Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6343 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 14/02/2020, dep. 05/03/2020), n.6343

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L.C.G. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 293-2018 proposto da:

K.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PORTUENSE 104,

presso la Sig.ra ANTONIA DE ANGELIS, rappresentato e difeso

dall’avvocato MARCO BRUSCIOTTI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1500/2017 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 16/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/02/2020 dal Presidente Relatore Dott. MARIA

GIOVANNA C. SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’Appello di Ancona in accoglimento del gravame proposto dal Ministero dell’Interno, ha rigettato le domande proposte da K.F., cittadino pachistano, volte al riconoscimento della protezione internazionale. Il ricorrente propone ricorso con quattro motivi, ai quali il Ministero ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente deduce la violazione degli artt. 325,326,327 e 702 quater c.p.c. e del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, commi 6,7 e 9, per avere la Corte del merito ritenuto tempestivo l’appello dell’Amministrazione, proposto con citazione notificata il 21.9.2016, nonostante fosse stata data comunicazione in data 22.7.2016 alla Commissione territoriale a mezzo PEC dell’ordinanza emessa dal Tribunale.

2. Il motivo è infondato. Dal ricorso si apprende che l’Amministrazione era rimasta contumace in prime cure, ed in tale ipotesi, va applicato il principio secondo cui: “l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel termine breve di cui all’art. 702 quater c.p.c., decorrente dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova applicazione il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., che opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e definitivo” (Cass. n. 16893 del 2018; n. 32961 del 2019). E ciò in quanto il sistema non prevede che al contumace sia comunicata l’ordinanza: le comunicazioni infatti sono effettuate solo alle parti costituite (cfr. artt. 133, 136, 170, 176 e, per il rito ordinario, art. 292 c.p.c.). Talchè la conoscenza acquisita dall’Ufficio non fa decorrere il termine breve.

3. Inoltre, poichè nel presente giudizio opera la sospensione dei termini durante il periodo feriale (la disciplina di cui alla L. n. 46 del 2017 che, tra le altre innovazioni, la ha soppressa si applica in base alla norma transitoria di cui art. 21, comma 1, alle controversie iniziate dopo della sua entrata in vigore -18.8.2017), l’appello deve considerarsi tempestivo (pur se non depositato entro il termine di trenta giorni) avendo le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 28575 del 2018 affermato, bensì, il principio secondo cui, nel regime del D.Lgs. n. 142 del 2011, art. 19, risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 142 del 2015, l’appello, proposto ex art. 702-quater c.p.c., deve esser introdotto con ricorso e non con citazione, ma hanno precisato che tale nuovo principio di diritto costituisce “overrulling” processuale, restando esclusa l’operatività della preclusione o della decadenza derivante dall’overruling nei confronti della parte che aveva confidato incolpevolmente nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa (secondo i tracciati interpretativi dominanti al momento della modifica legislativa), la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l’apparenza di una regola conforme alla legge del tempo (Sez. U, Sentenza n. 15144 del 2011).

4. Il secondo ed il terzo motivo, coi quali il ricorrente lamenta, rispettivamente la nullità della sentenza per motivazione apparente, per violazione dell’art. 112 c.p.c., e l’omesso esame di fatti decisivi, sono infondati.

5. La sentenza esplicita appieno le ragioni della ritenuta non credibilità soggettiva del ricorrente (inverosimiglianza della lettera -minaccia da parte dei talebani, scambiata per scherzo dal richiedente e confermata dagli stessi talebani recatisi nella sua casa; contraddittorietà della ricostruzione degli eventi successivi al 2009, relativa alla collaborazione con i militari, arresto da parte degli stessi e ritrattazione di tali fatti) ed attribuisce, piuttosto l’espatrio a ragioni di natura economica, sicchè, nonostante la prospettata violazione di norme di legge, il motivo si traduce in una sostanziale, inammissibile, prospettazione di altra ricostruzione dei fatti.

6. Il quarto motivo, con cui si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008 e del D.Lgs.n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis, è, anch’esso, infondato. La valutazione della situazione del Paese di origine non è stata omessa ed il motivo non tiene conto del principio secondo cui: “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona. Qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. n. 16925 del 2018 e successive conformi).

7. Il ricorso va conseguentemente respinto.

8. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna alle spese che liquida in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello ove dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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