Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6353 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 3985/2005 proposto da:

F.M. (OMISSIS), FA.MA.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANCONA 20,

presso lo studio dell’avvocato FUSCO FAUSTO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

R.G. (OMISSIS), R.V., R.M.

G., R.P., R.D., elettivamente domiciliati

in ROMA, CORSO D’ITALIA 92, presso lo studio dell’avvocato CINTIO

GIORGIO, che rappresenta e difende;

– controricorrenti –

e contro

R.N.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4517/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

emessa il 6/7/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Pretore di Roma notificato in data 2 agosto 1995 R.D., R.P., R.M.G., R. V., R.N. e R.G. esponevano:

di essere comproprietarie, per successione dalla defunta madre P.C., del complesso immobiliare sito in (OMISSIS), costituito da un edificio a più piani, composto di appartamenti e locali,nonchè da una vasta area pertinenziale (piazzale); che, in data (OMISSIS), F.M. e F. M. avevano, per rogito notar Macrì rep. n. 32056, acquistato dalla medesima P.C. l’appartamento con ingresso da Via (OMISSIS), sito al piano terra condotto in locazione da Po.Ro.; che dal contratto di vendita con le allegate planimetrie risultava che la venditrice P. non aveva ceduto nè la proprietà, nè il possesso della porzione del piazzale antistante l’appartamento acquistato dal F. e dalla Fa.; che questi ultimi, dopo avere liberato, nell’ (OMISSIS), l’appartamento dal conduttore, vi si erano trasferiti stabilmente nell’ottobre successivo, iniziando ad usare, illegittimamente e contro l’espressa volontà di esse R., la porzione di piazzale antistante la loro unità immobiliare, per posteggiarvi le proprie autovetture e quelle dei loro ospiti.

Ciò premesso, chiedevano di essere reintegrate nel possesso della porzione del piazzale in questione con ogni conseguenziale provvedimento.

In subordine, chiedevano che fosse ordinata la cessazione delle molestie o turbative al possesso stesso.

Si costituivano i resistenti, eccependo una situazione di compossesso del piazzale da parte di tutti gli inquilini delle unità immobiliari del complesso edilizio ed eccependo di aver posseduto la porzione di piazzale in oggetto per mezzo del Po. (loro conduttore);

chiedevano che il ricorso fosse dichiarato inammissibile, in quanto proposto oltre il termine di decadenza dal dedotto spoglio di cui all’art. 1168 c.c., e, nel merito, rigettato. Assunte sommarie informazioni, il Pretore, con provvedimento del 13 febbraio 1999, respingeva l’istanza interdettale sul presupposto che mancassero “elementi decisivi da cui desumere il possesso esclusivo degli attori”.

Il Tribunale (succeduto al Pretore), con sentenza n. 12407/2001, confermava l’ordinanza pretorile di rigetto, ribadendo che sul piazzale in contestazione vigesse “una situazione di compossesso” tra le R. (comproprietarie del complesso edilizio) e tutti gli inquilini dello stabile e che pertanto, a norma dell’art. 1146 c.c. e ss., i resistenti fossero “subentrati, con l’acquisto dell’appartamento, in tale situazione”.

Con sentenza del 6 luglio 2004 la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione impugnata dalle attrici, accoglieva la domanda di reintegrazione.

Secondo i giudici non era necessario compiere alcuna ulteriore attività istruttoria, atteso che il ricorso era innanzitutto ammissibile, essendo stato proposto il 2 agosto 1995, cioè entro l’anno dal sofferto spoglio che era successivo all’agosto 1994, epoca in cui- liberato l’immobile dal conduttore – i resistenti si erano trasferiti nell’immobile de quo ed avevano iniziato a parcheggiare stabilmente le proprie autovetture nell’area antistante l’unità immobiliare compravenduta senza che fosse stata loro concessa in locazione; il ricorso era altresì fondato, posto che all’epoca le proprietarie avevano il possesso esclusivo del piazzale ed erano state in parte spogliate dai resistenti. Al riguardo, la sentenza rilevava che, seppure si fosse voluto ritenere che fra l’originaria proprietaria e gli inquilini vi fosse stata una situazione di compossesso, questa comunque sarebbe venuta meno negli anni (OMISSIS), quando in considerazione dei lavori di integrale ristrutturazione realizzati l’area non poteva non essere stata oggetto di possesso esclusivo da parte delle R., le quali avevano successivamente consentito l’accesso ai conduttori, ai quali era stata consegnata la chiave elettronica; il Po., conduttore dell’appartamento acquistato dagli appellati, l’aveva per errore consegnata a questi ultimi: peraltro tutti gli inquilini avevano riconosciuto di avere goduto del piazzale riconoscendone il possesso o addirittura la proprietà alle R. senza mutare l’animus detinendi in animus possidendi.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione F. M. e Fa.Ma.sulla base di due motivi illustrati da memoria.

