Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6344 del 08/03/2021

Cassazione civile sez. I, 08/03/2021, (ud. 05/02/2021, dep. 08/03/2021), n.6344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6002/2019 proposto da:

S.D., rappresentato e difeso dall’avv. Andrea Diroma, con

studio in Trieste, Via Cesare Battisti nr 4 ed ivi elettivamente

domiciliato;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TRIESTE, depositata il

23/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/02/2021 da Dott. CAPRIOLI MAURA.

 

Fatto

Ritenuto che:

Con decreto nr 3316/2018 il Tribunale di Trieste rigettava la domanda di S.D., cittadino del (OMISSIS) diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria ritenendo insussistenti i seri motivi che giustificano la concessione della misura invocata.

Il ricorrente propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

Il Ministero è rimasto intimato.

Diritto

Considerato che:

Con il primo motivo si censura la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 8 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si afferma che la Commissione territoriale non avrebbe provveduto a depositare tutta la documentazione sulla situazione socio politica economica del Paese di provenienza svolta innanzi alla stessa.

Si rileva che il Tribunale, pur richiesto con il ricorso introduttivo non avrebbe dato corso all’istanza di esibizione di tale documentazione ritenuta di massima importanza, con conseguente compromissione del suo diritto di difesa.

Con il secondo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si ribadisce che il Tribunale di Trieste, pur richiesto di acquisire le informazioni sul Paese d’origine del ricorrente non vi ha dato corso malgrado l’obbligatorietà prevista dal richiamato Decreto n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 9.

Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si censura la valutazione espressa dal Tribunale in merito alla dichiarazione del ricorrente affermando che sarebbe stata espressa dal primo Giudice un giudizio personale soggettivo ed arbitrario non fondato su elementi oggettivi e senza in alcun modo adoperarsi per la verifica dei fatti narrati.

Si rileva un travisamento dei fatti da parte del Tribunale laddove addebita al richiedente di non aver dedotto nulla circa la possibilità di richiedere aiuto alle autorità di Stato che l’avvrebbero scagionato dall’accusa di violenza” evidenziando invece che dal verbale di udienza, dalle dichiarazioni e dal ricorso risulterebbe l’infondatezza dell’accusa che era stata montata ad arte dai genitori dalla ragazza e da quest’ultima e successivamente smentita davanti ad un giudice.

Con l’ultimo motivo (quarto) il ricorrente si duole della violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Si censura, in particolare, il giudizio di irrilevanza espresso dal Tribunale in merito al percorso scolastico e di integrazione sociale documentato in sede giudiziale.

Si lamenta altresì la mancata attivazione dei poteri officiosi finalizzati ad assumere informazioni circa il sistema sanitario (OMISSIS) che sarebbe incapace a risolvere la cronica patologia da cui è affetto il richiedente (congiuntivite).

Si critica inoltre la decisione nella parte in cui non avrebbe fatto alcun cenno all’esistenza di interventi statali volti a garantire un’esistenza dignitosa.

I primi due motivi, che vanno esaminati congiuntamente per l’intima connessione, involgendo la medesima tematica, sono inammissibili.

In proposito, è principio consolidato di questa Corte che i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena di inammissibilità, questioni che siano già comprese nel thema decidendum del precedente grado del giudizio, non essendo prospettabili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d’ufficio (Cass., 17/01/2018, n. 907; Cass., 09/07/2013, n. 17041).

Ne consegue che, ove nel ricorso per cassazione sia prospettate – come nel caso di specie questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, nonchè il luogo e modo di deduzione, onde consentire alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass., 13/06/2018, n. 15430).

Non vi è dubbio che il ricorrente non abbia adempiuto a tale onere di allegazione, non avendo neppure dedotto di aver sottoposto tale censura all’esame del giudice di merito.

Il terzo motivo è parimenti inammissibile.

La valutazione in ordine alla credibilità della vicenda personale allegata dal cittadino straniero a sostegno della domanda di riconoscimento della protezione internazionale costituisce un apprezzamento di fatto, rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 in relazione all’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha costituito oggetto di discussione tra le parti, ovvero ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nel caso in cui la motivazione manchi del tutto sotto l’aspetto materiale e grafico, oppure formalmente esista come parte del documento, ma risulti meramente apparente, perplessa, o costituita da argomentazioni talmente inconciliabili da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum, e tale vizio emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza (Cass., 7 agosto 2019, n. 21142; Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340). ciò che non si verifica nel caso di specie, in cui il percorso argomentativo della pronuncia del giudice del gravame è chiaramente e sufficientemente esposto in maniera idonea a supportare il decisum.

