Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6347 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 11/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6347

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24706-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

(OMISSIS) SRL IN FALLIMENTO;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1530/9/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 11/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la società (OMISSIS) srl in fallimento, impugnando la sentenza della CTR Lombardia indicata in epigrafe che ha rigettato l’appello dell’Ufficio avverso la pronunzia del giudice di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

La parte intimata non si è costituita.

Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 19 e del D.P.R. cit., art. 15 ter, nonchè del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si prospetta la radicale nullità della sentenza per mancata indicazione degli elementi minimi essenziali dai quali inferire il contenuto degli atti, merita un esame prioritario per ragioni di ordine logico ed è fondato e determina l’assorbimento del primo motivo.

Ed invero, la sentenza impugnata consta di una parte dedicata allo svolgimento del processo di cinque righe, ove si fa cenno al ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella accolto in primo grado con sentenza contro la quale l’ufficio aveva proposto appello. La parte motiva, per converso, fa riferimento al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 ter, nella parte in cui esclude la decadenza del benefico della rateizzazione in caso di tardivo versamento della prima rata non superiore a sette giorni, ritenendo che alla luce del favor rei l’appello dell’Ufficio dovesse essere disatteso.

Ora, questa Corte è ferma nel ritenere che in forza del generale rinvio materiale alle norme del codice di rito compatibili (e, dunque, anche alle sue disposizioni di attuazione) contenuto nel D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, è applicabile al nuovo rito tributario così come disciplinato dal citato decreto il principio desumibile dalle norme di cui all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e 118 disp. att. codice cit., secondo il quale la mancata esposizione dello svolgimento del processo e dei fatti rilevanti della causa, ovvero la mancanza o l’estrema concisione della motivazione in diritto determinano la nullità della sentenza allorquando rendano impossibile l’individuazione del “thema decidendum” e delle ragioni poste a fondamento del dispositivo-cfr.Cass.n. 13990/2003, Cass.n. 9745/2017-.

Orbene, la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcuna indicazione del contenuto dell’atto impugnato nè consente in alcun modo di ricondurlo alla motivazione contenuta a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15 ter.

In accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Lombardia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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