Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6342 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. I, 21/03/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 21/03/2011), n.6342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSTANTINO CORVISIERI 17, presso l’avvocato

RUSSO ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato SERO FILIPPO,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositato il

18/04/2007 n. 796/06 R.E.E.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/02/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto emesso il 18 aprile 2007 la Corte d’appello di Catanzaro condannava la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore di A.G. della somma di Euro 15.000,00 oltre interessi legali e spese di giudizio, a titolo di equa riparazione ex art. 6, paragrafo 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per la violazione del termine ragionevole del processo da lui promosso nei confronti del Ministero della Difesa dinanzi alla Corte dei conti, con atto depositato il 21 gennaio 1977, per ottenere il riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato: processo, definito con sentenza di rigetto 9 marzo 2006.

Motivava che il ritardo addebitabile all’autorità procedente rispetto al termine ragionevole triennale era stato di 26 anni e che l’entità dell’indennizzo del danno non patrimoniale doveva essere determinata in conformità con i precedenti giurisprudenziali della Corte europea, tenuto conto della cd. “posta in giuoco”.

Avverso il provvedimento, notificato l’1 febbraio 2008, il signor A. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 29 marzo 2008.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri non svolgeva attività difensiva.

All’udienza della 9 febbraio 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile per omessa produzione entro l’udienza di discussione dell’avviso di ricevimento conclusivo della notificazione dei ricorso a mezzo posta.

La notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce, infatti, con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario; e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 cod. proc. civ. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.) e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso medesimo (Cass., sez. 2; 4 Giugno 2010, n. 13639; Caso., sez. 2, 22 Maggio 2002, n. 7503)

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

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