Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6349 del 10/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20510-2015 proposto da:

(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BRUNACCI 1, presso lo studio

dell’avvocato FABIO MASSIMO GUAITOLI, che la rappresenta e difende

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CODERE NETWORK s.p.a.; CURATORE DEL (OMISSIS) s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 396/2015 della CORTE D’APPELLLO di PERUGIA

dell’11/06/2014, depositata il 25/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) (OMISSIS) s.r.l. impugna con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, la sentenza della Corte d’appello di Perugia del 25.6.2015, che ha respinto il reclamo da essa proposto avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento.

Il curatore del fallimento della (OMISSIS) s.r.l. e il creditore istante Codere Network s.p.a. non svolgono attività difensiva.

2) Con il primo motivo la ricorrente deduce la nullità, per violazione degli artt. 137, 140 e 145 c.p.c., della notifica del ricorso per dichiarazione di fallimento, eseguita presso la sua sede anzichè all’indirizzo del suo legale rappresentante.

2.1) Con il secondo motivo assume la violazione degli artt. 116, 121 e 198 c.p.c., avendo la corte d’appello errato nel non valutare le copie dei bilanci sociali presentate in sede di reclamo, solo perchè non depositati presso il registro delle imprese, in quanto da essi poteva trarsi la prova della carenza dei requisiti di fallibilità previsti dalla L.Fall., art. 1, comma 2.

2.2) Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), in relazione allo stato di insolvenza della società.

2) Il primo motivo appare manifestamente infondato.

Invero, ai sensi dell’attuale testo della L.Fall., art. 15, comma 3, (così come novellato dal D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 221 del 2012), il ricorso per la dichiarazione di fallimento può essere validamente notificato all’indirizzo di posta elettronica certificata della società comunicato al registro delle imprese, ovvero quando, per qualsiasi ragione, non risulti possibile la notifica a mezzo PEC (come accaduto nel caso di specie), direttamente presso la sua sede, risultante sempre dal registro delle imprese e, in caso di ulteriore esito negativo, mediante deposito presso la casa comunale del luogo dove la medesima aveva sede.

Siffatta disciplina è stata di recente dichiarata conforme al dettato costituzionale sia sotto il parametro dell’art. 3 che dell’art. 24 (Corte Cost. 16 giugno 2016, n. 146). Va pertanto escluso che il creditore istante, una volta eseguita la notifica del ricorso presso la sede di (OMISSIS) s.r.l., avesse l’onere di notificare l’atto anche nei diretti confronti del legale rappresentante della società.

3) Il secondo motivo appare inammissibile, ai sensi della L.Fall., art. 366, comma 1, in quanto fondato su documenti (i bilanci societari) che non sono stati specificamente allegati al ricorso e dei quali non è stata neppure indicata l’esatta collocazione processuale all’interno dei fascicoli di parte o di quello d’ufficio.

3) Anche il terzo motivo) appare inammissibile, alla luce dell’attuale riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), che imponeva al ricorrente di indicare il fatto storico, decisivo per il giudizio, non esaminato) dalla corte d’appello, che, ove correttamente valutato, avrebbe condotto ad escludere la sussistenza dello stato di insolvenza.

4) Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere respinto, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 – bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto respinto.

Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore delle parti intimate, che non hanno svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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