Resistono con controricorso le intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve escludersi che, come chiesto dal difensore dei ricorrenti con la memoria illustrativa, possa dichiararsi cessata la materia del contendere, postulando tale provvedimento che sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, il venir meno dell’interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull’oggetto della controversia; sicchè, con riguardo alla posizione di chi ha agito in giudizio, è necessario che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito.

Nella specie, nessuna rilevanza può ascriversi all’asserito dell’acquisto del posto macchina nelle more operato dai ricorrenti, secondo quanto dedotto dal loro difensore con la memoria illustrativa, giacchè – anche a prescindere dalla mancata prova di tale assunto, prova da offrire nei modi previsti dall’art. 372 c.p.c. – la circostanza non potrebbe rivestire alcuna influenza nel presente giudizio che ha ad oggetto la situazione di fatto relativa al possesso esercitato dalle attrici e di cui le medesime hanno lamentato di essere state spogliate.

Con il primo motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 1170 c.c., censurano la decisione gravata laddove aveva ritenuto non necessaria la ulteriore attività istruttoria che essi ricorrenti avevano chiesto (informazioni al Comune di Roma) con riferimento all’epoca di inizio dei lavori sul piazzale: mentre non avrebbero potuto avere valenza nè la testimonianza del Fi. nè il riconoscimento operato dagli affittuari degli attuali ricorrenti, come aveva ritenuto il Tribunale, sarebbe stato necessario stabilire la data esatta di acquisto del possesso esclusivo da parte delle R., essendosi rivelato generico il riferimento agli anni (OMISSIS), posto che soltanto con la chiusura definitiva del piazzale,come riconosciuto dalla Corte, poteva essersi concretizzato il possesso esclusivo; le ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che il possesso durava da oltre un anno e non limitarsi a provare che la turbativa si era verificata entro il 2 agosto 1995; il ricorso doveva essere dichiarato inammissibile posto che, alla stregua delle risultanze processuali, non era vero che i lavori in oggetto: fossero iniziati prima dell’acquisto dell’appartamento da parte degli attuali ricorrenti; non potessero non avere comportato il possesso esclusivo da parte delle R., essendosi trattato di lavori prolungati e progressivi durante i quali tutti avevano sempre continuato ad usufruire degli spiazzi non direttamente interessati dalle opere; che i lavori fossero stati eseguiti negli anni (OMISSIS). Con il secondo motivo i ricorrenti, lamentando insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurano la sentenza che aveva escluso la situazione di compossesso formulando al riguardo una mera deduzione sfornita di prova in contrasto con quanto sostenuto dalle stesse ricorrenti. La sentenza era in contraddizione con quanto accertato dal Tribunale che aveva ritenuto la sussistenza di un compossesso al momento in cui era avvenuto l’acquisto da parte dei ricorrenti, mentre era insufficiente considerare soltanto il momento in cui i predetti avevano acquisito il compossesso; la Corte non aveva adeguatamente motivato circa la richiesta del possessore del pagamento da parte del F. dei lavori di manutenzione del cancello e, soprattutto, la fornitura di 19 telecomandi.

I motivi, essendo strettamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Le censure sono infondate.

Correttamente i Giudici di appello hanno ritenuto ininfluente la richiesta istruttoria avanzata dai ricorrenti, i quali sostengono che sia rilevante stabilire, ai sensi dell’art. 1170 c.c., quando fosse iniziato il possesso esclusivo da parte delle R. e cessata la situazione di compossesso fra le medesime e gli inquilini, tenuto conto che i ricorrenti avevano acquistato sin dal (OMISSIS) l’appartamento de quo.

L’inizio e la durata del possesso esclusivo esercitato dalle comproprietarie sono circostanze del tutto irrilevanti posto che, secondo quanto emerso dalla sentenza impugnata, le attrici avevano agito chiedendo la reintegrazione da spoglio e i resistenti avevano eccepito la decadenza del termine di cui all’art. 1168 c.c.. In effetti, i ricorrenti formulano una serie di doglianze che sono proposte con riferimento ai presupposti di cui all’art. 1170 c.c., dando per scontato che l’azione proposta dalle attrici fosse quella di manutenzione mentre, come si è detto, la domanda è stata inquadrata nel paradigma dell’art. 1168 c.c., alla stregua delle stesse eccezioni formulate dai convenuti.

Ne consegue che gli attuali ricorrenti avrebbero dovuto eventualmente denunciare l’errore commesso nella qualificazione della domanda e dimostrare di avere tempestivamente formulato l’eccezione di intempestività di cui all’art. 1170 c.c.: tale questione, non essendo stata trattata dalla decisione impugnata, deve ritenersi inammissibile in sede di legittimità, perchè nuova.

La sentenza ha escluso la decadenza di cui all’art. 1168 c.c., considerando l’osservanza dell’anno dal sofferto spoglio del possesso: ai fini del thema decidendum ciò che rilevava era la situazione possessoria di cui erano titolari le attrici al momento del sofferto spoglio. Ed invero la Corte di appello ha ritenuto al riguardo che non vi fosse una situazione di compossesso, posto che dopo l’avvenuta esecuzione dei lavori – senz’altro precedente al momento in cui convenuti si stabilirono nell’immobile de quo – l’occupazione del piazzale da parte degli inquilini delle unità abitative avvenne a titolo di locazione e a tale titolo venne consegnata la chiave del cancello al Po., all’epoca conduttore dell’immobile acquistato dai convenuti, ai quali il medesimo ebbe a consegnarla per sbaglio al momento del rilascio dell’appartamento da lui condotto.

In realtà, i ricorrenti non formulano specifiche censure all’iter logico giuridico seguito nella ricostruzione dei fatti che hanno portato i giudici ad escludere la sussistenza di un compossesso da parte degli attuali ricorrenti, formulando piuttosto una diversa lettura delle risultanze processuali, mentre è inammissibile la denuncia del vizio di motivazione sotto il profilo del contrasto fra la motivazione della sentenza impugnata e quella della decisione del Tribunale. Al riguardo, è appena il caso di ricordare che il vizio di motivazione contraddittoria, denunciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo in caso di contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base della decisione. Detto vizio, pertanto, non è ipotizzarle nel caso in cui la contraddizione denunziata riguardi non già più proposizioni contenute nella sentenza impugnata, tra loro inconciliabili, ma le valutazioni contrastanti compiute dal giudice di primo grado e da quello di seconde cure. Diversamente argomentando, dovrebbe, infatti, pervenirsi alla conclusione che sono indiscriminatamente viziate per contraddittorietà della motivazione tutte le sentenze di appello che abbiano valutato le risultanze di causa in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice. D’altra parte, il vizio di omessa od insufficiente motivazione, denunciabile con ricorso per Cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione, come si è accennato, è configurabile quando non sia possibile individuare la “ratio decidendi” del provvedimento impugnato. Questi vizi non possono consistere nella difformità dell’apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova.

D’altro canto, non potrebbe assumere alcun rilievo stabilire se, al momento dell’acquisto da parte dei convenuti dell’appartamento dell’immobile de quo occupato dal conduttore, avvenuto nel (OMISSIS), vi fosse o meno una situazione di compossesso fra la comproprietari e gli inquilini, posto che gli attuali ricorrenti non potrebbero invocare il possesso eventualmente esercitato dal conduttore dell’immobile. Infatti, in tema di accessione nel possesso, di cui all’art. 1146 c.p.c., comma 2, affinchè operi il trapasso del possesso dall’uno all’altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene, per cui, stante la tipicità dei negozi traslativi reali, l’oggetto del trasferimento non può essere costituito dal trasferimento del mero potere di fatto sulla cosa.

In sostanza, i ricorrenti non possono, ex art. 1146 c.c., invocare il trasferimento del possesso da parte del conduttore, perchè innanzitutto non sono successori a titolo particolare di medesimo e perchè questi aveva la detenzione e non il possesso esercitato dall’attrice nomine alieno. Per quanto riguarda la circostanza relativa alla richiesta del pagamento concernente i cancelli, i ricorrenti avrebbero dovuto dimostrare che la questione avesse formato oggetto di trattazione nel giudizio di merito, indicando gli atti nei quali sarebbe stata dedotta.

Le spese della presente fase vanno poste in solido a carico dei ricorrenti, risultati soccombenti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 1.700,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA