Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6348 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19705/2015 proposto da:

C.D.P.A.M., R.G.C., nella loro

qualità di soci di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA EMILIO DE’ CAVALIERI 11, presso lo studio

dell’avvocato ANTON GIULIO LANA, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDRIA PARIGI, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

Contro

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA

78, presso lo studio dell’avvocato MARCO SIMONE MARIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato IVAN BECHINI,procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENTO di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione; R.V.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1371/2015 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

10/07/2015, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal Consigliere Relatore, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

udito l’Avvocato Ivan Bechin difensore del controricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) C.D.P.A.M. e R.G.C., soci di (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, impugnano con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, la sentenza della Corte d’appello di Firenze del 21.7.2015, che ha dichiarato inammissibile il reclamo da essi proposto avverso la sentenza dichiarativa del fallimento della società.

Il creditore istante C.F. resiste con controricorso, mentre le altre parti intimate non svolgono difese.

Con l’unico motivo i ricorrenti lamentano che la corte del merito abbia ritenuto che la loro mera qualità di soci della (OMISSIS) s.r.l. non li legittimasse alla proposizione del reclamo.

2) Il motivo appare manifestamente fondato.

Secondo il costante orientamento di questa corte, alla luce dell’ampia dizione della L. Fall., art. 18, risulta legittimato ad impugnare la dichiarazione di fallimento “qualunque interessato” e, perciò, ogni soggetto che ne abbia ricevuto o possa riceverne un pregiudizio specifico, di qualsiasi natura, anche solo morale (Cass. 4 dicembre 2012, n. 21681).

Nel novero dei soggetti legittimati a proporre il reclamo rientra dunque anche il socio di una società di capitali, posto che (a prescindere da ogni rilievo concernente la sua eventuale posizione di cessato amministratore, o di amministratore di fatto, della fallita, che potrebbe esporlo all’azione di responsabilità esercitata dal curatore) non può dubitarsi del suo interesse, di natura morale, a che sia accertata la sua partecipazione ad un sodalizio non sottoposto ad alcuna procedura concorsuale.

3) Il ricorso dovrebbe, in conclusione, essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380-bis c.p.c..

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.

Il ricorso deve pertanto essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per l’esame del merito del reclamo, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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