Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6349 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 17/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – rel. Presidente –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. CARLUCCIO Giuseppa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.A. (OMISSIS), quale erede di M.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo

studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARCATI GIOVANNI MARIA giusta procura

speciale del Console Onorario d’Italia AUGUSTO PASTACCINI in CANCUN

(MESSICO) 18/12/2008;

– ricorrente –

contro

G.P. (OMISSIS), C.M.

(OMISSIS);

– intimati –

Nonchè da:

C.M. (OMISSIS), G.P.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA BASSANO

DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato COSTA MICHELE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MUNARI ANTONIO giusta

delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti incidentali –

contro

M.A. (OMISSIS), quale erede di M.

A., elettivamente domiciliato in ROMA, V. PACUVIO 34, presso lo

studio dell’avvocato ROMANELLI GUIDO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BARCATI GIOVANNI MARIA, giusta procura

speciale del Console Onorario d’Italia AUGUSTO PASTACCINI in CANCUN

(MESSICO) 18/12/2008;

– controricorrente all’incidentale –

avverso la sentenza n. 1083/2008 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA –

SEZIONE 3^ CIVILE, emessa il 12/3/2007, depositata il 25/08/2008,

R.G.N. 136/00;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI BATTISTA PETTI;

udito l’Avvocato GUIDO ROMANELLI;

udito l’Avvocato MICHELE COSTA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

LETTIERI Nicola che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con contratto del 3 agosto 1992 il prof. M.A. cedeva il proprio studio professionale, sito in (OMISSIS), svolgente come attività primaria un centro di servizi con gestione di paghe e di tributi. Il corrispettivo per la cessione era indicato in lire 250 milioni da corrispondersi in 10 rate semestrali. I cessionari C.M. e G.P. corrispondevano un acconto e quindi restavano morosi. Il cedente otteneva dal Presidente del Tribunale di Treviso un decreto ingiuntivo per L. 59.704.709. Con citazione del 26 maggio 1994 gli intimati proponevano opposizione assumendo la nullità del contratto, il recesso per giusta causa e chiedevano la restituzione dello acconto versato.

2. Il Tribunale di Treviso con sentenza del 6 agosto 1999 revocava il decreto, ma condannava C. e G. al pagamento della somma di L. 219.704.709 con interessi legali e rigettava la domanda di nullità del contratto.

3. Contro la decisione proponevano appello gli intimati deducendo due motivi di censura, appello incidentale era proposto dagli eredi di M.A..

4. La Corte di appello di Venezia con sentenza del 25 agosto 2008 in accoglimento dello appello principale dichiarava la nullità del contratto di cessione e la spettanza del corrispettivo ivi previsto, ma accoglieva lo appello incidentale e rigettava la pretesa restitutoria, regolava le spese dei due gradi compensando per un terzo e ponendo il resto a carico del M.A., mentre regolava in pari misura le spese relative alla CTU espletata.

5. Contro la decisione ha proposto ricorso principale M. A. affidato a due motivi di censura illustrati da memoria, resistono nel controparti con controricorso e ricorso incidentale affidato a due motivi di censura e relativa memoria.

I ricorsi sono stati riuniti inerendo alla medesima sentenza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

6. I ricorsi non meritano accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre dapprima una sintesi espositiva ed a seguire la confutazione in punto di diritto.

6.A. ESAME DEL RICORSO di M.A. quale erede di M. A..

Nel primo motivo si deduce error in iudicando per violazione degli artt. 2082 e 2238 c.c., tra di loro correlati. Il quesito, a ff. 11, viene esposto nei seguenti termini: “dica la Corte se è lecita ai sensi dello art. 2238, la cessione dello avviamento di uno studio professionale laddove per avviamento si intenda la capacità della attività economica organizzata, diretta a produrre servizi a favore di terzi, ed a produrre reddito per chi ne è titolare”.

Nel secondo motivo si deduce il vizio della motivazione insufficiente e contraddittoria su fatto controverso e decisivo per il giudizio. La tesi è che la convenzione era invalida e che nulla doveva essere reso per lo acconto ricevuto.

6.B. ESAME DEL RICORSO DI C. E G., INCIDENTALE. Nel primo motivo, illustrato da tre quesiti a ff 29 del controricorso, si sostiene che erroneamente sia stato applicato il principio compensativo ai sensi dello art. 1223, mentre si dovevano applicare le norme di cui agli artt. 2033, 2041 e 1243 c.c..

Nel secondo motivo si deduce, in via gradata, lo error in iudicando per la violazione dello art. 1223 c.c. in relazione al ed principio della compensatio lucri cum damno che sarebbe stato applicato in modo errato.

Le memorie illustrano ulteriormente tali censure.

7. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. 7.A. Confutazione del ricorso principale.

Il primo motivo, nella sua formulazione risulta apodittico, in relazione ad un quesito astratto in relazione ad una sintesi descrittiva che non si attaglia alla fattispecie concreta che attiene alla ritenuta nullità del contratto atipico per mancanza di causa, come chiaramente enunciata a ff. 12 a 14 della motivazione della sentenza di appello. La censura non è pertinente rispetto ad una ratio decidendi, che interpreta il contenuto del contratto e lo stesso tenore letterale della pattuizioni equivoco nello individuare lo oggetto immediato e principale del trasferimento. La ratio decidendo, si ripete,non risulta debitamente contrastata e non sussiste alcuna violazione delle norme sostanziali richiamate.

Il secondo motivo denuncia come vizio della motivazione un error in iudicando, ma in relazione a tale errata formulazione tecnica della censura questa corte non ha poteri integrativi, per il principio della specificità e tipicità del mezzo di gravame, e del resto non risulta neppure contrastata la ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a ff 16 della motivazione, laddove considera gli effetti della utile gestione da parte dei cessionari ,pur nei ristretti limiti temporali in cui essa ha avuto luogo e cita come precedente Cass. 13401 del 2005, per un caso simile.

IL ricorso è dunque inammissibile, prima ancora che infondato.

7.B. CONFUTAZIONE DEL RICORSO INCIDENTALE. Il primo motivo, che deduce una elencazione di norme che si assumono violatesi traduce in tre quesiti alternativi, senza un preciso riferimento alla scelta della tesi primaria che viene rimessa alla discrezione della Corte, ma in tal modo la censura difetta di specificità ed è inammissibile, anche in relazione al coacervo delle norme che si assumono violate senza che per ciascuna di esse si ponga la chiara enunciazione della loro riferibilità al rapporto contrattuale di cui è stata dichiarata la nullità imputabile ad entrambe le parti.

Il secondo motivo, ammissibile e specifico, è invece manifestamente infondato, poichè non contrasta la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte d appello a ff 16 della motivazione e già considerata per rigettare, sotto diverso profilo il ricorso principale. Nessuna violazione della norma sostanziale richiamata risulta pertanto verificata.

8. Il rigetto di entrambi i ricorsi giustifica la compensazione delle spese giudiziali di questo grado di cassazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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