Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6346 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 08/03/2021), n.6346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7321/2019 proposto da:

S.J., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Diroma, con

studio in Trieste, Via Cesare Battisti nr 4 ed ivi elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

S.J. cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso avanti il Tribunale di Trieste avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto scappato dal suo Paese per sfuggire all’azione dei (OMISSIS).

Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo a motivazione del suo espatrio; comunque, insussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria, e non fornito elemento alcuno atto a lumeggiare la concorrenza di condizione di vulnerabilità.

Evidenziava in questa prospettiva che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a giustificare la concessione della protezione umanitaria.

Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto articolato su sei motivi.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Con il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che il primo Giudice pur richiesto con il ricorso introduttivo e a verbale di udienza del 27.4.2018 di ordinare l’esibizione della documentazione sulla situazione socio politica del Paese di provenienza del richiedente non vi avrebbe dato corso in palese violazione della norma indicata in rubrica comportando in tal modo la violazione del diritto di difesa.

Si duole altresì che il Tribunale avrebbe basato la sua decisione unicamente sul rapporto Easo 2017 mentre la Commissione territoriale avrebbe menzionato anche il rapporto di Amnesty International 2015/2016 nonchè United States Department of State del 2015.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 rilevando che il Tribunale pur richiesto di acquisire le informazioni sul Paese d’origine avrebbe respinto il mezzo istruttorio nonostante l’importanza dello strumento ai fini della ricostruzione della vicenda personale del richiedente. Con il terzo motivo si duole della errorea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 omesso esame dei riferimenti geografici sulla regione d’origine del richiedente asilo.

Si lamenta che il primo Giudice nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente avrebbe espresso unicamente un giudizio personale soggettivo ed arbitrario non fondato su elementi oggettivi e senza adoperarsi in alcun modo per la verifica dei fatti narrati in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3.

Si sottolinea per quanto attiene alla conoscenza geografica del territorio della (OMISSIS) che nel ricorso introduttivo era stato messo in luce la perfetta correttezza dei riferimenti geografici riferiti innanzi alla Commissione offrendo riscontri da fonti Internet che il Tribunale ha omesso di verificare.

Si sostiene che il primo Giudice avrebbe non correttamente rilevato la mancata conoscenza di episodi terroristici e dell’attività di autotrasportatore in merito alla quale nessuna domanda era stata rivolta al ricorrente in sede di audizione avanti alla Commissione.

Con il quarto motivo si deduce l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

Il ricorrente si duole che il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto non attendibile il racconto del richiedente posto a base della domanda di protezione nonostante siano stati soddisfatti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Con il quinto motivo si denuncia la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, lett. C).

Si lamenta che il Tribunale avrebbe negato la protezione sussidiaria sulla base di una lettura parziale e pretestuosa del rapporto easo 2017 sul (OMISSIS) escludendo una situazione di violenza indiscriminata nel Paese e senza pertanto offrire una adeguata spiegazione della decisione di ritenere zona sicura quella di provenienza del ricorrente.

Con il sesto motivo si duole della violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, comma 1.

Si critica la decisione nella parte in cui non avrebbe fatto il minimo cenno allo sforzo di integrazione posto in essere dal richiedente documentato in primo grado e non si sarebbe neppure pronunciato sulla richiesta di protezione umanitaria omettendo di assumere informazioni circa il sistema sanitario (OMISSIS) e sulla situazione del paese d’origine dal punto di vista della salvaguardia dei diritti umani.

I primi due motivi che vanno trattati congiuntamente per l’intima connessione difettano di specificità e sono inammissibili. ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Denunciare, infatti, l’omesso esame od il rigetto di istanze istruttorie decisive da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sugli atti processuali del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente ha precisato in modo generico che la richiesta sarebbe stata avanzata nel ricorso introduttivo e a verbale di udienza del 27.4.2’018 senza tuttavia precisare il suo contenuto.

Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto delle suddette istanze istruttorie; non indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) siano state prodotte.

E’ poi principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione sia prospettate – come nel caso di specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Non vi è dubbio che il ricorrente non abbia adempiuto a tale onere di allegazione, Il terzo motivo ed il quarto motivo, intimamente connessi fra loro, devono ritenersi parimenti inammissibili.

Va preliminarmente osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 30969/2019), requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, ed il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei tatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.

Questa Corte ha, inoltre, recentemente, statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c).

Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, essendo state indicate in modo dettagliato le ragioni – per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (la mancanza di conoscenza del territorio della (OMISSIS), di alcun episodi terroristici, della sua attività di autotrasportatore e l’incapacità di collocare nel tempo e nello spazio il sequestro di uno dei camion e di un autista da parte dei (OMISSIS), la mancata spiegazione delle ragioni che lo avevano indotto a non denunciare le minacce subite ai (OMISSIS), la mancata produzione dell’originale della carta di identità che il richiedente avrebbe potuto richiedere ai familiari rimasti in (OMISSIS), la mancata produzione della domanda di protezione internazionali presentate in Germania e in Grecia che ha reso impossibile la verifica dei fatti posti a fondamento della richiesta al fine di accertare la coincidenza o meno con quelli posti a base della domanda presentata in Italia).

E’ evidente che la valutazione di non credibilità del richiedente, effettuata dal giudice di merito, a monte, sia ostativa all’accoglimento della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato.

In effetti l’argomentazione critica sviluppata dal richiedente. in ricorso si compendia nella proposizione di tesi valutativa alternativa, rispetto a quella elaborata dai Giudici triestini sulla scorta dell’indicazione dei passaggi di rilievo del racconto reso che appaiono illogici ovvero non credibili ovvero contraddittori. Relativamente al quinto motivo si osserva che la sentenza impugnata esamina la situazione esistente in (OMISSIS), Paese di provenienza del ricorrente, escludendo la sussistenza di un contesto di pericolo diffuso, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sulla base di informazioni specifiche tratte da fonti internazionali comprese tra quelle di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 (cfr. pagg 4).

Il ricorrente contesta genericamente tale valutazione, senza indicare alcuna fonte dalla quale si ricaverebbero informazioni contrastanti con quanto ritenuto dal giudice di merito. In proposito, è opportuno ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Il giudice di merito, del resto, come questa Corte ha più volte affermato (cfr. le ordinanze n. 13449 del 2019, n. 13450 del 2019, n. 13451 del 2019 e n. 13452 del 2019; Cass. n. 13255 del 2020), nel fare riferimento alle cd. fonti privilegiate di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve indicare la fonte in concreto utilizzata nonchè il contenuto dell’informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità dell’informazione predetta rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione. Nel caso di specie, la decisione impugnata soddisfa i suindicati requisiti, posto che la stessa ha indicato le fonti in concreto utilizzate ed il contenuto delle notizie sulla condizione del Paese tratte da dette fonti.

Ed è noto che, in tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, il ricorrente ha il dovere – che, però, nel caso di specie è rimasto inadempiuto di indicare in modo specifico gli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, con il preciso richiamo, anche testuale, alle fonti di prova proposte, alternative o successive rispetto a quelle utilizzate dal giudice di merito, in modo da consentire alla Suprema Corte l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria (cfr. Cass. n. 26728 del 2019).

Il motivo va pertanto rigettato.

Con riguardo all’ultimo motivo (sesto) la sentenza impugnata ha ritenuto che la non corretta conoscenza del territorio di cui il richiedente aveva affermato di provenire, la mancata descrizione in maniera circostanziata di uno degli attentati che avevano in passato devastato quell’area, l’assenza di documento originale in ordine alla sua identità e la mancata spiegazione delle ragioni che avevano giustificato la produzione in copia, la mancata denuncia alle autorità di polizia (OMISSIS) delle minacce subite portavano ad escludere la sussistenza di seri motivi di carattere umanitario.

Il Tribunale ha pertanto ritenuto non sussistente la condizione di vulnerabilità in partenza, in ragione della non credibilità del racconto (in particolare pagg. 3-4 del decreto impugnato).

L’intrinseca inattendibilità del racconto non consente di riscontrare in capo al richiedente una situazione soggettiva di vulnerabilità, escludendo, altresì, che il giudice del merito sia tenuto in via ufficiosa ad integrazioni di prova sulle condizioni obiettive del Paese di origine, nel rilievo da queste ultime assolto a definizione di una situazione di vulnerabilità del richiedente (Cass. 27/06/2018 n. 16925).

Al di là della formale deduzione del vizio di violazione e falsa applicazione di norme di legge, il motivo di ricorso concernente la mancata concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari finisce con il sollecitare il riesame di apprezzamenti di fatto adeguatamente e incensurabilmente compiuti dal giudice del merito.

Alla stregua considerazione il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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