Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6347 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 14/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETTI Giovanni Battista – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALLIANZ SOCIETA’ PER AZIONI (già RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTA’

S.P.A.) (OMISSIS), in persona dell’Avv. P.E. e

dell’Avv. G.A., dirigenti e legali rappresentanti pro-

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR 17, presso

lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato FRIGNANI ALDO giusta delega in calce al

ricorso;

– ricorrenti –

contro

S.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato

e difeso dall’Avv. MONTESANTO COSTANTINO ANTONIO in 84010 CETARA

(SA), Via Grotta 10, giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 894/2008 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

emessa il 09/10/2008, depositata il 15/10/2008 R.G.N. 1317/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2011 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito L’Avvocato FRIGNANI ALDO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso con il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29.10.2007, S.M., dopo che il giudizio incardinato dinanzi al Giudice di Pace di Amalfi si concludeva con sentenza di incompetenza per materia del 28.12.2005, richiamato il provvedimento n. 8546 del 28.7.00 dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con cui era stata sanzionata un’intesa restrittiva della concorrenza tra ventinove compagnie assicurative del settore RcA, tra cui la convenuta, conveniva in giudizio dinanzi a questa Corte la compagnia di assicurazioni Allianz s.p.a. per sentirla condannare, in via principale, a titolo di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., al pagamento della somma di Euro 104,22, pari al 20% del RcA pagato per l’autovettura tg. (OMISSIS) per il periodo dal (OMISSIS), oltre interessi e rivalutazione come per legge; in via subordinata, chiedeva la condanna della convenuta al pagamento della stessa somma a titolo di ripetizione di indebito ex art. 2033 c.c. o ex art. 2041 c.c., ovvero qualsiasi altro titolo; sempre e comunque con vittoria di spese.

Costituitasi la convenuta, la Corte d’Appello di Salerno, con la decisione in esame depositata in data 15.10.2008, accoglieva la domanda del S., con condanna della convenuta società al pagamento della somma di Euro 104,22.

Ricorre per cassazione la Allianz con quattro motivi.

Resiste con controricorso il S..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., per mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.

Con il secondo motivo si deduce, in via subordinata, “omessa motivazione circa diversi fatti controversi e decisivi per il giudizio prospettati ed eccepiti dalla ricorrente, omessa valutazione delle prove prodotte dalla ricorrente”.

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 2729 c.c. e dei principi generali in materia di presunzioni semplici.

Con il quarto motivo si deduce ancora omessa motivazione e valutazione delle prove.

Il ricorso non merita accoglimento.

Deve premettersi che la Corte di merito ha, con ampie e logiche argomentazioni, motivato in ordine alla conferma di quanto statuito in 1^ grado, in particolare affermando che “la convenuta Compagnia non ha formulato specifiche istanze istruttorie per dimostrare che l’entità del premio, nel caso concreto, non fosse, nemmeno in minima parte, ascrivibile casualmente alla accertata intesa anticoncorrenziale; del resto, persino una istanza di Consulenza Tecnica, per scongiurare una natura esplorativa del mezzo di integrazione istruttorie” in esame, avrebbe avuto bisogno della specifica indicazione, da parte della convenuta, di quali momenti o fasi del complesso meccanismo di determinazione del premio finale andassero verificati e, soprattutto, in relazione a quali degli atti, ritualmente acquisiti al processo o da acquisire nel rispetto delle norme che regolano l’istruttoria del processo civile ordinario, quale si atteggia quello in esame.

In mancanza di elementi per superare la presunzione suddetta, allora, poichè la condotta illecita è stata in quanto tale accertata dalla competente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per il periodo 1994-2000, l’entità dei premi determinata dalle compagnie partecipanti all’illecita intesa, suscettibile di essere influenzata indebitamente da quest’ultima, è quella dei premi versati nel corrispondente periodo. Ne deriva che il danno deve darsi per esistente, con riferimento ai premi di cui si dia la prova del pagamento nel periodo corrispondente a quello di vigenza dell’intesa anticoncorrenziale, come sopra costruito”.

A fronte di ciò, con il secondo, terzo e quarto motivo la società ricorrente deduce rispettivamente, per quanto esposto, un insussistente difetto di motivazione, la discrezionale applicazione spettante al giudice del merito di criteri presuntivi e una non consentita valutazione delle risultanze probatorie.

Inammissibile è, invece, il primo motivo, avente ad oggetto la mancata corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato e la conseguente nullità del procedimento in relazione alla circostanza che “la ricorrente ebbe modo di eccepire e provare documentalmente già la comparsa di costituzione e risposta, da una parte, l’impossibilità di ricollegare in modo diretto ed automatico l’eventuale aumento della polizza pagata da S.M. allo scambio di informazioni sanzionato dall’Autorità; dall’altra parte, ove tale aumento fosse aumento stato provato nel suo ammontare, Allianz ha eccepito che tali aumenti furono il frutto di cause del tutto estranee alla pratica sanzionata”: è evidente che, al di là di una mera enunciazione formale, detta censura avrebbe dovuto essere svolta con argomentazioni di vizio in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4 e non in relazione ad una mera differenza tra chiesto e pronunciato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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