Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6349 del 05/03/2019

Cassazione civile sez. lav., 05/03/2019, (ud. 16/01/2019, dep. 05/03/2019), n.6349

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29922-2014 proposto da:

C.A., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE TRIBULATO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI SANTA TERESA DI RIVA, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIACOMO PORRO

26, presso lo studio dell’avvocato CESARE SANZI, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNI MONFORTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 763/2014 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 04/06/2014 R.G.N. 2264/2011.

Fatto

RILEVATO

Che:

la Corte d’Appello di Messina, in riforma della sentenza del locale Tribunale, ha accolto il ricorso del Comune di S. Teresa di Riva, volto a sentir accertare l’insussistenza del diritto di C.A., tecnico comunale prosciolto nel processo penale per le imputazioni di concussione e istigazione alla corruzione:

a) a ricevere la restituzione della somma di Euro 420,45 detrattagli dalla retribuzione relativa al novembre 1994;

b) a ottenere il pagamento di quattordici giornate di congedo usufruite per assistere alle udienze del processo penale;

c) a ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la difesa in giudizio, pari ad Euro 7.540,28, oltre accessori di legge;

la Corte territoriale:

a) ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulle domande attinenti alla corresponsione dell’importo di Euro 420,45 trattenuto dall’amministrazione comunale, e della retribuzione per le giornate di congedo usufruite entro il 30 giugno 1998 ritenendo che le stesse rientrassero ratione temporis nella giurisdizione del giudice amministrativo;

b) ha rigettato la domanda di retribuire le quattro giornate di congedo successive al giugno 1998, facendo rilevare che, diversamente da quanto affermato dal primo Giudice, il Comune appellante ne aveva contestato la fondatezza, e ritenendo, nel merito, che lo stesso C. aveva ammesso di averne fatto richiesta all’Amministrazione a titolo di congedo ordinario retribuito;

c) ha rigettato la domanda di rimborso delle spese di difesa sostenute dal dipendente per il processo penale, atteso che esso era stato originato da fatti compiuti non già in conseguenza diretta dell’espletamento di fatti e atti di ufficio, ma in occasione di comportamenti che esulavano dai doveri connessi al servizio, assunti abusando della posizione rivestita all’interno dell’ente;

la cassazione della sentenza è domandata da C.A. sulla base di tre motivi, cui resiste con tempestivo controricorso il Comune di Santa Teresa di Riva; in via preliminare va rilevato che il Collegio è delegato a trattare la questione di giurisdizione in virtù del Decreto del Primo Presidente in data 10 settembre 2018 in quanto essa rientra, nell’ambito delle materie di competenza della sezione lavoro, tra le questioni indicate nel richiamato Decreto, questioni sulle quali si è consolidata la giurisprudenza delle Sezioni Unite di Questa Corte.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contesta “Violazione di legge: D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69”; domanda la cassazione della sentenza d’appello riguardo alle domande su cui la stessa ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo, in quanto il diritto alla restitutio in integrum sorgerebbe con la definizione del procedimento penale avutasi in epoca successiva al giugno 1998;

il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, lamenta “Violazione di legge: art. 345 c.p.c.ed art. 416 c.p.c., comma 3; motivazione apparente, violazione dell’art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4”; il motivo imputa alla Corte territoriale di aver pronunciato sulle pretese alla restituzione della trattenuta di novembre 1994 e alla corresponsione delle retribuzione per le giornate di congedo, nonostante il Comune avesse proposto l’eccezione d’inammissibilità delle stesse solo in appello;

il terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, contesta “Violazione di legge: art. 111 Cost., comma 6, art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, motivazione apparente: mancato esame dei fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti; Violazione di legge: L.R. Sicilia n. 145 del 1980, artt. 39 e 24, D.P.R. n. 191 del 1979, art. 16, D.P.R. n. 347 del 1983, art. 22 ed D.P.R. n. 268 del 1987, art. 67”;

la Corte d’appello erroneamente avrebbe negato all’odierno ricorrente il diritto al rimborso delle spese legali sostenute per il processo penale, non ravvisando il collegamento funzionale tra questo e i compiti d’ufficio a lui affidati;

il primo motivo merita accoglimento;

le Sezioni Unite si sono già pronunciate sulla questione del rimborso delle spese legali dei dipendenti della Regione siciliana prosciolti, individuando il discrimen temporale per la fissazione della competenza giurisdizionale nella dichiarazione di esenzione dalla responsabilità penale, quale evento generatore del diritto fatto valere (Sez. Un. 3413 del 2008);

il principio di diritto espresso in materia così recita testualmente: “In materia di rimborso delle spese legali a dipendenti sottoposti a giudizio di responsabilità per atti e comportamenti connessi all’espletamento del servizio, poi dichiarati esenti da responsabilità, e con riferimento ai dipendenti della regione Siciliana, atteso che la L.R. n. 145 del 1980, art. 39,che collega il rimborso alla dichiarazione di esenzione della responsabilità solo per il personale dell’amministrazione regionale, è stato esteso con disposizione (L.R. n. 30 del 2000, art. 24) innovativa (nonostante l’espressa qualificazione interpretativa) anche ai dipendenti degli enti locali, e che la dichiarazione di esenzione della responsabilità è l’evento generatore del diritto al rimborso sulla base del quale opera il “discrimen” temporale fra giurisdizione ordinaria e amministrativa (D.Lgs. n. 165 del 2000, art. 63), spetta alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia nella quale il dipendente di un ente locale chieda il rimborso per spese di procedimenti nei quali è stato dichiarato esente da responsabilità in epoca successiva alla suddetta L.R. del 2000 e in epoca attribuita alla giurisdizione ordinaria secondo la regola generale di riparto. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario per una controversia promossa da un dipendente comunale sottoposto a procedimento penale per fatti connessi all’espletamento del servizio, poi assolto con formula piena nel 2003)”;

nel caso in esame la sentenza di proscioglimento era divenuta irrevocabile nel 2001, dunque l’accertamento in ordine alle domande formulate dal lavoratore sì come riferentesi a diritti presuntamente violati anteriormente al 1998 andava compiuto dal Giudice Ordinario, atteso che l’evento fondante del diritto fatto valere, sulla base del quale opera il discrimen temporale, ossia il proscioglimento del lavoratore, si è perfezionato con la sentenza del Tribunale di Messina n. 232 del 2001 che lo aveva dichiarato prosciolto dalle imputazioni;

pertanto, erroneamente la Corte d’Appello di Messina ha ritenuto che sulle domande relative a fatti avvenuti anteriormente al 1999 sussistesse la giurisdizione amministrativa in luogo di quella ordinaria;

il secondo motivo è inammissibile ed infondato;

il ricorrente sostiene che il Comune, nel giudizio di primo grado, non aveva preso posizione in merito alle domande formulate dal ricorrente relativamente alla restituzione di Euro 420,45 e al pagamento di n. 14 giornate di congedo fruite per assistere alle udienze, limitandosi a contestare solo la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute e che pertanto, la Corte d’Appello si sarebbe pronunciata su contestazioni tardive;

la censura non merita accoglimento, atteso che la sentenza nella narrativa del fatto processuale (p.2) ha dato conto che il Comune si era opposto a tutte le domande, di cui aveva chiesto il rigetto e non soltanto alla domanda relativa al rimborso delle spese legali sostenute; peraltro, la censura è inammissibile, atteso che l’odierno ricorrente, per dimostrare che si trattava di contestazione generica e nuova, avrebbe dovuto produrre o trascrivere la memoria difensiva del Comune da cui potersi appurare che le eccezioni relative alle domande in contestazione erano state formulate per la prima volta in appello, in ottemperanza all’obbligo di specificità;

il terzo motivo è infondato;

la L.R. n. 145 del 1980, modificata dalla L.R. n. 30 del 2000, che, all’art. 24 ha esteso agli amministratori degli enti locali quanto già la precedente legge disponeva riguardo ai dipendenti, all’art. 39, rubricato “Patrocinio legale”, prevede che: “Ai dipendenti che, in conseguenza di fatti ed atti connessi all’espletamento del servizio e dei compiti d’ufficio, siano soggetti a procedimenti di responsabilità civile, penale o amministrativa, è assicurata l’assistenza legale, in ogni stato e grado del giudizio, mediante rimborso, secondo le tariffe ufficiali, di tutte le spese sostenute, sempre che gli interessati siano stati dichiarati esenti da responsabilità”;

il principio contenuto nell’art. 39 è correttamente applicato nel caso in esame dalla Corte d’appello, la quale ha affermato che il C. si era trovato implicato nel procedimento per concussione e istigazione alla corruzione, conclusosi con sentenza di proscioglimento per prescrizione, non già in virtù del compimento di un atto di ufficio, ma per aver abusato della propria funzione di tecnico comunale (“…per un comportamento assunto approfittando delle sue funzioni che aveva quindi, secondo la imputazione (concussione) tutte le caratteristiche di un atto che esulava dai doveri di ufficio e dall’adempimento dei compiti dell’ufficio” (p. 5 sent.);

questa Corte nel pronunciarsi in merito agli oneri di assistenza legale della pubblica amministrazione nei confronti del proprio dipendente imputato in un procedimento penale, ha affermato che essi presuppongono uno specifico interesse dell’amministrazione erogante, che sussiste soltanto ove l’attività sia ad essa imputabile e, dunque, si ponga in diretta connessione con il fine pubblico (per una ricostruzione generale della materia cfr. Cass. n. 25976 del 2017);

la decisione gravata, confermando un principio di diritto affermato in plurime decisioni da questa Corte (cfr. per tutte Cass. n. 2366 del 2016), esclude di ravvisare in capo al pubblico dipendente un diritto assoluto al rimborso per le spese legali, mentre individua un onere al rimborso, nel caso della Regione Sicilia a statuto speciale, posta in capo all’amministrazione regionale da una legge;

secondo la Corte territoriale, tale onere costituisce l’espressione di un principio generale di difesa rivolto, da un lato, alla tutela dell’interesse personale del dipendente coinvolto nel giudizio (“…poichè la norma è stata dettata allo scopo di evitare che i dipendenti pubblici debbano essere esposti all’onere delle spese legali per i giudizi promossi nei loro confronti per fatti connessi all’espletamento del servizio…” p. 5 sent.) e dell’immagine della P.A. per cui lo stesso abbia agito, e, dall’altro, a individuare il titolare dell’interesse sostanziale a cui poter riferire le conseguenze dell’operato di chi agisce per conto della pubblica amministrazione;

in definitiva, il primo motivo di ricorso va accolto, e, sulle relative domande deve dichiararsi la giurisdizione del Giudice Ordinario; il secondo e il terzo motivo vanno invece rigettati; la sentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto; la causa è rinviata alla Corte d’Appello di Messina in diversa composizione che deciderà anche sulle spese di questo giudizio;

si dà atto, visto l’accoglimento del primo motivo, che non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara la giurisdizione del Giudice Ordinario. Rigetta gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2019

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