Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6347 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 08/03/2021), n.6347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10447/2019 proposto da:

B.R., rappresentato e difeso dall’avv. Stefania Santilli,

per procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso

il suo studio in Milano, via Lamarmora 42;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA, depositata il

24/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

B.R., cittadino del (OMISSIS), ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, contro il decreto del Tribunale di Brescia con cui è stata rigettata la sua domanda volta ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria o di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il Ministero dell’Interno non si è costituito nei termini di legge, ma ha depositato un “atto di costituzione” al solo fine di una eventuale partecipazione ad una udienza di discussione della causa.

In estrema sintesi, il tribunale: 1) riteneva che le dichiarazioni resa da B.R. in sede di audizione non integravano gli estremi per il riconoscimento della protezione internazionale; 2) negava la protezione sussidiaria, non venendo in rilievo circostanze fattuali riconducibili alle ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) nè essendo la zona di provenienza del ricorrente interessata da un conflitto armato, come poteva desumersi dalle fonti consultate e specificamente indicate; 3) rifiutava la protezione umanitaria non ravvisando, nella condizione, del richiedente, una situazione di vulnerabilità soggettiva e per quanto riguarda i fattori oggettivi le criticità rilevate sotto il profilo del rispetto dei diritti fondamentali non davano luogo ad una vera emergenza umanitaria anche alla luce di quanto riferito dallo stesso richiedente il quale non aveva segnalato avanti alla Commissione problematiche relative a carestie e disastri ambientali.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 7 del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 27, art. 2 e 3 CEDU nonchè violazioni dei parametri normativi relativi agli atti di persecuzione subite (sfruttamento minore e riduzione in schiavitù) nel contesto familiare e sociale ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5.

Si critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto, sulla base delle dichiarazioni riportate dal richiedente non configurabili i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato senza dare conto delle ragioni del suo convincimento e quindi configurandosi una motivazione apparente.

Si lamenta comunque che il Tribunale avrebbe violato i parametri normativi sulla persecuzione e sui soggetti che la possono porre in atto.

Si sostiene che il ricorrente avrebbe indicato un importante fattore di persecuzione ovvero essere stato ridotto in condizione analoga alla schiavitù dai suoi stessi familiari, oggetto di sevizie fisiche e maltrattamenti da parte della matrigna e dei parenti di quest’ultima nonchè costretto a lasciare in tenera età il percorso scolastico e a soggiacere alle volontà dei suoi stessi zii, costretto a lavorare e a fare “cosa, come e quando” loro decidevano.

Si afferma inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto verificare se in presenza di minaccia di danno grave ad opera di un soggetto non statale lo Stato fosse stato in grado di offrire adeguata protezione e volesse farlo rientrando la vicenda del ricorrente nella previsione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violazione nei confronti dell’infanzia anche se domestica.

Si lamenta infine che il primo Giudice sarebbe incorso nella violazione di legge laddove non avrebbe utilizzato a sostegno della credibilità estrinseca gli elementi risultanti dalle Coi trascurando completamente il contenuto del ricorso introduttivo ed i rapporti Coi ivi citati ed in particolare il rapporto Amnesty.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8.

Si lamenta che il Tribunale avrebbe escluso nella fattispecie i rischi di cui alle lettere a e b senza compiere alcuna disamina del sistema giuridico e di protezione da parte dello Stato in caso di aggressioni a minori da parte dei membri della loro famiglia e del sistema di tutela per i minori nei conflitti ereditari.

Si duole per quanto riguarda l’ipotesi contemplata nell’art. 14, lett. c del mancato aggiornamento delle fonti menzionate risalenti a circa 2 o tre anni fa. Da ultimo con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 2 e dell’art. 10, comma 3 motivazione apparente della domanda di protezione umanitaria e all’assenza di specifica situazione di vulnerabilità, la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, 4, 7, 14, 16 e 17, la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8, 10 e 32 nonchè del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, art. 10 Cost in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si deduce che il Tribunale avrebbe dovuto valutare la situazione oggettiva del paese d’origine e quella soggettiva del richiedente con particolare riguardo alla sua privata e familiare in quel contesto, valutazione questa che sarebbe mancata nel caso di specie.

