Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6346 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10178/2015 proposto da:

(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’A.U., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA VITTORIO VENETO 108, presso lo studio dell’avvocato

MICHELE LO RUSSO, rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO

PAGLIA ed ALAN MELCHIONNA, giusta procura speciale in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

A.L.R., M.S., T.A.,

F.D., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO

GRAMSCI 14, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO DINACCI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LASCARI,

giuste procure speciali in calce al controricorso;

– controricorrenti –

e contro

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO GRAmsci

14, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO DINACCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO LASCARI,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

FALLIMENOT di (OMISSIS) s.p.a., in persona del curatore p.t,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo

studio dell’avvocato SIMONETTA SANCTIS MANGELLI, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato CHIARA ADELE CITTERIO, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

P.S., BA.CA., BI.MA.,

L.S., PI.DA., S.G., SP.MA.,

V.N., FU.AN., OMNIA CONSULTING SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1014/2015 della CORTE? D’APPELLO di MILANO del

12/02/2015, depositata il 05/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa MAGDA CRISTIANO;

udito l’avv. Claudia Del Pozzo (delega De Sanctis Mangelli) difensore

del Fallimento (OMISSIS), che si riporta agli scritti;

udito l’avv. Dinacci, difensore di A. + 5, che si riporta agli

scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Milano ha respinto il reclamo proposto da (OMISSIS) s.p.a. avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal tribunale dopo aver dichiarato inammissibile la domanda di concordato preventivo depositata dalla società ai sensi della L. Fall., art. 161, comma 6, sul rilievo che il termine assegnatole per il deposito della proposta, del piano e della documentazione era ormai scaduto e non era più prorogabile, per difetto di giustificati motivi.

La Corte del merito ha condiviso l’assunto del primo giudice, secondo cui il fatto che (OMISSIS) avesse ricevuto la notifica di una cartella esattoriale a ridosso della scadenza del termine in questione, già prorogato una prima volta, non giustificava la concessione di un’ulteriore proroga, atteso che la società era già a conoscenza dell’esistenza del debito tributario (per omesso versamento IVA del 2012) oggetto dell’ingiunzione di pagamento, in relazione al quale le era stato in precedenza notificato un avviso di accertamento.

La sentenza, pubblicata il 5.3.015, è stata impugnata da (OMISSIS) s.p.a. con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui hanno resistito, con tre separati controricorsi, il Fallimento della (OMISSIS) s.p.a., il creditore istante; R.A. e i creditori istanti A.L.R., B.M., M.S., F.D. ed T.A..

Le altre parti intimate non hanno svolto attività difensiva.

2) Con il primo motivo (OMISSIS), denunciando violazione della L. Fall., art. 161, comma 6 e art. 162, sostiene che la corte del merito avrebbe errato nel ritenere ingiustificata la richiesta di proroga del termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione, in quanto l’improvvisa notifica della cartella di pagamento, di importo elevato, avrebbe sensibilmente modificato i conteggi del piano e reso necessarie variazioni al fine di evitare rettifiche ed ulteriori correzioni ex post da parte del commissario giudiziale.

3) Col secondo motivo la ricorrente denuncia violazione degli artt. 3, 24 Cost., L. Fall., artt. 15 e 162 e lamenta violazione del suo diritto di difesa, sostenendo che non le è stato concesso un termine per poter adeguatamente argomentare in ordine all’insussistenza dello stato di insolvenza.

4) Entrambi i motivi appaiono inammissibili.

4.1) Quanto al primo, è sufficiente rilevare che la corte del merito ha congruamente motivato in ordine alle ragioni ostative alla concessione della proroga – peraltro contestate in via del tutto generica dalla ricorrente – con la conseguenza che la decisione è insindacabile nella presente sede di legittimità (cfr. Cass. n. 6277/016).

4.2) Il secondo attiene invece ad una questione che non ha formato oggetto della cognizione devoluta al giudice del reclamo e che, pertanto, non poteva essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione.

Si propone, in conclusione, di dichiarare il ricorso inammissibile, con decisione che potrebbe essere assunta in Camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, peraltro non contrastate dalla ricorrente, che non ha depositato memoria.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

1,a Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge, sia in favore del Fallimento, sia in favore degli altri controricorrenti, questi ultimi in via fra loro solidale.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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