Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6343 del 10/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017), n. 6343
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15129-2014 proposto da:
M.E., V.M., MO.ST., elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO N. 4, presso lo
studio dell’avvocato PASQUALE LO CANE, rappresentate e difese
dall’avvocato GIOVANNI PAOLO SAVINO, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrenti –
nonchè contro
FALLIMENTO di CAPRICCI di G.A.I. & C. SAS;
– intimata –
avverso il Decreto n. 7/2014 del TRIBUNALE di PISTOIA, depositato il
12/05/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa CRISTIANO MAGDA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
E’ stata depositata la seguente relazione:
1) M.E., Mo.St. e V.M. impugnano con ricorso per cassazione, affidato a due motivi, il decreto del Tribunale di Pistoia del 12.5.2014 che ha dichiarato inammissibile l’opposizione L.Fall., ex art. 98, da esse proposta per ottenere l’ammissione allo stato passivo del fallimento di Capricci s.a.s di G.A. & C. dei crediti rispettivamente vantati in virtù del rapporto di lavoro intrattenuto con la società in bonis, rilevando clic le opponenti non avevano prodotto la domanda di insinuazione nè il decreto del G.D. che aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, così precludendo la verifica della tempestività dell’impugnazione.
Il Fallimento intimato, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non svolge attività difensiva.
2) Con il primo motivo le ricorrenti contestano che ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione fosse loro onere di produrre la domanda di insinuazione.
2.1) Col secondo deducono che era onere del Fallimento di eccepire la tardività dell’opposizione e di fornire la prova di tale eccezione.
I motivi appaiono manifestamente fondati.
Questa Corte ha infatti già ripetutamente affermato che il ricorso con il quale, a norma della L.Fall., art. 93, si propone domanda di ammissione allo stato passivo non è un documento probatorio del credito e non può, pertanto, ritenersi compreso fra i documenti che, nell’ipotesi in cui il giudice delegato abbia respinto, in tutto o in parte, la domanda, devono essere prodotti a pena di decadenza, ai sensi della L.Fall., art. 99, comma 2, al momento del deposito del ricorso in opposizione (Cass. nn. 18253/015; 3164/014).
Va aggiunto che non è dato comprendere perchè la produzione dell’originaria domanda di insinuazione sarebbe necessaria ai fini della verifica della tempestività dell’opposizione.
Parimenti incomprensibili sono le ragioni per le quali il tribunale ha ritenuto che la tempestività dell’opposizione dovesse desumersi dalla data di esecutività dello stato passivo, atteso che il termine decadenziale di cui alla L.Fall., art. 99, non decorre da tale data ma da quella, successiva, in cui il curatore dà comunicazione al creditore dell’avvenuto deposito del decreto di esecutività.
Si dovrebbe pertanto concludere per l’accoglimento del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 – bis c.p.c..
Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Il ricorso va pertanto accolto, con conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio della causa, per l’esame del merito delle opposizioni, al Tribunale di Pistoia in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Pistoia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017