Il primo motivo è inammissibile.

Il Tribunale ha motivato il diniego alla protezione internazionale valorizzando le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente il quale aveva riferito di essere stato minacciato una volta dai parenti dei fratellastri per ragioni ereditarie che poi non lo avevano più disturbato e di essersi allontanato dal suo Paese in quanto convinto dagli zii materni che non erano disposti più a mantenerlo.

Il giudice di primo grado ha rimarcato poi che in sede giudiziale il ricorrente aveva ribadito la volontà di non far rientro in (OMISSIS) in quanto non avrebbe saputo più dove andare avendo perso nel frattempo sia il padre che la madre. Coerentemente pertanto alla luce di tali elementi il Tribunale, con congrua motivazione, ha correttamente escluso la sussistenza delle condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione internazionale non ravvisandosi ragioni di persecuzioni per motivi di razza o di religione o rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani.

Quanto alla prospettata condizioni di schiavitù di cui il ricorrente si afferma vittima la censura è inammissibile in quanto dalla sentenza impugnata non risulta proposto come motivo di ricorso. Secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, infatti, “In tema di ricorso per cassazione, qualora siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito ma, in virtù del principio di autosufficienza, anche indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò sia avvenuto, giacchè i motivi di ricorso devono investire questioni già comprese nel “thema decidendum” del giudizio di appello, essendo preclusa alle parti, in sede di legittimità, la prospettazione di questioni o temi di contestazione nuovi, non trattati nella fase di merito nè rilevabili di ufficio” (ex plurimis Sez. 2, Sent. n. 20694 del 2018, Sez. 6-1, Ord n. 15430 del 2018).

Con riguardo al secondo motivo il ricorrente non ha allegato alcuna specifica circostanza idonea a superare le argomentazioni del giudice di merito, il quale ha ritenuto, per un verso, irrilevante la storia narrata ai fini del riconoscimento della protezione internazionale, trattandosi di vicenda di carattere personale, e, per altro verso, ha escluso la presenza nella regione di provenienza del richiedente – di una situazione di violenza indiscriminata o di insicurezza diffusa significativa ai fini della concessione della protezione sussidiaria, fondando tale valutazione sul contenuto del Report 2017 Human Rights e del Freedom in the World del 2017 e sui rapporti di Amnesty International.

Come già chiarito da questa Corte, la contestazione dell’apprezzamento delle fonti deve essere condotta allegando fonti successive, che smentiscano quelle indicate dal giudice di merito (Cass. 18/02/2020, n. 4037), e che, pertanto, il motivo di ricorso che mira a contrastare l’apprezzamento delle fonti condotto dal giudice di merito deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base detto giudice ha deciso siano state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre e più aggiornate da altre e più aggiornate fonti qualificate, e solo qualora dalla censura emerga la precisa dimostrazione di quanto precede, può ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria.

In caso contrario – come è nella fattispecie in esame – la generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente differente da quello ricostruito dal giudice del merito, si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In termini analoghi si atteggia la contestazione riguardante la ritenuta assenza di condizione di vulnerabilità in capo al richiedente, che il Tribunale ha argomentato sulla base dell’esame della situazione del richiedente nel Paese d’origine giurisprudenza consolidata di questa Corte (per tutte, Cass. 23/02/2018, n. 4455).

Esclusa la condizione di vulnerabilità in partenza, in ragione sia dell’assenza di un concreto pericolo di vita (in particolare pag 3 del decreto impugnato), sia delle informazioni sulla situazione del Paese d’origine, il Tribunale ha evidenziato per quanto riguarda i fattori soggettivi il pieno possesso di capacità lavorative e l’assenza di problematiche di salute per quanto attiene ai fattori oggettivi la mancanza di emergenze umanitaria ed ha quindi escluso la vulnerabilità in caso di rimpatrio.

Anche sul punto, perciò il ricorso si risolve nella richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa ricostruzione fattuale, che è estranea al giudizio di legittimità.

Alla stregua considerazione il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA