Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 6339 del 16/03/2010

Cassazione civile sez. lav., 16/03/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 16/03/2010), n.6339

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, PATTERI ANTONELLA, giusta mandato in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEULADA

52, presso lo studio dell’avvocato VALENSISE ANTONIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PINNASPADA SALVATORE,

giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, REGIONE AUTONOMA DELLA

SARDEGNA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 353/2006 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI,

depositata il 23/06/2006 R.G.N. 506/05;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI NUBILA;

udito l’Avvocato VALENSISE ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 6.4.2004, S.P. adiva il Tribunale di Oristano nei confronti dell’INPS, del Ministero dell’Economia e Finanze e della Regione Sardegna, onde sentir dichiarare il proprio diritto all’assegno di invalidità civile come da domanda in data 31.10.2000. Il Ministero predetto eccepiva la carenza di legittimazione passiva. L’INPS eccepiva che l’attore era titolare della prestazione richiesta dal gennaio 2003, mentre per gli anni precedenti difettava il requisito reddituale e quello dell’incollocabilità al lavoro. Il Tribunale accoglieva la domanda a decorrere dal gennaio 2002 (in pratica, attribuiva un anno di arretrati). Proponeva appello l’INPS deducendo che la sentenza di primo grado avrebbe dovuto tenere conto del reddito 2001 – Euro 15.224 – onde il diritto affermato non sussisteva.

2. La Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza di primo grado, motivando nel senso che il requisito reddituale andava accertato non già in riferimento all’anno precedente (come avviene in via amministrativa) ma in contemporanea con la prestazione richiesta.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione l’INPS, deducendo un motivo.

Resiste con controricorso l’attore S.P.. Gli altri soggetti sono rimasti intimati.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, della L. n. 118 del 1971, artt. 12 e 13, L. n. 153 del 1969, art. 26, L. n. 407 del 1990, art. 3, art. 1 del Regolamento di attuazione come da D.M. n. 553 del 1992, D.L. n. 323 del 1996, art. 4, convertito con modificazioni nella L. n. 425 del 1996, sostituito dalla L. n. 537 del 1993, art. 52: il reddito di riferimento va accertato in relazione all’anno precedente a quello di richiesta o di godimento della prestazione e non all’anno medesimo, come erroneamente ha fatto la Corte di Appello.

5. Il motivo è infondato. Questa Corte di Cassazione si è già occupata della questione con la sentenza 25.1.2007 n. 1664, la quale ha ritenuto che la L. n. 407 del 1990, non ha innovato il principio per cui una prestazione assistenziale può essere condizionata alla coesistenza dei requisiti reddituali, requisiti da verificarsi “in contemporanea” con l’erogazione, atteso che l’art. 3, ha previsto l’adozione del decreto attuativo “ai soli fini dell’accertamento”, ma nulla ha innovato in ordine alle condizioni reddituali per fruire delle prestazioni e non ha delegato il Ministro a innovare alla disciplina sostanziale delle prestazioni. Nè avrebbe potuto un decreto interministeriale, ai soli fini dell’accertamento dei requisiti reddituali, modificare una fonte primaria. Nella specie, la S.C. confermava la decisione della corte territoriale che, correttamente, ai soli fini dell’accertamento amministrativo, aveva ritenuto operante il d.m. nel quale, per motivi pratici, si faceva riferimento al reddito dell’anno precedente, nella previsione della permanenza del requisito reddituale secondo un criterio probabilistico. In sostanza, mentre in via amministrativa è legittimo accertare il reddito del richiedente con riferimento all’anno precedente, quando si discute in via giudiziaria circa la sussistenza del requisito reddituale in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi del reddito dell’annualità dalla quale decorre la prestazione stessa. Il principio è desunto dalla sentenza n. 12128.2003, la quale faceva riferimento alla sopravvenienza del requisito reddituale nel corso del giudizio, sopravvenienza della quale il giudice deve tenere conto.

6. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate nel dispositivo. Va disposta la distrazione delle spese in favore dei difensori, i quali hanno reso le prescritte dichiarazioni. Non si provvede sulle spese nei confronti dei soggetti che sono rimasti intimati.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna l’INPS a rifondere a S. P. le spese del grado, che liquida in Euro 14,00 oltre Euro duemila per onorari, spese generali, Iva e Cpa nelle misure di legge. Autorizza la distrazione di dette spese in favore dei difensori anticipatari avv. Antonio Valensise e Salvatore Pinnaspada.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 marzo 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA