Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6353 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6353

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15955-2014 proposto da:

BANCA MONTI DEI PASCHI DI SIENA s.p.a., in persona del responsabile

dell’Ufficio credito e legale dell’area territoriale Centro e

Sardegna, sig. P.P., giusta delibera del C.d.A. 26.8.11 e

successiva procura per Notaio Z. di Siena del 6.10.011, rep. N.

30703, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO 18,

presso lo studio dell’avvocato ALFONSO QUINTARELLI, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CIRIO DEL MONTE ITALIA s.p.a. in AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in

persona dei Commissari Straordinari p.t., elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio dell’avvocato

MAURIZIO BENINCASA, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO GIUSEPPE PITITTO, giusta procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3549/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/06/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa CRISTIANO MAGDA;

udito l’avv. Franca Moratti (delega verbale avvocato Quintarelli),

difensore del ricorrente, che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) Banca Monte dei Paschi di Siena (in seguito MPS) s.p.a. impugna con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, la sentenza della Corte d’appello di Roma del 19.6.2013, che ha respinto l’appello da essa proposto avverso la sentenza del tribunale che, accogliendo la domanda L.Fall., ex art. 67, comma 2, avanzata nei suoi confronti da Cirio Del Monte Italia s.p.a. in Amministrazione Straordinaria, aveva dichiarato l’inefficacia delle rimesse solutorie affluite, nel c.d. periodo sospetto, sul conto corrente intrattenuto dalla società in bonis presso Banca Antonveneta s.p.a., (successivamente incorporata da MPS).

Cirio Del Monte Italia s.p.a., in amministrazione straordinaria, ha depositato controricorso.

2) Con il primo motivo la ricorrente, denunciando violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c., art. 115 c.p.c. e L.Fall., 67, lamenta che la corte del merito abbia ritenuto provata la scientia decoctionis di Antonveneta sulla scorta di un unico elemento di fatto (il default obbligazionario della capogruppo Cirio Finanziaria), per di più ritenuto erroneamente appartenente al notorio.

2.1) Col secondo motivo, deducendo violazione degli artt. 2697 e 2699 c.c., sostiene che il giudice a quo avrebbe illegittimamente fondato la prova del controllo di Cirio del Monte s.p.a. da parte della capogruppo Cirio Finanziaria s.p.a., sulla scorta di documentazione formata dall’attrice.

2) Il primo motivo appare in parte inammissibile e in parte manifestamente infondato.

2.1) Come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, in sede d’appello MPS si è limitata a contestare che dal dissesto di Ciro Finanziaria potesse trarsi la prova dell’insolvenza della controllata: il fatto che il default della capogruppo non fosse conclamato alla data di effettuazione delle rimesse impugnate non poteva, pertanto, essere dedotto per la prima volta nella presente sede di legittimità.

2.2) Inoltre, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il convincimento del giudice può essere fondato anche su un unico elemento presuntivo, preciso e grave, la valutazione della cui rilevanza, nell’ambito del processo logico applicato in concreto, non è sindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione adeguata e logicamente non contraddittoria. (Cass. 15 gennaio 2015, n. 656; Cass. 8 aprile 2009, n. 8484).

3) Il secondo motivo appare inammissibile per le medesime ragioni illustrate sub. 2.1).

Non risulta, infatti, che in sede di gravame MPS abbia messo in dubbio che Cirio del Monte Italia s.p.a. fosse controllata da Cirio Finanziaria s.p.a., nè che abbia contestato la valenza probatoria della documentazione prodotta dalla procedura di A.S. a riscontro di tale circostanza.

4) Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere respinto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 – bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dalla ricorrente nella memoria depositata, nella quale si richiamano proprio quei passi dell’atto d’appello nei quali trovano conferma i rilievi della relatrice, secondo cui, nel grado, non erano in contestazione nè l’insolvenza della capogruppo Cirio Finanziaria nè il controllo totalitario da questa esercitato su Cirio Del Monte s.p.a., ma solo la conoscenza della prima circostanza da parte della banca. Ne consegue che, dopo aver motivatamente e logicamente accertato che MPS non poteva ignorare il dissesto della capogruppo, la corte del merito ha correttamente ritenuto tale circostanza sufficiente a provare anche la conoscenza dell’insolvenza della controllata.

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 7.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi della D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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