Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6346 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/02/2019, dep. 05/03/2020), n.6346

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – rel. Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27080-2018 proposto da:

BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICA SOC.COOP. PA, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA APUANIA 12, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

MUCCIO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE MOTTOLESE,

SERGIO MANIGRASSI;

– ricorrente –

contro

F.F., F.N., in qualità di soci ed

amministratori legali rappresentanti della Mangimificio Fratelli

Fusillo snc;

– intimati –

avverso la sentenza n. 887/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 21/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. UMBERTO

LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA e RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, rilevato che:

con sentenza del 21/5/2018 la Corte di appello di Bari ha accolto l’appello proposto dal Mangimificio Fratelli Fusillo s.n.c. avverso l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del 4/3/2013 del Tribunale di Bari – sezione distaccata di Putignano e ha conseguentemente accertato la nullità degli addebiti annotati su due conti correnti della società appellante intercorsi con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata soc.c.oop.p.a. perchè derivanti dall’applicazione di interessi debitori ultralegali, commissioni, valute fittizie, capitalizzazioni illegittime, non concordate, prive di causa e oggettivamente indeterminabili, condannando la Banca predetta a pagare al Mangimificio Fratelli Fusillo la somma di Euro 38.811,45, oltre interessi e spese del doppio grado e di consulenza tecnica; avverso la predetta sentenza del 21/5/2018, notificata in data 26/6/2018, ha proposto ricorso la Banca con atto notificato il 18/9/2018 a F.N. e F., quali soci e amministratori legali rappresentanti del Mangimificio Fratelli Fusillo s.n.c., che non si sono costituiti in giudizio.

in data 7/1/2020 il Consigliere relatore ha proposto ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., la trattazione in camera di consiglio non partecipata, previa delibazione della manifesta fondatezza del ricorso;

rilevato che con il primo motivo la Banca ricorrente si duole ex art. 360 c.p.c., n. 4, della nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 81 c.p.c. e art. 2907 c.c., perchè la società Mangimificio Fratelli Fusillo s.n.c. era stata cancellata dal Registro delle imprese in data 27/12/2011, in pendenza del giudizio di primo grado per dichiarazione dei soci e amministratori-legali rappresentanti F.F. e N., ben prima della notificazione in data 15/4/2013 dell’appello contro l’ordinanza decisoria di primo grado del 4/3/2013;

già con la pronuncia delle Sezioni unite n. 4060 del 22/02/2010, Rv. 612084 – 01, è stato affermato che in tema di società, una lettura costituzionalmente orientata dell’art. 2495 c.c., comma 2, come modificato dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, art. 4, nella parte in cui ricollega alla cancellazione dal registro delle imprese l’estinzione immediata delle società di capitali, impone un ripensamento della disciplina relativa alle società commerciali di persone, in virtù del quale la cancellazione, pur avendo natura dichiarativa, consente di presumere il venir meno della loro capacità e soggettività limitata, negli stessi termini in cui analogo effetto si produce per le società di capitali, rendendo opponibile ai terzi tale evento, contestualmente alla pubblicità nell’ipotesi in cui essa sia stata effettuata successivamente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 6 del 2003, e con decorrenza dal 1/1/2004 nel caso in cui abbia avuto luogo in data anteriore;

successivamente con le sentenze n. 6070 e 6071 del 12/03/2013 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l’obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificherebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; b) i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorchè azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo;

inoltre la cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione dellalictio iuris contemplata dall’art. 10 L. Fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dall’art. 299 c.p.c. e ss., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso;

è stato inoltre osservato che l’estinzione di una società di persone conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno di tipo successorio in virtù del quale sono trasferiti ai soci esclusivamente le obbligazioni ancora inadempiute ed i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione, con esclusione, invece, delle mere pretese, ancorchè azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell’accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato, con la conseguenza che gli ex soci non hanno la legittimazione a farli valere in giudizio (Sez. 1, n. 23269 del 15/11/2016, Rv. 642411 -01; Sez. 1, n. 19302 del 19/07/2018, Rv. 649904 – 01);

ritenuto tuttavia che tali principi devono essere contemperati con la regola dell’ultrattività del mandato professionale alla lite in capo al difensore per effetto della stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall’evento, pure enunciata in un successivo arresto delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 15295 del 04/07/2014);

in forza di tale principio la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell’ultrattività del mandato alla lite, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonchè in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex art. 300 c.p.c., comma 4, il predetto principio è stato applicato anche in tema di società cancellate dal Registro delle imprese (Sez. 5, n. 30341 del 23/11/2018, Rv. 651560 – 01; Sez. 5, n. 15177 del 22/07/2016, Rv. 640969 – 01; Sez. 3, n. 23141 del 31/10/2014, Rv. 633443 – 01);

nel caso in esame la sentenza di secondo grado è stata resa nei confronti di un soggetto estinto, ancor prima della radicazione del giudizio di appello e per vero nel corso del giudizio di primo grado (Mangimificio Fratelli Fusillo s.n.c.);

l’atto di appello non era stato proposto da F.N. e F., quali successori ex art. 110 c.p.c. della società estinta Mangimificio Fratelli Fusillo s.n.c., tanto più che tale evento era stato sottaciuto, ma quali soci e amministratori legali rappresentanti del Mangimificio Fratelli Fusillo s.n.c., con formulazione sostanzialmente equivalente alla proposizione dell’appello per conto della società, ancora data “in vita”, tanto da spenderne la qualità di amministratori e legali rappresentanti (e non aventi causa), depositando la comparsa conclusionale a nome del Mangimificio;

il motivo di ricorso deve pertanto essere ritenuto manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sopra ricordato;

non viene in considerazione l’ulteriore profilo della mera presunzione di rinuncia implicita ai crediti, non ancora accertati giudizialmente per effetto della cancellazione della società, senza liquidazione o prosecuzione della fase liquidatoria, che è suscettibile di prova contraria e che tuttavia rileva solamente in un processo ritualmente coltivato, dopo l’estinzione, dagli aventi causa della società estinta;

il secondo motivo di ricorso, in tema di errata applicazione della regola dell’onere probatorio, è inammissibile in quanto la critica rivolta all’attribuzione dell’onere probatorio effettuata nella sentenza impugnata viene articolata in modo astratto e generico e prescinde dal contenuto specifico della decisione;

la Corte barese, in principalità ha ritenuto che la produzione documentale dei contratti stipulati fra Banca e cliente, la cui mancanza era stata stigmatizzata dal Giudice di primo grado e posta a base della decisione di rigetto della domanda attorea, ribaltata in appello, non fosse in concreto necessaria alla luce del contenuto della produzione degli estratti conto bancari, che documentavano l’applicazione delle clausole illecite e della posizione processuale assunta dalla banca che ne sosteneva erroneamente la piena validità;

pertanto la recriminazione svolta dalla ricorrente nei confronti della concorrente ratio decidendi, espressa dichiaratamente ad abundantiam, circa la distribuzione dell’onere probatorio, non si confronta con il reale fondamento della decisione, che assume l’assolvimento della prova da parte dell’attrice, con conseguente apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità;

il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza statuizioni sulle spese in difetto di costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta Sezione civile, il 14 febbraio 2020

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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