attiene esclusivamente alla correlazione tra una presunzione semplice con altra presunzione semplice, e non può quindi ritenersi violato nel caso in cui da un fatto noto si risalga ad un fatto ignorato (Cass. 9 gennaio 2014, n. 245); e nella vicenda all’esame, la corte d’appello – a differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente anche nella memoria finale -, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali avvalorate da elementi documentali (i solleciti provenienti dalla creditrice), ha valutato come dimostrato un fatto storico (il mutamento, imposto dalla creditrice, delle condizioni di pagamento), al fine di trarre la prova, questa sì presuntiva, della sussistenza dell’elemento soggettivo dell’azione.

3.2. – Infine, neppure è consentito censurare l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito in ordine alla “imposizione” da parte della fornitrice, del mutamento delle condizioni di pagamento – è su cui insiste diffusamente la ricorrente negli scritti finali invocando la violazione dell’art. 115 c.p.c., comma 2.

Invero, da un lato, come visto in precedenza, la corte di merito ha ritenuto dimostrata siffatta circostanza avvalendosi anche di elementi probatori diversi dal notorio (le dichiarazioni dei testi F. e G.) e, per altro verso, è consolidato l’orientamento di questa Corte (Cass. 10 settembre 2015, n. 17906; Cass. 18 luglio 2011, n. 15715), a tenore del quale il ricorso al cd. “fatto notorio”, attenendo all’esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito, resta sindacabile, in sede di legittimità, solo se la decisione della controversia si basi su una inesatta nozione del notorio – da intendersi come fatto conosciuto da un uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo -, che nella fattispecie in discussione, invece, non emerge affatto dalla lettura della sentenza impugnata.

4. – Le spese seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è respinto sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, che ha aggiunto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

a Corte respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla controricorrente liquidate in Euro 7.100,00 in essi compresi Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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