Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6344 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 05/03/2020), n.6344

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7060-2018 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ROSA VIGNALI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 745/2017 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 12/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 12.10.2017, la Corte d’Appello di Perugia ha confermato il rigetto delle istanze avanzate da P.S. volte in via gradata al riconoscimento del diritto allo status di rifugiato, alla protezione sussidiaria ed alla protezione umanitaria. Per la cassazione della sentenza, ha proposto ricorso lo straniero, sulla base di quattro motivi, con cui denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il Ministero resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I primi tre motivi riferiti al mancato accoglimento della protezione sussidiaria, sotto il profilo della mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi in riferimento alla situazione sociopolitica del Pakistan, della violazione di legge e dell’omesso esame di fatti decisivi, vanno esaminati congiuntamente, perchè tra loro connessi. Essi sono inammissibili. Dopo aver dato atto che il Pakistan non è oggetto di direttive di non rimpatrio da parte dell’UNHCR e che erano stati documentati solo scontri di piazza in occasione delle elezioni politiche del 2003, la Corte d’appello ha, infatti, esaminato il racconto del richiedente (che aveva affermato di esser simpatizzante del partito PTI, di averlo frequentato per circa cinque mesi, prima della partenza, di non aver ricoperto incarichi al suo interno) ed ha concluso evidenziando che, per il basso profilo mantenuto, la sua posizione è del tutto secondaria sicchè il pericolo per la sua incolumità è molto attenuato e che in concreto “non sussiste il pericolo in caso di rimpatrio di subire un danno grave alla persona”.

2. Pur se in forma stringata, i giudici del merito hanno in tal modo escluso i presupposti per il riconoscimento non solo dello status di rifugiato, ma anche quelli della protezione sussidiaria, che l’art. 14 riconnette, comunque, a pericolo di danno grave che deve sostanziarsi in specifiche condizioni (condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte; tortura o altre forme di trattamenti inumani o degradanti; minaccia grave da violenza indiscriminata in conflitto armato) che, non solo il richiedente non ha neppure enunciato, ma che è stata, appunto, esclusa in concreto.

3. Il quarto motivo, volto a contestare il mancato riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari, è inammissibile. Il ricorrente, a fronte del rigetto della relativa domanda, non prospetta quale situazione di vulnerabilità avrebbe sottoposto ai giudici d’appello e non sarebbe stata non esaminata: il motivo, che nella sua esposizione fa riferimento, solo, all’omesso esame di un fatto decisivo omette invero di enunciarlo.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese che liquida in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso principale norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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