Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6342 del 10/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 10/03/2017, (ud. 05/12/2016, dep.10/03/2017),  n. 6342

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9371-2014 proposto da:

FORMENTI SELECO s.p.a. in liquidazione, in AMMINISTRAZIONE

STRAORDINARIA, in persona del Commissario Straordinario,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio

dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO RUGGIERO, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

METROCOLOR EUROPE s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore

e legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 12, presso lo studio dell’avvocato SERGIO SMEDILE,

rappresentata e difesa dagli avvocati FULVIO VILLA, MICHELE POZZI

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3759/2013 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

9/10/2013, depositata il 15/10/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

05/12/2016 dal consigliere relatore, Dott.ssa CRISTIANO MAGDA;

udito l’Avvocato Sergio Smedile (delega verbale avvocato Pozzi)

difensore della controricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

E’ stata depositata la seguente relazione:

1) La Corte d’appello di Milano ha rigettato l’appello proposto da Tormenti Seleco s.p.a. in Amministrazione Straordinaria contro la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva a sua volta respinto la domanda proposta dall’appellante, di revocatoria dei pagamenti eseguiti da Dormenti in bonis in favore di Metrocolor Europe s.r.l. nel c.d. periodo sospetto.

Per ciò che nella presente sede ancora interessa, la corte territoriale ha ritenuto inammissibili, ex art. 342 c.p.c., i motivi d’appello volti a contestare l’accertamento del primo giudice in ordine al difetto di prova della ricorrenza dell’elemento soggettivo dell’azione.

La sentenza, pubblicata il 15.10.013, è stata impugnata da Dormenti in A.S. con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Metrocolor ha resistito con controricorso.

2) Il primo motivo, che denuncia violazione dell’art. 342 c.p.c., investe la pronuncia di inammissibilità dei motivi di gravame.

Il motivo appare inammissibile.

La ricorrente si limita infatti a sostenere che, poichè, ratione temporis, il processo era disciplinato dall’art. 342 c.p.c., non ancora novellato dalla L. n. 83 del 2012, la corte del merito avrebbe errato nel ritenere inammissibile l’appello, che conteneva sia l’esposizione sommaria dei fatti sia l’indicazione dei motivi specifici di gravame, coincidenti con le ragioni del chiesto riesame.

Si tratta, all’evidenza, di una censura meramente assertiva, che non chiarisce quale sia l’errore interpretativo concretamente compiuto dalla corte del merito, laddove ha rilevato che l’appello risultava viziato da insanabile genericità, in quanto non conteneva nuove argomentazioni tese a confutare le articolate motivazioni della sentenza di primo grado (che aveva illustrato diffusamente e con chiarezza le ragioni per cui nessuno degli elementi di fatto allegati da Dormenti a fondamento della domanda era idoneo a provare la scientia decoctionis della controparte), ma si risolveva nella mera, apodittica ripetizione dei medesimi assunti, accompagnati tutt’al più dall’affermazione che il tribunale li aveva ingiustificatamente disattesi.

Nè, in assenza del richiamo di qualsivoglia passo dell’appello, la valutazione della specificità del gravame può essere effettuata da questa Corte attraverso la lettura diretta dell’atto, atteso che il sindacato di legittimità non può spingersi all’interpretazione della domanda, ma è limitato alla verifica della correttezza giuridica del procedimento interpretativo seguito dal giudice a quo ed alla logicità del suo esito (Cass. 11.11828/014).

5) Resterebbe assorbito il secondo motivo di censura, che denuncia l’omesso esame di fatti decisivi, atteso che la corte territoriale, una volta dichiarato inammissibile l’appello, non poteva scendere all’esame del merito.

Si dovrebbe pertanto concludere per l’inammissibilità del ricorso, con decisione che potrebbe essere assunta in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Il collegio ha esaminato gli atti, ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni, non utilmente contrastate dalla ricorrente nella memoria depositata, nella quale si confondono le ragioni di inammissibilità dell’appello (individuate esclusivamente dal giudice a quo) con quelle di inammissibilità del ricorso per cassazione individuate dalla relatrice, e non si tiene conto che anche la denuncia di un error in procedendo, quale quello consistente nell’errata applicazione dell’art. 342 c.p.c. (nel testo non ancora novellato dalla L. n. 83 del 2012), non può risolversi in argomentazioni meramente assertive, ma deve essere illustrata, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6, attraverso la specifica allegazione dell’atto d’appello ed il richiamo del suo contenuto, onde consentire a questa Corte di scendere all’esame della fondatezza della censura.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 18.100, di cui Euro 100 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 marzo 2017

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