Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6350 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – rel. Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.V.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 90, presso le studio

dell’avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MONINA MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.R.G.L. (OMISSIS), CONDOMINIO COMPARTO

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

L.R.G.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 297, presso lo studio dell’avvocato BOSCO

NICOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato MASTURSI FERNANDO giusta

delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrente incidentale –

contro

S.V.F. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA S. TOMMASO D’AQUINO 90, presso lo studio

dell’avvocato BATTEZZATI ALESSANDRO, rappresentato e difeso

dall’avvocato MONINA MAURIZIO giusta delega a margine del ricorso

principale;

– controricorrente all’incidentale –

e contro

CONDOMINIO COMPARTO (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 853/2007 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 2/10/2007, depositata il 06/12/2007, R.G.N. 723/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per cessata materia del contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.F. proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno del 6-12-2007 resa nei confronti di L.R.G.L. e del Condominio Comparto (OMISSIS).

Resisteva con controricorso L.R.G. proponendo appello incidentale.

Nelle more del giudizio è deceduto S.F..

L.R.G.L. ha prodotto dichiarazione di rinunzia all’appello incidentale, accettata dagli eredi dello stesso S.F., S.C., A., S. e B. e Sa.. Anche gli eredi di S. hanno prodotto dichiarazione di rinunzia al ricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Risulta dagli atti che le parti hanno definito in via bonaria la lite concordando anche con la compensazione delle spese del giudizio.

Di conseguenza deve dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese del grado.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA