Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6351 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 26/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6351

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. LANZILLO Raffaella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.F.C. SRL, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante p.t.

sig. V.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA A.

GRAMSCI 34, presso lo studio dell’avvocato IOFFREDI VINCENZO, che la

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), in persona dell’agente

procuratore di Campobasso Rag. D.L.G., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SABOTINO 2-A, presso lo studio dell’avvocato

VULPETTI VALENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE OTO

FRANCESCO giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 44/2006 del GIUDICE DI PACE di CAMPOBASSO,

emessa il 13/12/2005, depositata il 25/01/2006; R.G.N. 740/C/2005.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI GIACALONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

La controversia ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso a richiesta della Aurora Assicurazioni S.p.A. nei confronti della G.F.C. S.r.l. per il pagamento di un premio di Euro 520,70, assumendo l’opponente, tra l’altro, di aver ritualmente disdettato la polizza.

Il Giudice di Pace rigettava l’opposizione, ritenendo la propria competenza territoriale e l’insussistenza di una valida e tempestiva disdetta.

Propone ricorso per cassazione la G.F.C., deducendo: 1. Violazione degli artt. 19 e 20 c.p.c. e vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) per non avere il giudice ritenuto la propria incompetenza, essendo stato competente quello di Termoli, luogo di conclusione del contratto, secondo la produzione dell’opponente; 2. Violazione e falsa applicazione art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., nonchè vizi di motivazione per non aver ammesso l’interrogatorio formale dell’agente dell’Aurora, nè gli altri mezzi istruttori indicati nell’atto introduttivo; mentre la loro acquisizione avrebbe assicurato il rispetto dei principi fondamentali della difesa e del contraddittorio; 3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., art. 1899 c.c., comma 2 e vizi di motivazione, per non avere il giudice tenuto conto della chiara volontà del ricorrente d’interrompere il rapporto.

Resiste con controricorso l’Aurora Assicurazioni, chiedendo il rigetto del ricorso.

Il ricorso per cassazione è inammissibile.

L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile avverso le sentenze del Giudice di pace, infatti, avviene in funzione della domanda, con riguardo al suo valore (ai sensi degli artt. 10 e segg.

c.p.c.) ed all’eventuale rapporto contrattuale dedotto (“contratto di massa” o meno), e non del contenuto concreto della decisione e del criterio decisionale adottato (equitativo o di diritto), operando, invece, il principio dell’apparenza nelle sole residuali ipotesi in cui il Giudice di pace si sia espressamente pronunziato su tale valore della domanda o sull’essere la stessa fondata su un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c., (Cass. S.U. 16.6.2006 n. 13917; Cass. 9.11.2006 n. 23896). A norma dell’art. 113 c.p.c., comma 2, “Il Giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede Euro millecento, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c.”. Tale comma è stato così sostituito dal D.L. 8 febbraio 2003, n. 18, art. 1, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 aprile 2003, n. 63, art. 1. Il citato D.L. n. 18 del 2003, art. 1 bis, ha stabilito che le disposizioni di cui all’art. 1 del citato decreto si applicano ai giudizi instaurati con citazione notificata dal 10 febbraio 2003.

Nella specie, l’instaurazione del contraddittorio è avvenuta successivamente al 9.2.2003 (14.02.2005) ed il rapporto contrattuale dedotto in giudizio attiene ad un contratto concluso con le modalità di cui all’art. 1342 c.c. (le parti controvertono in ordine al luogo di conclusione ed alle modalità di disdetta di una polizza assicurativa).

Ciò comporta che la decisione del giudice di pace, data la natura del rapporto dedotto in giudizio, doveva necessariamente essere adottata secondo diritto, con la conseguenza che il mezzo di impugnazione esperibile era l’appello e non il ricorso per cassazione, a norma dell’art. 339 c.p.c., (nella formulazione anteriore al D.Lgs. n. 40 del 2006: cfr. Cass. S.U. 16.6.2006, n. 13917; seguita da Cass. n. 26518/09; 11361/10). Ne deriva che il ricorso va dichiarato inammissibile Cass. n. 26297/09).

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 700,00= di cui Euro 500,00= per onorario, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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