Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6346 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. III, 21/03/2011, (ud. 11/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMATUCCI Alfonso – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

COMUNE AVOLA (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, V.

ALESSANDRIA 128, presso lo studio dell’avvocato PIRO GIAMPAOLO,

rappresentato e difeso dall’avvocato BLANCO PAOLO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

G.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, PIAZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell’avvocato COSTANZA

ACCIAI, rappresentato e difeso dall’avvocato RAUDINO GIOVANNI giusta

delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/2008 della SEDE DISTACCATA DI TRIBUNALE di

AVOLA, emessa il 23/06/2008, depositata il 04/10/2008; R.G.N.

295/2003.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/01/2011 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO;

udito l’Avvocato ANTONINO PIRO (per delega Avvocato BLANCO PAOLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 13 marzo 2003 il Giudice di pace di Avola accoglieva la domanda avanzata da G.S., in nome proprio e quale esercente la potestà sul figlio minore V., nei confronti del Comune di Avola per un sinistro occorso al minore caduto dal ciclomotore a causa di una buca stradale e condannava il Comune al risarcimento della somma di Euro 2.039,03 oltre interessi legali. In data 27 marzo 2003, su istanza di parte attrice la sentenza veniva notificata previa consegna a mani proprie del procuratore costituito del Comune di Avola, il quale con atto notificato il 15 aprile 2003 proponeva tempestivo appello al Tribunale di Siracusa, sezione distaccata di Avola.

Nelle more, il 19 settembre 2003, il G. notificava al Comune di Avola atto di precetto, con cui intimava il pagamento della somma portata dalla sentenza impugnata, provvedendo inoltre il successivo 13 ottobre a notificare atto di pignoramento presso terzi, eseguito presso la tesoreria del Comune di Avola. A seguito di dichiarazione negativa del terzo, il giudice dell’esecuzione dichiarava l’estinzione del procedimento.

Intanto, il Comune aveva proposto opposizione all’esecuzione deducendo che l’esecuzione non era stata preceduta dalla notifica del titolo esecutivo presso l’ente territoriale, momento a partire dal quale a norma del D.L. n. 699 del 1999, art. 14, convertito nella L. n. 30 del 1997, decorreva il termine di 120 giorni, il cui decorso era indispensabile al fine di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell’ente. Il Tribunale di Siracusa adito con successiva sentenza n. 253/2008 rigettava l’opposizione all’esecuzione ritenendo corretta la notificazione eseguita presso il procuratore costituito.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi ed illustrato da successiva memoria il Comune di Avola.

G.S. ha resistito con controricorso mentre G. V., divenuto maggiorenne ed evocato in giudizio, non ha svolto alcuna attività difensiva. L’ufficio della struttura unificata proponeva che il ricorso fosse respinto in camera di consiglio. In esito all’adunanza camerale del 3 dicembre 2009 il Collegio disponeva il rinvio a pubblica udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Appare opportuno preliminarmente soffermare l’attenzione sull’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dal controricorrente G.S. e fondata sulla considerazione che, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età di G.V. – circostanza pacifica tra le parti, essendo quest’ultimo nato il (OMISSIS) – il ricorso non avrebbe dovuto essere notificato a G.S. presso il suo procuratore costituito e a G.V. personalmente bensì “nei confronti di G.S. nei nomi o presso il procuratore costituito con doppia e diversa notifica all’avv. Giovanni Raudino..”.

L’eccezione non merita di essere accolta, imponendosi sul punto una doverosa precisazione. Ed invero, a riguardo, si deve osservare che, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio di impugnazione deve essere instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati: e ciò alla luce dell’art. 328 cod. proc. civ., dal quale si desume la volontà del legislatore di adeguare il processo di impugnazione alle variazioni intervenute nelle posizioni delle parti, sia ai fini della notifica della sentenza che dell’impugnazione (Sez. Un. n. 15783/05).

