Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6348 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6348

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19261-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE 13756881002, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MERIDIONAL SERVICE SRL” in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA MERCEDE 11,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANFILIPPO CECCIO;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 5524/18/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALI”, della LONIBARDIA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate -Riscossione ADER ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia indicata in epigrafe che, in riforma della pronunzia di primo grado, ha annullato la cartella notificata alla società Meridional Service srl per la ripresa a tassazione di IRES e IVA per l’anno 2012 dichiarate e non versate o tardivamente liquidate, oltre alle sanzioni irrogate.

La parte intimata si è costituita con controricorso e ricorso incidentale condizionato.

L’Agenzia ricorrente deduce la violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, rilevando che, in relazione all’omesso o tardivo pagamento delle imposte dichiarate dalla stessa contribuente nel ricorso introduttivo, non sarebbe stata necessaria alcuna comunicazione preventiva.

La censura è fondata.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” (v. Cass.n. 12023/2015, Cass. n. 7536/2011; n. 795/2011; n. 26316/2010).

Sempre questa Corte ha anche di recente ritenuto che l’invio al contribuente della comunicazione d’irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2 -cfr.Cass.n. 13759/2016; Cass.n. 12023/2015, Cass. 12 febbraio 2013, n. 3366, Cass. n. 12023/2015, Cass.n. 2277/2017 -.

Orbene, nel caso di specie la CTR ha totalmente tralasciato di considerare la circostanza fattuale correlata alla riconducibilità della pretesa fiscale all’omesso o tardivo versamento risultante dalla dichiarazione dei redditi resa dalla parte contribuente, limitandosi a ritenere che l’agente della riscossione, evocato in giudizio dalla parte contribuente, aveva l’obbligo della comunicazione preventiva, in assenza del quale sarebbe derivata la nullità dell’atto.

Pertanto, in accoglimento del ricorso principale la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Rimane assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente, contenendo censure che attengono a questioni ritenute implicitamente assorbite dalla CTR in relazione all’accoglimento della censura di nullità della cartella per deficit di comunicazione preventiva e sulle quali il giudice del rinvio provvederà.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso principale, assorbito quello incidentale.

Rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese dei giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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