Il Tribunale ha infatti spiegato le ragioni per le quali il racconto offerto dal richiedente fosse da ritenere poco plausibile sottolineando la vaghezza del narrato carente di riferimenti precisi e di incoerenza.

Con riguardo all’ultimo motivo va osservato che il Tribunale nel respingere la misura invocato, ha fondato il suo convincimento da un lato sulla mancanza di credibilità del richiedente e sulla assenza di situazioni di particolari vulnerabilità non potendosi ritenere tale il disturbo di una congiuntivite cronica nonchè sulla irrilevanza di per sè sola del percorso di integrazione sociale.

Tali considerazioni sono del tutto corrette.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte non può essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, considerando, isolatamente ed astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia (Sez. 6-1, n. 17072 del 28/06/2018, Rv. 649648-01; Sez. 1, n. 4455 del 23/02/2018, Rv. 647298-01). D’altra parte, a prescindere dal livello di integrazione e della presenza di significativi legami familiari e relazioni personali nel nostro Paese, è necessaria e ineludibile una significativa esposizione alla violazione dei diritti umani del richiedente asilo, ove fosse costretto a tornare al proprio Paese, sotto la soglia della tollerabilità: infatti pur sempre si discute di una misura integrativa, di diritto nazionale, di protezione di uno straniero che richiede asilo sulla base dei pericoli corsi nel Paese di origine e non già dei benefici auspicati dal suo inserimento in Italia.

La condizione di vulnerabilità può avere ad oggetto anche le condizioni minime per condurre un’esistenza nella quale non sia radicalmente compromessa la possibilità di soddisfare i bisogni ineludibili della vita personale, quali quelli strettamente connessi al proprio sostentamento e al raggiungimento degli standards minimi per un’esistenza dignitosa. Al fine di verificare la sussistenza di tale condizione, non è sufficiente l’allegazione di una esistenza migliore nel Paese di accoglienza, sotto il profilo dell’integrazione sociale, personale o lavorativa, ma è necessaria una valutazione comparativa tra la vita privata e familiare del richiedente in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza e alla quale si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio.

Nè il livello di integrazione dello straniero in Italia nè il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del medesimo integrano, se assunti isolatamente, i seri motivi umanitari alla ricorrenza dei quali lo straniero risulta titolare di un diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Da un lato, infatti, il diritto al rispetto della vita privata, sancito dall’art. 8 CEDU, può subire ingerenze da parte dei pubblici poteri per il perseguimento di interessi statuali contrapposti, quali, tra gli altri, l’applicazione e il rispetto delle leggi in materia di immigrazione, in modo particolare nel caso in cui lo straniero non goda di un titolo di soggiorno nello Stato di accoglienza, ma vi risieda in attesa che venga definita la sua domanda di determinazione dello status di protezione internazionale. Dall’altro, il contesto di generale compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza del richiedente deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente stesso, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la sua situazione particolare, ma quella del suo Paese di origine in termini generali e astratti, in contrasto con il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il riconoscimento della protezione umanitaria al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato d’integrazione sociale in Italia, non può pertanto escludere l’esame specifico ed attuale della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine. Tale riconoscimento deve infatti essere fondato su una valutazione comparativa effettiva tra i due piani, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile, costitutivo dello statuto della dignità personale, in comparazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza (Sez. 1, 23/02/2018, n. 4455). Con riguardo poi ai poteri istruttori officiosi invocati dal ricorrente, è necessario che il richiedente indichi i fatti costitutivi del diritto azionato e cioè fornisca elementi idonei perchè da essi possa desumersi che il suo rimpatrio possa determinare la suindicata privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 17169/2019, 8908/2019, 27336/2018, 4455/2018), mentre dalla sentenza impugnata non risulta che il ricorrente abbia assolto questo specifico onere, limitandosi ad addurre in concreto – al di là delle generali affermazioni di principio e degli specifici timori individuali, rimasti però travolti dalla valutazione di inattendibilità formulata sia nella fase amministrativa che in sede giudiziale – una generica compressione dei diritti fondamentali ed inviolabili della persona esistenti nel proprio paese d’origine.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese della presente fase in assenza della costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2021

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