Come ha già osservato questa Corte in una fattispecie analoga (cfr Cass. n. 23082/05), dovendosi allora riferirsi i premessi principi all’ipotesi in esame, ne deriva la regola secondo cui, siccome lo stato di incapacità per minore età è per sua natura temporaneo ed il raggiungimento dalla maggiora età, costituendo un evento prevedibile nell’an e nel quando, è sottratto a forme di pubblicità, è inammissibile il ricorso per Cassazione proposto nei confronti dei genitori del minore che abbia raggiunto la maggiore età nel corso dei giudizi di merito, benchè l’evento non sia stato nè dichiarato, nè notificato. Con l’ulteriore conseguenza che il ricorso in esame doveva essere allora proposto (e notificato) nei soli confronti di G.V., già maggiorenne da tempo al momento della proposizione del ricorso, e che il ricorso per cassazione proposto nei confronti di G.S., quale esercente la potestà sul figlio minore, deve essere dichiarato inammissibile. Il rilievo officioso delle ragioni di inammissibilità giustifica la compensazione delle spese tra G.S. e il Comune.

Esaurita tale questione preliminare, passando all’esame della prima doglianza, avanzata dal ricorrente, deve rilevarsi che la stessa, articolata sotto il profilo della violazione del D.L. n. 669 del 1996, art. 14, convertito nella L. n. 30 del 1997, modificata dalla L. n. 388 del 2000, si fonda sulla considerazione che la parte attrice vittoriosa nel giudizio avanti il giudice di pace di Avola non ha mai notificato la sentenza al Comune di Avola presso la sua sede e che pertanto non aveva il diritto di procedere ad esecuzione forzata.

La censura è fondata. A riguardo, si deve rilevare che in tema di esecuzione forzata nei confronti di un ente pubblico, il D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 44, comma 3, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326, ha introdotto al D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30, il comma 1 bis, secondo il quale “gli atti introduttivi del giudizio di cognizione, gli atti di precetto nonchè gli atti di pignoramento e sequestro devono essere notificati a pena di nullità presso la struttura territoriale dell’ente pubblico nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati e contenere i dati anagrafici dell’interessato, il codice fiscale ed il domicilio.” Ora, a parte la considerazione che la norma ha collegato la sanzione della nullità unicamente alla notifica dell’atto introduttivo presso la struttura territoriale dell’ente pubblico e non all’omissione dei dati anagrafici, del codice fiscale e del domicilio dell’interessato, deponendo inequivocamente, in tal senso, la lettera e la struttura della norma, che ha comminato la nullità soltanto dopo l’indicazione del luogo in cui deve avvenire la notificazione (così Cass. n. 9134/08), si deve sottolineare che, come questa Corte ha già avuto modo di statuire, in virtù della disciplina derogatoria rispetto alla normativa codicistico – processuale, “in tema di esecuzione forzata nei confronti della P.A., poichè a norma della L. 28 febbraio 1997, n. 30, art. 14, il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata, nè di porre in essere atti esecutivi, prima del termine di sessanta giorni concessi alle amministrazioni dello Stato ed agli enti pubblici non economici per completare le procedure preordinate al pagamento di somme di denaro, conseguenti all’esecuzione di provvedimenti giurisdizionali o di lodi arbitrali, prima di detto termine al creditore non è neppure attribuito il diritto di intimare precetto, che costituisce atto preordinato all’esecuzione. L’introduzione normativa di siffatto “spatium deliberandi” in favore delle pubbliche amministrazioni, infatti, comporta una sospensione dell’efficacia del titolo esecutivo, durante il decorso del predetto termine, cosicchè la notificazione di un atto di precetto in tale fase e la relativa intimazione ad effettuare il pagamento in un momento in cui l’amministrazione non è tenuta a procedere, deve ritenersi inutilmente effettuata. (Cass. 23732/08).

Ne consegue che in applicazione di questo principio la censura formulata merita di essere condivisa, ritenendosi in essa assorbito il secondo motivo di impugnazione, fondato sulla violazione del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159, comma 2. Il ricorso per cassazione, siccome fondato, deve essere quindi accolto.

Con l’ulteriore conseguenza che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con la declaratoria di inefficacia del precetto. Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dell’intero giudizio in quanto l’orientamento giurisprudenziale riportato si è consolidato solo dopo l’introduzione della lite.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di G. S., nella qualità di esercente la potestà sul figlio minore G.V.. Accoglie il primo motivo del ricorso proposto nei confronti di G.V., assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione, e decidendo nel merito dichiara l’inefficacia del precetto. Compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità e di entrambi i gradi di merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 11 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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