Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 635 del 12/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.12/01/2017),  n. 635

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29179/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.N.E.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6129/32/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, emessa il 13/05/2015 e depositata il

25/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio carnevale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione sintetica ed osserva citiamo segue.

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, che aveva respinto l’appello dello stesso ufficio contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano, la quale, in accoglimento del ricorso di R.N.E., aveva annullato un avviso di liquidazione circa l’imposta di registro dovuta per una sentenza che riconosceva l’usucapione di cespiti immobiliari.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che il Tribunale aveva verificato la sussistenza dei requisiti per l’usucapione, compresa l’effettiva occupazione dell’immobile. La mancata domanda di agevolazione fiscale sarebbe stato un errore scusabile, stante l’intervenuto accertamento giudiziale dell’effettiva occupazione.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate si basa su un unico motivo, col quale si deduce la violazione e falsa applicazione della normativa sulle agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa, di cui all’art. 1 della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. Si sostiene che la verifica dei requisiti per godere dell’agevolazione – ai sensi delle lettere a), b) e c) della nota 2 bis dell’art. 1 della tariffa – non era stata compiuta in sede civile, perchè non richiesta, e neppure in sede tributaria, nonostante il termine ultimo per la dichiarazione di possesso fosse quello della registrazione.

L’intimata non si è costituita.

Il motivo è fondato.

Il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente pena l’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile; b) di non godere di altri diritti reali su immobili siti nello stesso comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo vigente ratione temporis; cfr. Cass. n. 3449 del 2009).

La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni, da rendersi in seno all’atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117 del 2010; Ord. 23588 del 2011) a ritenere, in modo condivisibile, che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (così Cass. n 10354 del 2007 e 14117 del 2010 cit.), (Sez. 6-5, n. 11560 del 06/06/2016).

Le prescritte manifestazioni di volontà, menzionate poc’anzi, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente a titolo originario, come nel caso di usucapione; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del provvedimento di trasferimento (sentenza o decreto) del giudice, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene.

Il ricorso va dunque accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito, con la reiezione del ricorso introduttivo.

L’biettiva incertezza in ordine all’interpretazione della norma costituisce grave ed eccezionale ragione per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo.

Compensa le spese del merito e dichiara irripetibili quelle del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017

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