Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6344 del 25/02/2022

Cassazione civile sez. lav., 25/02/2022, (ud. 15/12/2021, dep. 25/02/2022), n.6344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13277-2016 proposto da:

D.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIROLAMO

BENVENUTI 19, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO ZUCCARO,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANNA LISA BUONADONNA;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati RAFFAELA FABBI, LORELLA FRASCONA’

che lo rappresentano e difendono;

– resistente con mandato –

e contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e

quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di

Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI,

LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO,

ESTER ADA SCIPLINO;

– resistenti con mandato –

E contro

EQUITALIA SUD S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1359/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 20/11/2015 R.G.N. 72/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/12/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 20.11.2015, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che, per quanto rileva in questa sede, aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da D.L. avverso l’iscrizione ipotecaria correlata a n. 6 cartelle esattoriali con le quali gli era stato ingiunto il pagamento di contributi e premi;

che avverso tale pronuncia D.L. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo cinque motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INPS e l’INAIL hanno depositato delega in calce al ricorso rispettivamente notificatogli.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente l’illegittimità dell’iscrizione ipotecaria per essere nella specie mancato l’avviso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50;

che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, e art. 29, comma 2, per avere la Corte territoriale interpretato l’atto introduttivo del giudizio come opposizione agli atti esecutivi, senza considerare che l’illegittimità del procedimento di formazione del titolo si riverbera in un difetto del titolo stesso e dunque dello stesso diritto di procedere in executivis;

che, con il terzo motivo, il ricorrente si duole di violazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, cit., art. 24, comma 5, e art. 29, comma 2, per non avere la Corte di merito considerato che, nel caso di proposizione con un unico atto di un’opposizione all’esecuzione e di un’opposizione agli atti esecutivi, prevarrebbe il termine più lungo previsto per la prima, ed altresì per aver ritenuto che, nel caso di specie, egli stesso avrebbe dichiarato che le cartelle esattoriali gli erano state notificate, ancorché irregolarmente;

che, con il quarto motivo, il ricorrente denuncia omessa motivazione e violazione di norme di diritto in relazione all’omessa indicazione nelle cartelle opposte del responsabile del procedimento e del termine e dell’autorità alla quale ricorrere;

che, con il quinto motivo, il ricorrente si duole di violazione del diritto di difesa e di omessa motivazione circa l’eccezione concernente la poca chiarezza del metodo di calcolo degli interessi e delle sanzioni e l’inesistenza dell’indicazione della maggiore base imponibile accertata;

che, con riguardo alla richiesta di cui alla memoria ex art. 378 c.p.c. di applicazione alla presente controversia dell’estinzione automatica, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 4, (conv. con L. n. 136 del 2018), ed ai sensi del D.L. n. 41 del 2021, ex art. 4, comma 4, (conv. con L. n. 69 del 2021), dei debiti portati dalle cartelle opposte, va preliminarmente ricordato che, nel giudizio di legittimità, il ius superveniens, che introduca una nuova disciplina del rapporto controverso, può trovare applicazione solo alla duplice condizione che, da un lato, la sopravvenienza sia posteriore alla proposizione del ricorso per cassazione, e, dall’altro lato, la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell’ordinamento in materia di processo per cassazione – e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l’individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse – impediscono di rilevare d’ufficio (o a seguito di segnalazione fatta dalla parte mediante memoria difensiva ai sensi dell’art. 378 c.p.c.) regole di giudizio determinate dalla sopravvenienza di disposizioni, ancorché dotate di efficacia retroattiva, afferenti ad un profilo della norma applicata che non sia stato investito, neppure indirettamente, dai motivi di ricorso e che concernano quindi una questione non sottoposta al giudice di legittimità (così, da ult. Cass. n. 19617 del 2018, sulla scorta di Cass. nn. 10547 del 2006 e 4070 del 2004);

che, in continuità con tale principio, deve affermarsi che, ai fini della rilevanza del ius superveniens in questa sede di legittimità, è necessario che tutti i profili di fatto che ne postulano l’applicazione siano stati tempestivamente veicolati con il ricorso per cassazione, essendo parimenti consolidato il principio secondo cui con le memorie di cui all’art. 378 c.p.c. possono essere sollevate questioni nuove rilevabili d’ufficio a condizione che il rilievo ex officio sia già possibile sulla base degli atti interni del processo, quali la sentenza impugnata o le specifiche deduzioni contenute nel ricorso o controricorso (così, tra le tante, Cass. nn. 14170 del 2006 e 15635 del 2009);

che, nella specie, l’importo dei debiti iscritti a ruolo e assunti a presupposto dell’iscrizione ipotecaria è stato indicato soltanto con la memoria dep. ex art. 378 c.p.c., nulla rinvenendosi in tal senso né nel ricorso per cassazione, né nella sentenza impugnata, né nel controricorso;

che, conseguentemente, la domanda di applicazione dell’estinzione automatica dei debiti portati dalle cartelle opposte va dichiarata inammissibile;

che, passando al merito delle censure, va premesso che il giudice di primo grado, nel rigettare in parte qua l’opposizione proposta dall’odierno ricorrente avverso l’iscrizione ipotecaria, l’ha espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi (cfr. pag. 3 della sentenza di prime cure), rilevandone l’inammissibilità per avvenuta proposizione oltre il termine di venti giorni dalla comunicazione dell’iscrizione (ibid., pag. 4);

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui l’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata facendo esclusivo riferimento alla qualificazione data all’azione proposta da parte del provvedimento impugnato, a prescindere dalla sua esattezza e dalla qualificazione dell’azione data dalla parte, di talché, qualora l’azione sia stata espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi, la sentenza che su di essa ha statuito è impugnabile esclusivamente con il ricorso straordinario per cassazione (così Cass. n. 26294 del 2007 e innumerevoli successive conformi);

che, pertanto, affatto correttamente la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’appello nei riguardi delle statuizioni della sentenza di primo grado che concernevano presunti vizi formali dell’iscrizione ipotecaria e/o comunque dell’attività esecutiva posta in essere dal concessionario dei servizi di riscossione;

che, conseguentemente, il primo, il secondo, il quarto, il quinto e pro parte il terzo motivo di ricorso si rivelano infondati;

che solo in subordine i giudici territoriali hanno ipotizzato che l’odierno ricorrente possa aver domandato anche una “pronuncia dichiarativa dell’infondatezza nel merito delle avverse pretese creditorie” (così la sentenza impugnata, pag. 5), ravvisandone tuttavia l’infondatezza per essere decorso il termine perentorio entro cui proporre l’opposizione all’esecuzione (così la sentenza impugnata, pag. 6);

che, dovendo logicamente identificarsi tale termine in quello di quaranta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, di cui al D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, resta da osservare che l’ulteriore censura di cui al terzo motivo, con la quale ci si duole che la sentenza impugnata abbia affermato che il ricorrente avrebbe ammesso l’avvenuta notifica delle cartelle (sia pur dolendosi della regolarità della notifica stessa) non è scrutinabile in questa sede, trattandosi di accertamento di fatto conforme a quello già operato dal primo giudice (cfr. pag. 4 della sentenza di primo grado) e dunque precluso ex art. 348-ter c.p.c.;

che il ricorso, pertanto, va rigettato, nulla statuendosi sulle spese di lite per non avere gli intimati svolto apprezzabile attività difensiva oltre il deposito della procura in calce al ricorso notificatogli;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 dicembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 2022

 

 

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