Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6345 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017), n. 6345
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIERGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 9740-2015 proposto da:
(OMISSIS) e dei due soci illimitatamente responsabili, in persona del
curatore p.t., elettivamente domiciliati in ROMA, LUNGOTEVERE
FLAMINIO 60, presso lo studio dell’avvocato RUGGERO LONGO,
rappresentati e difesi dall’avvocato PIETRO MONOPOLI, giusta procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
ATHENA OLEARIA MEDITERRANEA s.r.l., in persona dell’A.U.,
elettivamente domiciliata in ROMA VIA ITALO CARIO FALBO 22, presso
lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI, rappresentata e difesa dagli
avvocati ANTONIO CAROLI e LUCIANO SEMERARO, giusta procura speciale
in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
D.S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ITALO CARLO
FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO COLUCCI,
rappresentata e difesa dagli avvocati ANTONIO CAROLI e LUCIANO
SEMERARO giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonchè contro
INTERBANCA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 109/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE, –
sez. distaccata di TARANTO del 14/02/2014, depositata il 04/03/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal Consigliere Dott. CRISTIANO MAGDA;
udito l’Avvocato Longo Ruggero (delega avvocato Monopoli) difensore
dei ricorrenti, che si riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Mileto Salvatore (delega avvocato Caroli) difensore
delle contro ricorrenti, che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) La Corte d’appello di Lecce, accogliendo l’appello proposto da D.S.G. contro la sentenza di primo grado, ha dichiarato estinto il giudizio promosso dal Fallimento della s.d.f. S.A. e D.G.A., nonchè dai Fallimenti personali di questi ultimi, per sentir dichiarare simulati, o inefficaci L.Fall., ex art. 67, gli atti con i quali i due soci poi falliti avevano ceduto alla convenuta/appellante l’azienda ed i beni immobili di loro proprietà.
La corte del merito ha ritenuto fondata l’eccezione tempestivamente sollevata dalla D.S. dinanzi al primo giudice (cui aveva aderito Athena Olearia Mediterranea s.r.l., intervenuta volontariamente in giudizio con comparsa di costituzione del 24.11.08), rilevando: che il processo di primo grado era stato dichiarato interrotto il 25.2.08 a causa del decesso del difensore della D.S.; che il Fallimento ne aveva chiesto la riassunzione con ricorso depositato il 30.4.08; che il giudice, con decreto del 23.6.08, aveva fissato per la prosecuzione della causa l’udienza del 24.11.08, indicando in 30 giorni il termine per la notifica alle controparti del ricorso e del provvedimento; che il 22.7.08 il Fallimento aveva provveduto alla notifica nei confronti della (all’epoca sola) parte intervenuta, Interbanca s.p.a.; che invece la notifica alla convenuta, inutilmente tentata una prima volta il 23.7.08, era andata a buon fine solo il 30.10.08, e dunque successivamente alla scadenza del termine assegnato per tale adempimento, non prorogabile in difetto di apposita istanza presentata dal Fallimento ai sensi dell’art. 154 c.p.c..
La sentenza, pubblicata il 4.3.014, e stata impugnata dai Fallimenti soccombenti con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, con il quale si denuncia violazione degli artt. 102, 156, 162, 291, 303, 305 e 307 c.p.c. e si contesta, sotto vari profili, che il giudizio potesse essere dichiarato estinto per tardiva riassunzione.
D.S.G. ed Athena Olearia Mediterranea s.r.l. hanno resistito con separati controricorsi. Interbanca s.p.a. non ha svolto difese.
2) Il ricorso appare manifestamente fondato.
Infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. S.L. n. 14854/06, Cass. nn. 10016/011, 11260/011, 21869/013, 7761/015), la riassunzione del processo è tempestiva ed integralmente perfezionata quando il corrispondente decreto sia stato depositato in cancelleria nel termine semestrale previsto dall’art. 305 c.p.c.(nel testo, anteriore alla modifica apportatavi dalla L. n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al caso di specie). Il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza, infatti, nel momento della rinnovata “editio actionis”, che va tenuto distinto da quello della “vocatio in jus”: l’omessa notifica del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell’udienza entro il termine ordinatorio assegnato a tal fine dal giudice non comporta, pertanto, l’estinzione del processo (che è sanzione collegata unicamente al mancato, tempestivo deposito dell’atto di riassunzione), ma impone al giudice medesimo di ordinare il rinnovo della notificazione entro un nuovo termine (esso sì perentorio), in applicazione analogica dell’art. 291 c.p.c., a meno che (come accaduto nel caso di specie) la parte ricorrente non vi abbia già spontaneamente provveduto e/o che la parte resistente non si sia costituita, in tal modo sanando, con effetto ex tune, il vizio della notificazione.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, per l’esame del merito dell’appello, alla Corte d’appello di Lecce in diversa composizione, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., nn. 1 e 5 e art. 380 bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contraddette in udienza dal procuratore delle parti controricorrenti, atteso che si versa in un giudizio assoggettato al rito di cognizione ordinaria, non equiparabile, sotto alcun profilo, ad una controversia in materia laburistica.
La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con rinvio della causa, per l’esame del merito, alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017