Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6344 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. I, 21/03/2011, (ud. 17/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.A. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA VAL CHISONE 35, presso l’avvocato GIORDANELLI IOLANDA,

che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

e contro

A.S.;

– intimato –

Nonchè da:

A.S. (C.F. (OMISSIS)) elettivamente

domiciliato in ROMA, V. CESARE BECCARIA 88, presso l’avvocato CALLEA

ANDREA, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA SALVATORE, giusta

procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.A.;

– intimata-

avverso la sentenza n. 39/2007 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 13/11/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/02/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GIORDANELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso principale, rigetto del ricorso

incidentale;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato S. MARRA che ha chiesto il

rigetto del ricorso principale, accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità di entrambi

i ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 649 del 2007, il Tribunale di Cosenza pronunciava la separazione personale dei coniugi A.S., ricorrente, e B.A., sposatisi il 16.09.1973, respingeva le reciproche domande di addebito ed imponeva all’ A. di corrispondere alla moglie l’assegno di mantenimento di Euro 350,00 mensili.

La sentenza di primo grado veniva impugnata sia dall’ A., con appello principale inerente al rigetto della sua domanda di addebito della separazione alla moglie, alla motivazione del rigetto dell’analoga domanda della controparte, all’attribuzione alla moglie dell’assegno di mantenimento ed alla compensazione delle spese e sia, con gravame incidentale, dalla B., che si doleva del mancato addebito della separazione al marito e dell’insufficiente quantificazione dell’assegno stabilito in suo favore.

Con sentenza del 23.10-13.11.2007, la Corte di appello di Catanzaro respingeva entrambe le impugnazioni, compensando le spese processuali. La Corte osservava e riteneva per quanto ancora rileva:

che, a prescindere anche dal non marginale rilievo costituzionale del diritto della B. di praticare qualunque confessione religiosa, nello specifico non vi erano elementi per ritenere che il percorso religioso da lei intrapreso, peraltro condiviso per diverso tempo dal coniuge, avesse comportato deviazione dai suoi doveri coniugali e causato la frattura dei rapporti familiari, sia perchè ciò era stato smentito dalla prova che ella avesse omesso di occuparsi della casa e della famiglia, e sia perchè invece le risultanze descrivevano un rapporto già e per tutt’altre ragioni profondamente minato.

che l’affermazione dell’abitualità delle percosse, asserite come frequenti e costanti sino al 1998, che il marito avrebbe inferto alla moglie e di cui lei “portava i segni”, era stata fatta soltanto dalla teste A.I., figlia dei coniugi, e non anche dagli altri testi che pure avevano dichiarato di conoscere e frequentare la famiglia da molti anni, mentre le querele ed i referti depositati erano tutti successivi alla separazione, come tali inlnfluenti ai fini dell’addebito;

– che l’aggressività verbale di lui, sfociata talvolta in minacce – accompagnate anche da gesti – era stata affermata da diversi testi, che però avevano anche riferito di frequenti ed animati litigi dei coniugi, del carattere collerico di entrambi e di scenate reciproche, tali da essere udite anche al di fuori delle mura domestiche che indimostrata era rimasta la relazione extraconiugale intrattenuta dall’ A. che la sentenza di primo grado andava confermata anche in relazione all’attribuzione ed alla quantificazione dell’assegno di mantenimento in favore della B., pur considerando che quest’ultima era rimasta nel godimento della abitazione coniugale, posto che:

a. gli introiti netti mensile erano pari per lei ad Euro 900,00 e per lui ad Euro 1.500,00 b. che entrambi erano comproprietari di due immobili, dei quali uno adibito a casa familiare e, che il marito aveva introitato anche il non modesto TFR (riscosso nel 2004 nella misura di oltre Euro 75.000,00) e che in aggiunta era proprietario e possessore esclusivo di altri due immobili.

Avverso questa sentenza la B. ha proposto ricorso per Cassazione notificato il 29.12.2008. fondato su un unico motivo.

L’ A., con atto notificato il 10.02.2009, ha resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale affidato a due motivi.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi principale ed incidentale, proposti avverso la medesima sentenza. Con il ricorso principale la B. denunzia:

1. ” Nullità della sentenza ex art. 360, n. 5, per motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria in ordine ad un punto decisivo della controversia” (prova delle violenze fisiche e dei tradimenti del marito), formulando conclusivamente i seguenti quesiti:

a) “Può il giudice del merito escludere l’attendibilità del teste soltanto perchè legato da rapporti di parentela con le parti in causa?” b) “Ai fini della valutazione di attendibilità del teste legato da rapporti di parentela con le parti in causa, il giudice di merito ha o meno l’obbligo di confrontare le risultanze della prova testimoniale de qua con le risultanze delle prove acquisite al processo, motivando, di conseguenza, il suo convincimento in ordine alla credibilità del teste sulla scorta di una valutazione complessiva degli elementi probatori”.

Il motivo è inammissibile.

I formulati quesiti di diritto si rivelano, infatti, non solo generici e non pertinenti rispetto ai rubricati vizi, che per il denunciato profilo motivazionale avrebbero dovuto contenere, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis, un successivo momento di sintesi dei rilievi (cfr Cass. SS.UU. 200720603;

200811652;200816528), nella specie invece assente, ma anche non pertinenti rispetto al decisum, avendo i giudici di merito argomentatamente negato credibilità alla deposizione resa dalla figlia delle parti, non già in ragione del solo vincolo parentale ma valutando il contenuto delle dichiarazioni della teste, alla luce ed in concorso con gli altri emersi elementi istruttori.

Con il ricorso incidentale l’ A. deduce:

1. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 143-147 e dell’articolo 151 del codice civile. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’addebitabilità della separazione in capo alla Sig.ra B. A..” deducendo conclusivamente i seguenti quesiti di diritto:

a) “E’ legittimo che il giudice di merito ritenga conforme ai doveri coniugali il comportamento di una moglie che, nell’esercizio del proprio credo religioso derivante da un mutamento di fede in costanza di rapporto matrimoniale, si assenti costantemente da casa omettendo di cooperare e collaborare per il fine comune del buon andamento della vita familiare e limitando di fatto la libertà del marito?”.

b) “E’ legittimo per il giudice di merito ritenere che tale ripetuta condotta non sia stata causa della separazione coniugale solo perchè l’assenza in casa della moglie, anche se iniziata molti anni prima, può essere compensata dal tempo libero del marito successivamente collocato in pensione?”.

Il motivo è inammissibile, sostanziandosi in inammissibili, generiche critiche delle valutazioni motivatamente espresse dalla Corte distrettuale, oltre che in quesiti generici e non conferenti rispetti al decisum nè suscettibili di integrare la prescritta sintesi in relazione ai denunciati vizi motivazionali.

2. “Violazione dell’art. 360, n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione relativamente alla condanna all’assegno di mantenimento ed alla determinazione dello stesso” formulando conclusivamente il seguente quesito “Si può ritenere conforme ai principi sulla valutazione delle prove la pronuncia di condanna ad un assegno di mantenimento calcolato in maniera indipendente dalle allegazioni documentali in atti – tra cui le dichiarazioni dei redditi afferenti agli ultimi sei anni e sulla base delle mere affermazioni contenute negli atti difensivi avversari?”.

Il motivo è inammissibile giacchè le dedotte censure d’insufficienza e contraddittorietà della motivazione non risultano contenere, in violazione dell’art. 366 bis cod. proc. civ., un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti, ma solo un generico quesito di diritto.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi, li rigetta, compensando le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 17 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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