Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6350 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 08/03/2021), n.6350

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15306/2019 proposto da:

O.U.J., rappresentato e difeso dall’avv.

Vincenzina Salerno, in forza di procura rilasciata in calce al

ricorso ed elettivamente domiciliato all’indirizzo pec ivi indicato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il

09/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

O.U.J., cittadino (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, contro il decreto del Tribunale di Salerno reiettivo della sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di ricevere l’avviso dell’udienza di discussione della causa.

In estrema sintesi, quel tribunale: i) riteneva che il racconto del O.U.J., pur credibile, sarebbe rimasto confinato nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune; negava la protezione sussidiaria, non venendo in rilievo circostanze fattuali riconducibili alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) nè essendo la zona di provenienza del ricorrente interessata da un conflitto armato, come poteva desumersi dalle fonti consultate e specificamente indicate; zii) rifiutava la protezione umanitaria non ravvisando, nella condizione, del richiedente, una situazione di elevata vulnerabilità soggettiva anche in considerazione del fatto che il ricorrente non aveva documentato alcun percorso di inserimento in Italia.

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art., comma 3, lett. A) e dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. E) ed art. 7, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1 lett. D) ed art. 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il Tribunale si sarebbe limitato in modo acritico a recepire il giudizio della Commissione territoriale senza in alcun modo approfondire la posizione del richiedente anche mediante l’utilizzo dei mezzi istruttori officiosi. Si sostiene che il provvedimento impugnato era stato redatto con la tecnica del “copia ed incolla” ed il tribunale aveva mancato di valutare tutti i fatti pertinenti il paese di origine del richiedente, di cui non aveva valorizzato la complessiva ed attuale situazione di contro al disposto cui all’art. 8, comma 3, che prevede che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti, là dove il giudice del merito si era limitato ad affermare che in (OMISSIS) non sarebbe risultata “una totale assenza dello Stato in materia di protezione dei cittadini”. Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. n. 251 del 2007, artt. 4 e art. 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Si censura la valutazione espressa dal Tribunale in merito all’insussistenza dei requisiti di ammissibilità alla protezione sussidiaria malgrado i numerosi problemi esistenti nella regione di provenienza (OMISSIS), caratterizzata da criminalità, rapimenti e scontri fra bande.

Si sostiene che il ricorrente avrebbe dovuto beneficiare della protezione sussidiaria in ragione dell’attuale situazione di instabilità dello Stato di provenienza, attestata nei rapporti delle organizzazione internazionali in atti, in conseguenza dell’attività terroristica in essere in (OMISSIS), nel contesto di una generale situazione di squilibrio sociale con conseguente grave pericolo per il richiedente in caso di rientro in patria.

Si rileva poi che il tribunale, senza nemmeno citare fonti attendibili e dotate del requisito dell’attualità, ignorando il rapporto della Farnesina del 13 agosto 2018 e sentenze delle corti di merito, aveva affermato l’insussistenza di una situazione di minaccia grave e individuale alla vita o alla persona da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale e tanto a fronte di una situazione di violenza che coinvolgeva l’intero territorio.

Con il terzo motivo si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 omessa motivazione, nullità in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si critica la decisione nella parte in cui non avrebbe distinto le diverse ipotesi di protezione accomunando nell’argomentazione di rigetto, quelle c.d. maggiori con quella umanitaria con la conseguenza che sarebbe stata completamente omessa la motivazione del rigetto della protezione umanitaria sicchè il decreto dovrebbe considerarsi nullo per violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4. Il primo è inammissibile in quanto generico là dove contesta a legittimità del provvedimento impugnato in quanto di diniego delle protezioni internazionali senza distinguere partitamente tra le misure richieste e quindi senza dialogo per ciascuna con la motivazione censurata.

La pure dedotta nullità per sostanziale apparenza della motivazione, che si assume mero esito di un procedimento di “copia ed incolla”, non dà conto di siffatta radicale carenza per richiamo ai passaggi decisori che si vorrebbero mancanti.

Quanto alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione la stessa risulta priva di decisività anche perchè non viene indicato quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso (in tema, Cass. n. 2119 del 24/1/2019), nè la loro tempestiva deduzione dinanzi al giudice di merito.

Il secondo motivo di ricorso è parimenti inammissibile perchè generico ed assertivo là dove nel richiamare il giudice del merito all’utilizzo di fonti aggiornate per accertare la situazione di violenza indiscriminata sofferta da paese di origine del richiedente o in capo a quest’ultimo di un danno grave contesta la fonte utilizzata nel provvedimento impugnato perchè non aggiornata al momento della decisione adottata, per contro menzionando l’esistenza di altre fonti più recenti (“rapporto della Farnesina in data 13 agosto 2018”), che sostengono la diversa dedotta situazione di pregiudizio.

Giova ricordare che in tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate (Cass. n. 4037 del 18/02/2020).

Ciò posto, esclusa l’ipotesi del travisamento, neppure dedotta, a nuova individuata fonte manca di decisività là dove viene – riportata, per essa, l’intervenuta “pianificazione” da parte del gruppo terroristico (OMISSIS) “di allargare le proprie azioni all’intero Paese”, l’esistenza “in particolare nel (OMISSIS)” di un’elevata attività criminale rivolta contro espatriati e imprese straniere e numerosi atti di pirateria che si verificano in prossimità delle coste a danno di piattaforme petrolifere off-shore” e “scontri armati nel contesto di faide locali” che “possono sfociare in atti di violenza indiscriminata contro civili”.

Il riferimento contenuto nella fonte a territori diversi da quelli di Provenienza del ricorrente (OMISSIS), ed il fenomeno ivi descritto di attacco alle piatteforme petrolifere insieme al “pianificato” attacco a carattere estensivo del gruppo terroristico (OMISSIS) resta privo dell’indicato carattere della decisivìtà non descrivendo un fenomeno pieno e puntuale e neppure facendosi carico – non cogliendo in tal modo la ratio dell’impugnato argomentare – del rilievo contenuto in decreto circa il carattere “improprio” di ogni riferimento a tutto il territorio (OMISSIS) di situazioni che attingono invece “zone poste a centinaia di chilometri di distanza tra di loro e che non presentano alcun oggettivo collegamento rispetto alla zona di provenienza dell’interessato” e, ancora, ai successi conseguiti dalle forze governative nei confronti dei terroristi.

Correttamente pertanto il Tribunale ha escluso che nella zona di provenienza del ricorrente vi fossero situazioni di violenza diffusa tali da costituire di per sè stessa un rischio di grave danno per il civile che vi voglia fare rientro.

Il terzo motivo è inammissibile.

Il Tribunale, con un giudizio in fatto non censurabile in cassazione, ha escluso, con riferimento all’invocata protezione umanitaria, situazioni di vulnerabilità personale anche in ragione del fatto che non erano stati documentati percorsi di inserimento in Italia.

La decisione sul punto non si pone al di sotto del minimo costituzionale, neppure risultano puntualmente contrastati in ricorso in forza di un generico richiamo a “fonti autorevoli di informazione” che attesterebbero “incontrovertibilmente” una “situazione di violenza indiscriminata su tutto il territorio della (OMISSIS)”, trattandosi di argomenti non capaci di definire la necessaria condizione di vulnerabilità individualizzata premessa delle ragioni di riconoscimento di un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

Si tratta per vero di una sostanziale contrapposizione al provvedimento impugnato rispetto alle cui conclusioni il ricorso prospetta in modo inammissibile una generica reiterazione delle deduzioni portate nel giudizio di merito senza confrontarsi con la ratio dell’adottata decisione e quindi con la verificata, in quella fase, omessa allegazione di una situazione di vulnerabilità tale da integrare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale (Cass. n. 4455 del 2018), nella insufficienza ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del vaglio, in via isolata ed astratta, come correttamente ritenuto dal tribunale, del suo livello di integrazione in Italia (Cass. 28/06/2018 n. 17072).

Alla stregua considerazione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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