Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6349 del 05/03/2020
Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6349
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20140-2018 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati
C.A., MAXIMO RUSSO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, AGENZIA DELLE
ENTRATE 06363391001, in persona dei Direttori pro tempore,
elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope
legis;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 574/4/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELLA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il
23/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI.
Fatto
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate riscossione ritenendo la legittimità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Il giudice di appello ha considerato la legittimità delle notifiche degli atti propedeutici emessi a carico di P.A..
Secondo la CTR il primo giudice non aveva preso in esame ulteriori cartelle di pagamento che, determinando un credito di oltre 10.000,00 Euro, rendevano legittima la comunicazione preventiva. Soggiungeva, poi, quanto agli eccepiti errori commessi da Equitalia in ordine agli indirizzi di notifica, che gli stessi erano privi di pregio, avuto riguardo alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 14916/2016.
Il Perrelli ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2719 e 2697 c.c. La CTR non avrebbe considerato che ai fini della ritualità delle notifiche il predetto aveva formalmente e specificamente disconosciuto la conformità dell’originale alla copia delle ricevute di ritorno, senza produrre l’originale delle cartelle.
La censura à infondata.
Questa Corte è ferma nel ritenere che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche o onnicomprensive, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale. In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inefficace il disconoscimento della conformità all’originale della copia fotostatica della notificazione in forma esecutiva della sentenza impugnata operato attraverso la mera contestazione della “conformità della fotocopia prodotta all’originale”-cfr. Cass.n. 27633/2018-. Si è poi aggiunto che la contestazione della conformità all’originale di un documento prodotto in copia non può avvenire con clausole di stile e generiche, quali “impugno e contesto” ovvero “contesto tutta la documentazione perchè inammissibile ed irrilevante”, ma va operata – a pena di inefficacia – in modo chiaro e circostanziato, attraverso l’indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall’originale-cfr.Cass. n. 29993/2017-.
Orbene, nel caso di specie la CTR ha ritenuto l’insussistenza dei presupposti di specificità della contestazione di conformità della copia fotostatica all’originale che l’odierno ricorrente ha inteso contestare richiamando parti dell’atto di impugnazione nei quali le espressioni usate -…solamente nel documento originale possono Individuarsi quegli elementi la cui peculiarità, o addirittura singolarità consente di risalire, con elevato grado di probabilità, al reale autore della sottoscrizione…nella specie quindi il disconoscimento del documento esibito in copia impedisce che lo stesso possa acquisire efficacia probatoria…Equitalia dovrebbe quantomeno esibire l’originale ed avvalersi di tale documento ai fini probatori. Ciò non è avvenuto per cui l’adita CTR non potrà ritenere provata l’avvenuta notifica delle cartelle sulla scorta della fotocopia disconosciuta”.
Si tratta di espressioni considerate generiche da parte della CTR che, pertanto, non è incorsa in alcun errore in diritto, nemmeno laddove ha escluso la necessità di depositare l’originale della cartella-cfr.Cass.n. 23902/2017, ove si è chiarito che tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell’avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa-.
Con il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, del D.P.R.n. 600 del 1973, artt. 26 e 60, nonchè dell’art. 137 c.p.c., il ricorrente si duole che la CTR avrebbe omesso di considerare che le notifiche delle cartelle sarebbero state eseguite in luoghi ed a persone non riferibili alla parte contribuente.
La censura è inammissibile.
Parte ricorrente ha in maniera del tutto generica contestato la sentenza impugnata sul punto relativo alla ritenuta correttezza delle notifiche delle cartelle che il giudice di appello ha riconosciuto richiamando la sentenza delle Sezioni unite n. 14916/2016.
Ora, la censura prospetta la circostanza che la notifica sarebbe stata eseguita in luoghi non riferibili alla parte ricorrente senza tuttavia fornire alcun elemento di dettaglio, correlato all’esistenza di emergenze documentali già esposte ritualmente nel corso del giudizio di merito.
Detta genericità impone la declaratoria di inammissibilità della censura.
Conseguentemente, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore dell’Agenzia delle entrate e dell’Agenzia delle Entrate riscossione come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in misura unica in favore delle controricorrenti, stante il litisconsorzio processuale delle anzidette parti, in Euro 1200,00 oltre spese prenotate a debito in favore dell’Agenzia delle entrate.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020.