Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6341 del 05/03/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/03/2020, (ud. 12/12/2019, dep. 05/03/2020), n.6341

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29563-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2356/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 13/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO

FRANCESCO ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza in data 13 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania, in accoglimento dell’appello proposto da S.A., ex dipendente ENEL avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli, ha ritenuto illegittimo il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso della contribuente, intesa ad ottenere la restituzione dell’IRPEF versata in eccedenza sulle somme incassate quale incentivo all’esodo.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 15 ottobre 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un motivo.

La contribuente non ha svolto difese.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale l’Amministrazione finanziaria ha eccepito violazione e falsa applicazione del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 23, convertito dalla L. n. 248 del 2006, in vigore dal 4 luglio 2006, in relazione al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, e dell’art. 2967 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in quanto erroneamente la CTR aveva ricondotto i fatti controversi alla fattispecie dell’incentivo all’esodo, sebbene la cessazione del rapporto di lavoro della contribuente fosse stata successiva all’entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006, e sebbene la contribuente non avesse dimostrato che la cessazione del suo rapporto di lavoro fosse avvenuta in attuazione di atti od accordi aventi data certa anteriore al 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006.

Il ricorso è fondato.

Invero, secondo la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 23165 del 2016, Cass. n. 20424 del 2017) la L. n. 248 del 2006, nel convertire il D.L. n. 223 del 2006, ha mantenuto l’applicazione del beneficio fiscale chiesto dal contribuente e previsto dall’abrogato D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4-bis, solo con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro, che, pur se cessati dopo il 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del citato D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla L. n. 248 del 2006, avessero formato oggetto di atti od accordi aventi data certa anteriore alla data da ultimo citata.

La CTR ha fondato la decisione su un documento riportante il logo di Enel, composto di una facciata e privo di sottoscrizione, denominato “Comunicato al personale” e avente ad oggetto “Proroga del piano di incentivo all’esodo nei confronti del personale del Gruppo Enel per il periodo temporale dicembre 2006 – dicembre 2011”. Ha rilevato che in tale documento si legge che era stata disposta la proroga del piano di incentivo all’esodo descritto in oggetto, che il termine di adesione a tale prorogato piano scadeva il 15/12/2011 e che tale piano veniva formulato con riferimento al vigente quadro legislativo. Mancava nel documento l’indicazione del trattamento fiscale previsto per le somme da corrispondere a titolo di incentivo all’esodo.

I giudici di appello hanno ritenuto che tale documento dimostrava l’esistenza di un originario accordo risalente al 30 giugno 1999 e delle successive proroghe sino alla data del 15 dicembre 2011, essendo detto documento riconducibile all’ENEL e di datazione certa, in difetto di esplicito e specifico disconoscimento.

Le argomentazioni svolte dalla CTR non consentono di ritenere raggiunta la prova dell’adesione individuale del lavoratore al piano d’incentivo all’esodo nonchè della data di tale adesione, posto che il mancato disconoscimento non integra fatto idoneo a stabilire in modo ugualmente certo la data di formazione del documento, in difetto di una delle situazioni tipiche di certezza contemplate dall’art. 2704 c.c. (registrazione, morte od incapacità di un sottoscrittore, riproduzione in atto pubblico).

Il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, per nuovo esame al fine di verificare se la contribuente abbia assolto l’onere di dimostrare che la cessazione del rapporto di lavoro, titolo dell’erogazione del regime fiscale agevolato, fosse effettivamente avvenuta in attuazione dell’incentivo all’esodo (in termini, Cass. n. 20612 del 2019). Il giudice del rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2020

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