Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6347 del 10/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17536/2015 proposto da:

S.D., in proprio e nella qualità di amministratore di

S. s.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BALDO DEGLI

UBALDI 66, presso lo studio dell’avvocato SIMONA RINALDI GALLICANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO MOBILIO, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO di S. s.r.l.; TIRRENA NAVIGAZIONI s.p.a; VALTUR

s.p.a.; C.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 369/2014 della CORTE D’APPELLO di SALERNO del

12/06/2014, depositata il 17/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Salerno, con sentenza del 17.6.014, dichiarata la nullità della decisione con la quale il tribunale aveva respinto l’opposizione proposta da S. s.r.l. contro la sentenza 22.7.05, dichiarativa del suo fallimento, ha rigettato nel merito l’impugnazione, accertando la sussistenza dello stato di insolvenza della società.

S.D., in proprio e nella qualità di legale rappresentante della S. s.r.l., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi.

Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

2) Con il primo ed il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione degli artt. 107, 115 c.p.c. e art. 97 disp. att. c.p.c., lamenta violazione del principio del contraddittorio, per avere la corte del merito acquisito d’ufficio il fascicolo del fallimento, per di più informalmente, ovvero in data successiva alla rimessione della causa in decisione, in tal modo impedendogli di prenderne visione e di esercitare utilmente il proprio diritto di difesa.

I motivi, esaminabili congiuntamente, appaiono manifestamente infondati, atteso che (a prescindere da ogni altro rilievo) si versa in fattispecie regolata dalla legge fallimentare anteriore alla riforma introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006, in cui, secondo quanto ripetutamente affermato da questa Corte, il processo per la dichiarazione di fallimento aveva natura ufficiosa e carattere inquisitorio, con la conseguenza che era consentito al giudice dell’opposizione, anche nell’inerzia delle parti, di prendere in esame, ai fini della prova della sussistenza dello stato di insolvenza, tutte le risultanze e emergenti dalla c.d. istruttoria prefallimentare e dal fascicolo d’ufficio del fallimento, senza che vi fosse necessità di un formale provvedimento di acquisizione degli atti.

Tali principi sono ribaditi proprio nella pronuncia (erroneamente) richiamata dal ricorrente a sostegno del proprio assunto difensivo (Cass. n. 10118/06).

D’altro canto non si comprende come la posizione del fallito – che aveva (ed ha) conoscenza degli atti della procedura ed accesso al fascicolo ed era è) pertanto perfettamente in grado di contestarne le risultanze – possa essere pregiudicata nel caso in cui il giudice non disponga formalmente l’acquisizione. Da ultimo, va rilevato che la violazione di pretese regole processuali non riveste autonomo rilievo in sede di impugnazione, ma deve essere accompagnata dall’indicazione dello specifico e concreto pregiudizio derivatone alla parte e che, nella specie, il ricorrente non ha neppure fatto cenno alle difese che gli sarebbero state, in concreto, precluse per non aver potuto prendere visione del fascicolo prima della rimessione della causa in decisione.

3) Con il terzo motivo il ricorrente, denunciando violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sostiene che la corte del merito non avrebbe correttamente valutato il materiale probatorio acquisito ed avrebbe accertato l’insolvenza di S. s.r.l. omettendo di considerare il fatto decisivo che il bilancio dell’esercizio 2005 della società presentava perdite inferiori al capitale sociale.

Il motivo – che si fonda su documenti che non sono stati allegati specificamente al ricorso e di cui non è indicata l’esatta collocazione processuale, che si risolve in una richiesta di integrale riesame del merito della controversia e che neppure tiene conto che l’insolvenza (che consiste nell’incapacità dell’impresa di far fronte con mezzi normali ordinari alle proprie obbligazioni) è situazione meno grave dell’incapienza patrimoniale, e non la presuppone necessariamente – appare inammissibile.

Si dovrebbe pertanto concludere per il rigetto del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette dal ricorrente nella memoria depositata, nella quale si deduce, tardivamente ed inammissibilmente, (peraltro, senza specifico riferimento ai verbali di causa), che la richiesta di acquisizione del fascicolo del Fallimento sarebbe stata rigettata nel corso del giudizio e che lo S. sarebbe stato dichiarato decaduto dall’ammissione di nuovi mezzi di prova. Va ribadito, inoltre, che il ricorrente non ha chiarito quali difese gli sarebbero state, in concreto, precluse a causa della dedotta violazione del principi regolatori del processo.

Il ricorso va pertanto respinto.

Poichè nessuna delle parti intimate ha svolto attività difensiva, non v’è luogo alla liquidazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA