Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 634 del 12/01/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.12/01/2017), n. 634
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso 29110-2015 proposto da:
C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA
N. 2, presso lo studio del Dott. A.P., rappresentato e
difeso dall’avvocato PASQUALE DI MAIO giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope
legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 4223/8/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI NAPOLI, emessa il 29/04/2015 e depositata il
06/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.
C.C. propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, che aveva respinto il suo ricorso in revocazione contro la decisione della stessa Commissione, ai sensi dell’art. 395, nn. 4 e 5.
Nella sua decisione, la CTR ha affermato che la sentenza impugnata per revocazione non avrebbe contenuto il dedotto errore revocatorio (mancato riconoscimento di un giudicato esterno relativo ad accertamenti effettuati per ammaina precedenti), giacchè la sentenza aveva esplicitamente trattato il punto del “giudicato esterno” e quello del ne bis in idem con riguardo alle differenti annualità.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale il C. lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 395 c.p.c., n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, o nullità della sentenza o del procedimento, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.
A parere del ricorrente, la CTR non sarebbe entrata nel merito della questione, cioè se sussistesse o meno il vizio revocatorio denunciato, limitandosi a rilevare esclusivamente l’assenza dei requisiti accessori per pervenire alla revocazione. In sostanza, il ricorso sarebbe stato respinto sull’erroneo presupposto che la questione giuridica sollevata (la falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti) avesse costituito anche un punto controverso nel giudizio.
L’intimata si è costituita.
Il ricorso è manifestamente infondato.
La CTR ha incentrato la decisione oggi impugnata sulla circostanza che l’esistenza del fatto dedotto in revocazione (il mancato riconoscimento di un giudicato esterno relativo ad accertamenti effettuati per annualità precedenti) avesse in realtà costituito un fatto controverso, addirittura trattato esplicitamente nella motivazione della pronunzia da revocare.
Diversamente dall’opinione del ricorrente il fatto era controverso, giacchè è lo stesso C. a ricordare (pagg. 24 – 25 del ricorso) di aver sollevato la questione nella sua comparsa di risposta. Il punto era dunque controverso perchè oggetto di discussione, a prescindere dal fatto che l’Ufficio non avesse preso posizione su di esso.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, il 7 dicembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2017