Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6349 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. II, 16/03/2010, (ud. 04/11/2009, dep. 16/03/2010), n.6349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. MENSITIERI Alfredo – rel. Consigliere –

Dott. ODDO Massimo – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Z.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA TRIONFALE 5697, presso lo studio dell’avvocato BATTISTA

DOMENICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

SANGIORGIO BENIAMINO;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore Dott.ssa P.F.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P DA PALESTRINA 63, presso lo

studio dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FONTAINE PANCIATICHI GIANFRANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 370/2003 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 06/03/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/11/2009 dal Consigliere Dott. ALFREDO MENSITIERI;

udito l’Avvocato GEROMEL Donatella, con delega depositata in udienza

dell’Avvocato Domenico BATTISTA, difensore della ricorrente che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato FONTAINE Gianfranco, difensore della resistente che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in riassunzione notificato il 5 dicembre 1991, a seguito di ricorso per denuncia di nuova opera proposto dal Condominio di Via (OMISSIS) in (OMISSIS), conclusosi con ordinanza pretorile comunicata in data 9 settembre 1991 con la quale, revocato il provvedimento di sospensione dell’esecuzione delle opere, le parti venivano rimesse dinanzi al Tribunale di quella città, Z. A. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale medesimo, il predetto Condominio, chiedendo il rigetto di tutte le domande contenute nella azione nunciatoria già proposta nei suoi confronti.

Il convenuto Condominio si costituiva chiedendo accertarsi sotto vari profili l’illegittimità dell’ampliamento realizzato dalla Z. nel suo appartamento al piano sesto, con la conseguente sua condanna a ripristinare, anche in relazione al solo uso, la situazione nei limiti della legittimità, ovvero, in subordinerei caso di riconosciuta regolarità delle opere e dell’uso, accertare le conseguenti variazioni del regime giuridico nei rapporti “inter partes”, nelle nuove tabelle millesimali, da redigersi eventualmente in altra sede, ma a spese della attrice, e negli indennizzi da essa dovuti.

Espletata una consulenza tecnica d’ufficio il Tribunale adito, con sentenza dell’11 febbraio 1998, dichiarava l’illegittimità, in quanto pregiudizievole per il decoro e l’igiene dell’edificio, dell’ampliamento nella parte colorata in azzurro nella planimetria allegata alla CTU, ordinando la riduzione in pristino, e dichiarava altresì che la Z. non poteva destinare l’unità immobiliare di sua proprietà all’esercizio dell’attività di affittacamere, in forza della clausola n. 6 del regolamento condominiale.

Compensava quel giudice per un terzo le spese di lite, ponendo i residui due terzi a carico della Z..

Proposti gravami, principale dalla Z. e, incidentale, dal Condominio, con sentenza del 6 marzo 2003 la Corte d’appello di Bologna, in parziale accoglimento dell’impugnazione principale, dichiarava la legittimità dell’esercizio dell’attività di affittacamere da parte della Z. nell’unità immobiliare di sua proprietà, rigettava l’impugnazione incidentale proposta dal Condominio, confermava nel resto la gravata pronunzia e compensava interamente tra le parti le spese del grado.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione Z. A. sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste con controricorso il Condominio.

La causa viene in decisione dopo che la stessa Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 15 aprile 2009, ha respinto l’impugnazione della Z. per la revocazione della sentenza 6 marzo 2003 oggetto del ricorso per Cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 1127 c.c., degli artt. 112 e 115 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia in ordine alla diversità della sopraelevazione in essere al momento delle decisioni rispetto a quella in essere al momento dell’accertamento peritale richiamato dalle decisioni stesse nonchè sul carattere pregiudizievole all’aspetto architettonico dell’edificio condominiale sia della sopraelevazione in essere al momento della CTU che di quella in essere al momento delle decisioni.

Rileva parte ricorrente che al momento della proposizione dell’impugnazione dinanzi alla Corte felsinea della sentenza di prime cure che aveva disposto la riduzione in pristino della sopraelevazione operata dalla Z., l’accertamento di fatto espletato in sede di consulenza tecnica d’ufficio (peraltro assolutamente carente) dall’Ing. G., su cui il primo giudice aveva basato la propria decisione, non era più attuale in quanto, in epoca successiva alla detta perizia, essa Z. aveva provveduto a demolire le opere a carattere precario periziate dall’ausiliare sostituendole, anche in forza di apposite concessioni edilizie nel frattempo ottenute, con opere definitive aventi diverse caratteristiche in ordine ai materiali utilizzati.

Nonostante entrambe le parti in causa avessero chiesto un nuovo accertamento peritale anche per accertare la compatibilità delle nuove opere con l’aspetto architettonico dell’edificio condominiale la Corte territoriale non aveva speso una sola parola per spiegare perchè queste pacifiche innovazioni apportate dalla Z. allo stato di fatto periziato dal consulente d’ufficio, che avevano portato modificazioni assolutamente radicali alle strutture precarie dal predetto periziate, non fossero rilevanti per la decisione della controversia inter partes.

La doglianza è fondata.

Ha affermato la Corte bolognese nella qui gravata pronunzia come la consulenza tecnica d’ufficio redatta dall’Ing. G. avesse accertato che l’ulteriore ampliamento realizzato dalla Z. costituiva, come effettivamente poteva rilevarsi dalla fotografie allegate alla relazione, una antiestetica alterazione del fabbricato condominiale sia per quanto riguardava i volumi sia particolarmente per quanto concerneva i materiali impiegati. Ciò bastava, ad avviso di quel giudice, a giustificare la relativa declaratoria di illegittimità di tale ulteriore ampliamento evidenziato con colorazione azzurra nella planimetria allegata alla consulenza d’ufficio e la riduzione in pristino ordinata con la sentenza impugnata, che andava perciò confermata sul punto.

Senonchè, come opportunamente osservato da parte ricorrente, la Corte felsinea, nel confermare la decisione di prime cure, non ha tenuto conto, che come segnalato nei motivi di gravame di merito dalla Z., la situazione di fatto descritta dal consulente d’ufficio di primo grado era mutata a seguito di modifiche, in particolare, dei materiali utilizzati per il realizzato ampliamento, come riconosciuto dallo stesso Condominio, sia pur ritenendo quest’ultimo che ciò non influisse in alcun modo sulla resa decisione sfavorevole alla controparte.

Tal che, influendo comunque le realizzate innovazioni sul giudizio di compatibilità delle nuove opere con l’aspetto architettonico dell’edificio condominiale, la impugnata decisione va sul punto cassata con rinvio della causa alla stessa Corte d’appello di Bologna che, in diversa composizione, valuterà la mutata situazione di fatto ai fini della riferita compatibilità, provvedendo altresì in ordine alle spese di questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA