Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6345 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 08/03/2021), n.6345

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6017/2019 proposto da:

A.I., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Diroma, con studio

in Trieste, Via Cesare Battisti nr 4 ed ivi elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

07/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

A.I., cittadino (OMISSIS), proponeva ricorso avanti il Tribunale di Trieste avverso la decisione della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Gorizia che aveva rigettato la sua istanza di protezione internazionale in relazione a tutti gli istituti previsti dalla relativa normativa.

Il ricorrente deduceva d’essere dovuto fuggire dal suo Paese a causa di gravi accuse mosse a suo carico dai parenti di un imam con il quale il richiedente aveva avuto un alterco qualche giorno prima della morte del religioso.

Il Tribunale rigettava il ricorso ritenendo non credibile il racconto reso dal richiedente asilo a motivazione del suo espatrio; comunque, insussistenti in concreto le condizioni previste dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione alla domanda di protezione sussidiaria.

Evidenziava in questa prospettiva che il ricorrente non aveva fornito alcun elemento idoneo a giustificare la concessione della protezione umanitaria. Il richiedente protezione ha proposto ricorso per cassazione avverso detto decreto articolato su cinque motivi.

il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si lamenta che la Commissione territoriale non avrebbe messo a disposizione alcuna documentazione relativa alla procedura amministrativa riguardante la situazione socio-politico economica del Paese di provenienza comportando in tal modo la violazione del diritto di difesa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 rilevando che il Tribunale pur richiesto di acquisire le informazioni sul Paese d’origine avrebbe respinto il mezzo istruttorio nonostante l’importanza dello strumento ai fini della ricostruzione della vicenda personale del richiedente. Con il terzo motivo si duole della erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3.

Si lamenta che il primo Giudice nella valutazione delle dichiarazioni del ricorrente avrebbe espresso unicamente un giudizio personale soggettivo ed arbitrario non fondato su elementi oggettivi e senza adoperarsi in alcun modo per la verifica dei fatti narrati in violazione del D.Lgs. n. 251 del 2017, art. 3.

Con il quarto motivo si deduce l’erronea o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e 14 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il ricorrente si duole che il Tribunale avrebbe apoditticamente ritenuto non attendibile il racconto del richiedente posto a base della domanda di protezione nonostante siano stati soddisfatti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3. Con il quinto motivo si denuncia la violazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 comma 6, art. 19 comma 1, dell’art. 10 Cost., comma 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 32, comma 3 sesto paragrafo 4 della Direttiva comunitaria n. 115/2008.

Si censura la valutazione espressa dal Tribunale in punto condizioni di vulnerabilità soggettiva laddove ha omesso di considerare la grave compromissione dei diritti fondamentali della persona che caratterizza la realtà del (OMISSIS) a partire dal diritto alla salute la mancata acquisizione da parte del primo Giudice di informazioni relative al paese d’origine che ben avrebbe consentito di evidenziare la situazione sanitarie e di sicurezza esistente in quello Stato e la condizione di particolare vulnerabilità personale del ricorrente.

I primi due motivi che vanno trattati congiuntamente per l’intima connessione difettano di specificità e sono inammissibili. ex art. 366 c.p.c., n. 6.

Denunciare, infatti, l’omesso esame od il rigetto di istanze istruttorie decisive da parte del giudice di merito è un motivo di ricorso che, per usare le parole della legge, “si fonda” sugli atti processuali del cui mancato esame il ricorrente si duole.

Quando il ricorso si fonda su atti processuali, il ricorrente ha l’onere di “indicarli in modo specifico” nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

“Indicarli in modo specifico” vuoi dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6 – 3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Di questi tre oneri, il ricorrente non ne ha soddisfatto alcuno.

Il ricorso, infatti, non riassume nè trascrive il contenuto delle suddette istanze istruttorie; non indica con quale atto ed in quale fase processuale (atto di citazione, memorie ex art. 183 c.p.c., ordine di esibizione, ecc.) siano state prodotte.

E’ principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041). Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione sia prospettate – come nel caso di specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Non vi è dubbio che il ricorrente non abbia adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure dedotto di aver sottoposto tale censura all’esame del giudice di merito.

Il terzo motivo ed il quarto motivo, intimamente connessi fra loro, devono ritenersi parimenti inammissibili.

Va preliminarmente osservato che, secondo il costante orientamento di questa Corte (vedi Cass. n. 30969/2019), requisito essenziale per il riconoscimento dello “status” di rifugiato è il fondato timore di persecuzione “personale e diretta” nel Paese d’origine del richiedente a causa della razza, della religione, della nazionalità, dell’appartenenza a un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, ed il relativo onere probatorio – che riceve un’attenuazione in funzione dell’intensità della persecuzione – incombe sull’istante, per il quale è tuttavia sufficiente dimostrare, anche in via indiziaria, la “credibilità” dei tatti allegati, i quali, peraltro, devono avere carattere di precisione, gravità e concordanza.

Questa Corte ha, inoltre, recentemente, statuito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito. (Cass. n. 3340 del 05/02/2019).

Nel caso di specie, la motivazione del Tribunale soddisfa il requisito del “minimo costituzionale”, secondo i principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014, essendo state indicate in modo dettagliato le ragioni – pur rappresentate dal giudice di merito nella parte relativa all’esame del danno grave ex art. 14, lett. a) e b) – per le quali il richiedente non è stato ritenuto credibile (ha in primo luogo sottolineato come il richiedente non abbia assolto al suo dovere di collaborazione omettendo di produrre il documento di identità e limitandosi a produrre una copia del passaporto senza fornire alcuna spiegazione delle ragioni per le quali non disponeva del documento in originale, ha poi evidenziato la lacunosità del racconto fornito e l’assenza di riscontri sia per quanto riguarda la condizione sociale della famiglia di origine, la morte dell’iman del villaggio e l’asserita denuncia sporta a suo carico dai parenti di questi e l’accusa di omicidio sollevata nei suoi confronti; mettendo infine in risalto che dai fatti narrati mancano comunque le condizioni che giustificano il riconoscimento della protezione internazionale) con le quali quest’ultimo non si è minimamente confrontato. E’ evidente che la valutazione di non credibilità del richiedente, effettuata dal giudice di merito, a monte, sia ostativa all’accoglimento della domanda per il riconoscimento dello status di rifugiato. In effetti l’argomentazione critica sviluppata dal richiedente. in ricorso si compendia nella proposizione di tesi valutativa alternativa, rispetto a quella elaborata dai Giudici triestini sulla scorta dell’indicazione dei passaggi di rilievo del racconto reso che appaiono illogici ovvero non credibili ovvero contraddittori.

Con riguardo all’ultimo motivo la sentenza impugnata il Tribunale ha correttamente argomentato escludendo la condizione di vulnerabilità in partenza, in ragione della non credibilità del racconto (in particolare pagg. 3-4 del decreto impugnato) che impedisce in radice la possibilità di accertare in concreto la situazione di vulnerabilità allegata.

il motivo deve ritenersi inammissibile in ragione del giudizio espresso dal giudice di merito – non censurabile in questa sede – sulla inattendibilità del racconto che quelle situazioni descrive.

La valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere correlata ad una valutazione individuale, da spendersi caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia che va comparata con la situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Là dove infatti si prescindesse dalla situazione particolare del richiedente ecco che si prenderebbe in considerazione non tanto la peculiare situazione del singolo soggetto, quanto piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019 n. 9304).

Con riguardo poi ai poteri istruttori officiosi invocati dal ricorrente, è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la suindicata privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 17169/2019, 8908/2019, 27336/2018, 4455/2018), mentre dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente abbia assolto questo specifico onere, limitandosi ad addurre in concreto – al di là delle generali affermazioni di principio e degli specifici timori individuali, rimasti però travolti dalla valutazione di inattendibilità formulata sia nella fase amministrativa che in sede giudiziale – una generica compressione dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona esistenti nel proprio paese d’origine.

Alla stregua considerazione il ricorso va rigettato.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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