Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6341 del 21/03/2011

Cassazione civile sez. I, 21/03/2011, (ud. 31/01/2011, dep. 21/03/2011), n.6341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

N.A.M. (c.f. (OMISSIS)), N.G.

(c.f. (OMISSIS)), N.A.R. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE

PORTA PIA 121, presso l’avvocato NAVARRA GIANCARLO, rappresentati e

difesi dall’avvocato CIMADOMO BRUNO, giusta procura a margine 23 del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 79/2006 della CORTE D’APPELLO di POTENZA

depositato il 19/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/01/2011 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il decreto impugnato,depositato il 19/12/2006, la corte d’appello di Potenza ha dichiarato l’improponibilità della domanda proposta da N.A.M., N.A.R. e N.G., per ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, per i danni non patrimoniali per la durata irragionevole del giudizio promosso con atto di citazione notificato il 31/12/1980 da M.G. (alla cui morte erano subentrati i ricorrenti quali eredi, costituitisi il 21/1/93) nei confronti dell’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, della Regione Puglia e della Provincia di Taranto,per ottenere il risarcimento danni per le modifiche al naturale deflusso delle acque sui terreni di proprietà, definito con la sentenza depositata il 25/2/2005.

La corte territoriale è pervenuta alla decisione in rito, rilevando che spettava ai ricorrenti la prova della tempestività e quindi della proponibilità del ricorso L. n. 89 del 2001, ex art. 4 e gli stessi nel caso non avevano provato la mancata notifica della sentenza ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, ex art. 325 c.p.c., nè si trattava di una probatio diabolica, ben potendo le parti dimostrare il chiesto requisito, producendo la certificazione relativa alle annotazioni effettuate D.P.R. n. 1229 del 1959, ex art. 112, comma 1, nonchè ex artt. 123 e 124 disp. att. c.p.c., la cui idoneità ai fini probatori è ribadita dalla corte cost. nell’ordinanza 74/2005. La corte territoriale ha compensato tra le parti le spese. Ricorrono i N., sulla base di un unico articolato motivo.

Resiste il Ministero della Giustizia, che ha depositato controricorso.

I ricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 4 in relazione all’art. 2697 c.c. ribadendo che la sentenza nel giudizio presupposto è passata in giudicato a seguito del decorso del termine annuale ex art. 327 c.p.c., ed il decorso del termine breve, come allegazione e prova, spetta al soggetto interessato a far valere l’eccezione di improponibilità.

Il motivo è fondato, atteso che secondo il più recente orientamento di questa corte, come espresso nelle pronunce 3826/2006 e 13014/2010, spetta all’amministrazione convenuta comprovare la tardività della domanda in relazione all’acquisito carattere di definitività del provvedimento conclusivo dei giudizio, nel quale si o verificata la violazioni del termine ragionevole di durata, a seguito dello spirare, in conseguenza della notificazione, del termine di cui all’art. 325 c.p.c..

Il ricorso va pertanto accolto, il decreto va cassato e la causa va rinviata alla corte d’appello di Potenza in diversa composizione, che dovrà attenersi a quanto sopra esposto e procedere ai necessari accertamenti di fatto per l’ulteriore corso del giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Potenza in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA